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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 20116/2026

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ccardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di MantovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata e larideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi uno di reclusione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Mantova ha ritenutol’imputato responsabile dei delitti ascritti ai capi da 1) a 3) della rubrica (afferentii delitti di truffa aggravata, sostituzione di persona e di cui all’art. 497-bis cod.pen.), unificati dal vincolo della continuazione e, ritenuta la recidiva reiterataspecifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi novedi reclusione.2.Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso laCorte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale,con riferimento alla violazione dell’art. 99, terzo comma, cod. pen. poichél’applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale comporta unaumento della metà della pena base e, dunque, poiché nella specie la pena baseera stata determinata in anni due di reclusione, l’aumento per la recidivaavrebbe dovuto essere di un anno e non già di otto mesi di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il secondo comma dell’art. 99 cod. pen. stabilisce, infatti, per l’ipotesi direcidiva specifica infraquinquennale un aumento della pena pari alla metà,aumento che è doveroso anche nella sua entità qualora l’autorità giudiziariaritenga, pur nell’esercizio della propria discrezionalità, di applicare la contestatarecidiva.Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto, a fronte di una pena di dueanni di reclusione, aumentare la stessa per effetto della recidiva di un anno enon di otto mesi.3.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvioai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., limitatamente al trattamentosanzionatorio, che deve essere determinato in anni tre di reclusione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, che determina in anni tre di reclusione.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di MantovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata e larideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi uno di reclusione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Mantova ha ritenutol’imputato responsabile dei delitti ascritti ai capi da 1) a 3) della rubrica (afferentii delitti di truffa aggravata, sostituzione di persona e di cui all’art. 497-bis cod.pen.), unificati dal vincolo della continuazione e, ritenuta la recidiva reiterataspecifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi novedi reclusione.2.Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso laCorte di Appello di Brescia deducendo erronea applicazione della legge penale,con riferimento alla violazione dell’art. 99, terzo comma, cod. pen. poichél’applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale comporta unaumento della metà della pena base e, dunque, poiché nella specie la pena baseera stata determinata in anni due di reclusione, l’aumento per la recidivaavrebbe dovuto essere di un anno e non già di otto mesi di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.2. Il secondo comma dell’art. 99 cod. pen. stabilisce, infatti, per l’ipotesi direcidiva specifica infraquinquennale un aumento della pena pari alla metà,aumento che è doveroso anche nella sua entità qualora l’autorità giudiziariaritenga, pur nell’esercizio della propria discrezionalità, di applicare la contestatarecidiva.Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto, a fronte di una pena di dueanni di reclusione, aumentare la stessa per effetto della recidiva di un anno enon di otto mesi.3.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvioai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., limitatamente al trattamentosanzionatorio, che deve essere determinato in anni tre di reclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, che determina in anni tre di reclusione.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris