CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12292-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t. elett.te dom.to in CATANIA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 43; - intimato - avverso la sentenza n. 2781/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per riprese relative all'anno di imposta 1999 e conseguenti all'omessa fatturazione di operazioni imponibili nonché alla indebita detrazione per costi non documentati e/o non inerenti, oltre a maggiori imposte e sanzioni; che la Curatela fallimentare della società contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania la quale, con sentenza n. 670/2013, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2781/6/2020, depositata il 4.5.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come le operazioni sottese alle riprese per cui è causa (e consistenti nella fornitura di autoradio) dovessero considerarsi accessorie rispetto all'operazione principale di riferimento (vendita delle autovetture su cui le autoradio furono installate come optional), seguendone, pertanto, il trattamento fiscale ai fini dell'I.V.A.; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proli civ., per avere la C.T.R. "esaminato la tematica del trattamento Iva delle prestazioni accessorie rispetto all'operazione principale, Ric. 2021 n. 12292 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 2 4— mai prospettata in sede di accertamento... né in sede di appello" (cfr. ricorso, p. 9) e non essersi, al contrario, pronunciata sulla questione effettivamente sottoposta al proprio vaglio e concernente l'omessa fatturazione di operazioni imponibili e l'indebita detrazione I.V.A. su costi non documentati o non inerenti; che il motivo è manifestamente fondato; che emerge dallo stralcio dell'atto di appello trascritto in ricorso alle pp. 5 e 6, che l'Amministrazione sottopose alla C.T.R. non già la questione relativa al regime fiscale delle prestazioni accessorie (su cui effettivamente si dilunga la sentenza impugnata) quanto, piuttosto, quella specifica della mancanza di prova relativamente alla coincidenza tra le autoradio acquistate dalla società contribuente e quelle in concreto installate, come optional, sulle autovetture poi vendute ai propri clienti, profilo rispetto al quale effettivamente la C.T.R. non si è pronunziata, essendosi limitata a concludere nel senso che, "solitamente, l'indicazione di un optional nella fattura di acquisto di un'autovettura, sta a significare che il prezzo ha concorso a formarne il prezzo finale, complessivamente assoggettato a Iva"; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liqumcli, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 12292 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consigli