CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 36971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 maggio 1987; avverso l'ordinanza del 15 marzo 2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'or- dinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzio- ne di giudice dell'esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 settembre 2018, irrevocabile dal primo ottobre 2019, e quelli giudicati con la pronuncia resa in data 16 ottobre 2014, irrevocabile dal 27 ottobre 2015, dalla medesima Corte; rideterminava, quindi, la pena nella misura complessiva di anni 19, mesi 4 di re- clusione ed euro quattromila di multa. L'ordinanza, che aveva applicato la disciplina della continuazione senza scorporare i tre i reati ritenuti riuniti e senza motivare in ordine alla pena base e all'entità dei singoli aumenti di pena, veniva annullata da questa Corte (Sez. 1, n. 46922 del 6 ottobre 2022), con rinvio alla Corte di merito per una nuova determinazione. Con ordinanza del 15 marzo 2023, la Corte d'appello ha rideterminato la pena principale complessiva in anni diciannove e mesi quattro di reclusione. E avverso tale ordinanza ricorre nuovamente il condannato eccependo la violazione del divieto di reformatio in peius, nella parte in cui avrebbe applicato, per il capo C), di cui alla sentenza della corte d'appello di Napoli del 16 ottobre 2014, un aumento pari ad anni quattro dieci esclusione, laddove il giudice della cognizione aveva individuato, per tale reato, la pena di anni tre di reclusione. E tanto sareb- be in aperta violazione del principio di diritto stabilito dalle sezioni unite con la nota sentenza "Nocerino". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamen- to sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di con- danna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735). Ed in concreto il giudice dell'esecuzione ha effettivamente applicato, per il capo C), di cui alla sentenza della corte d'appello di Napoli del 16 ottobre 2014, un aumento pari ad anni quattro dieci esclusione, laddove il giudice della cogni- zione aveva individuato, per tale reato, la pena di anni tre di reclusione. Si impone, pertanto, un nuovo annullamento, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per una nuova determinazione alla luce del principio in precedenza ri- chiamato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato k con rinvio per nuovo giu- dizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napo