CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-blicata in data 19.07.2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4179/2020Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14221/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO CHECon citazione notificata il 16.11.2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzial Tribunale di Bologna il Comune di Vergato, per far accertare, in via prin-cipale, la non debenza del canone per l'occupazione di parte della piazzaIX Novembre in Vergato, per il periodo sino al 9.10.2000 o al 31.8.2000;in subordine la violazione, da parte del Comune convenuto, dei patti con-tenuti nell'atto d'acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna del Comune alla ri-consegna dell'immobile e al risarcimento dei danni.Al riguardo, la società attrice assumeva che: nel 1997 le era stata rila-sciata una concessione edilizia per la ristrutturazione urbanistica di unapiazza di Vergano, in ordine ad una porzione di cui era proprietaria dal1996, nell'ambito di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica; avevachiesto la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori fino al 31.3.2000; il Comune di Vergato aveva determinato l'importo di lire130.356.000 per l'occupazione del suolo pubblico per il periodo 1.2.2001-12.4.2001 (data in cui era stata comunicata l'ultimazione dei lavori esgomberata la piazza); avverso tale provvedimento era stato proposto ri-corso al Tar, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice am-ministrativo, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.Con sentenza del 21.1.2016, il Tribunale rigettava le domande, osser-vando che il Comune convenuto non aveva mai concesso alcun diritto sulsuolo pubblico alla società attrice, la quale non aveva mai presentato, alriguardo, un'apposita istanza con indicazione del periodo d'occupazionedell'area e delle relative finalità.Con sentenza del 19.7.2019, la Corte territoriale rigettava l'appellodella [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che: la prima concessione edilizia prescri-veva la necessità dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;la concessione in sanatoria del 31.12.1999 aveva stabilito la consegnaNumero registro generale 4179/2020Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14221/2026Data pubblicazione 14/05/2026della sola piazza pubblica entro il 29.2.2000; sulla questione, l'unico prov-vedimento del Comune era stato quello di proroga per l'ultimazione deilavori, dal 29.2.2000 al 31 marzo 2000; la suddetta concessione costituivail presupposto per stabilire la gratuità o l'onerosità dell'occupazione, e nonera stata impugnata; non era dunque fondata la tesi secondo cui la genesidei rapporti tra le parti era la convenzione afferente al PPIP; peraltro, ilavori erano stati ultimati nell'aprile del 2000, mentre il Comune aveva benchiarito alla società che per l'eventuale continuazione dell'occupazioneavrebbe dovuto presentare apposita istanza, non rilevando l'eventuale re-sponsabilità dell'impresa che stava realizzando i lavori per conto dell'at-trice; parimenti infondato era il motivo d'appello, formulato in subordine,relativo all'inosservanza del contratto tra le parti, riconducibile alla con-venzione urbanistica tra esse stipulata, in quanto, come detto, l'unico ter-mine autorizzato dal comune era stato quello di proroga dei lavori al 31.3.2000.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza conun unico motivo. Non si è costituito il Comune di Vergato.Con ordinanza interlocutoria del 31.1.2025, la causa è stata rinviata anuovo ruolo per mancato perfezionamento della comunicazione dell'avvisod'udienza alla parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]'unico motivo denunzia violazione del principio della giurisdizione delGiudice ordinario in ordine all'interpretazione ed applicazione di clausole dicontratti non riservati alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministra-tivo, ex art. 11 l. n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 5 l. n. 2248/1865 all. E, 21 septies l. 241/1990, 23 Cost. e 1372 c.c., ed omesso esamedi fatto decisivo, per aver la Corte d'appello affermato che il termine diNumero registro generale 4179/2020Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14221/2026Data pubblicazione 14/05/2026riconsegna delle aree era stato stabilito dalla convenzione di p.p.i.p. alladata del 31.12.1999.Al riguardo, la ricorrente assume che: tale termine era invece desumi-bile dal contratto d'acquisto e dalla convenzione di concessione per l'at-tuazione del piano particolareggiato d'iniziativa pubblica; la concessionenon avrebbe potuto modificare i termini contrattuali e comportare l'appli-cazione di sanzioni prive di riferimento alla tassa d'occupazione; l'interpre-tazione del contratto spettava al Giudice ordinario.Il motivo è inammissibile.Anzitutto, la doglianza sulla violazione della giurisdizione del Giudiceordinario non è inerente alla ratio decidendi, in quanto la Corte d'appelloha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale in ordine al fatto chel'unico termine concesso dal Comune sulla riconsegna della piazza occu-pata fosse quello previsto dalla suddetta concessione del 31.12.1999.D'altra parte, il Comune ha esercitato le proprie attribuzioni in materiaurbanistica, senza travalicarle, come lamentato dalla ricorrente.Premesso ciò, occorre rilevare che le prospettazioni della ricorrente suldiverso termine di riconsegna della piazza, ai fini dell'accertamento delladebenza della tassa d'occupazione, come detto, violano il principio di au-tosufficienza, non essendo stato trascritto nel ricorso il contenuto del con-tratto d'acquisto dell'immobile e degli atri atti amministrativi, dai quali sidesumerebbe un diverso termine.Peraltro, tali prospettazioni tendono a ribaltare la ricostruzione dei fattieffettuata dai giudici di merito circa la mancata prova di una chiara richie-sta d'occupazione della piazza, con relativo ambito e termine, essendostato invece affermato che l'unico termine di riconsegna stabilito dal Co-mune nella concessione edilizia in sanatoria era il 31.3.2000, in proroga diquello originario del 31.12.1999.Numero registro generale 4179/2020Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14221/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tale specifica statuizione non è stata chiaramente impugnata, attesoche parte ricorrente ha addotto una diversa interpretazione degli atti am-ministrativi in questione, senza peraltro argomentare su asserite violazionidi norme ermeneutiche, peraltro non oggetto di specifica doglianza.Per quanto esposto, dunque, la critica in esame tende a suscitare undiverso apprezzamento dei fatti, ovvero una diversa interpretazione degliNulla per le spese, data la mancata costituzione del Comune intimato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ovedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino