CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 32968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di ReggioCalabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 3/3/2025 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’aggravante dicui all’art. 74, comma 3, D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, contestata al capo 1), econcesse le attenuanti generiche, rideterminava in anni cinque di reclusione lapena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.p.r.309/90, revocando, di conseguenza, l’interdizione legale e sostituendola conl’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, confermando, nel resto, lasentenza appellata.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneMario [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattromotivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 74, comma 6, D.p.r. 309/90 e vizio di motivazione, anche per travisamentodella prova “per invenzione”.La Corte di appello, dopo avere accolto la ricostruzione difensivasull'autonomia strutturale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sodaliziocapeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ha, invece, escluso che le caratteristiche dell’associazione,di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, consentissero la sua riqualificazionenella fattispecie di minor gravità di cui all'art. 74 comma 6, D.p.r. 309/90. Lamotivazione è condensata nell'affermazione secondo la quale"l'approvvigionamento in almeno tre occasioni, di quantitativi non trascurabili dicocaina, non consente, innanzitutto, di qualificare i singoli episodi come fatti dilieve entità" (pag.27)”, affermazione in parte falsa e comunque priva di sensologico.Dal processo è emersa la prova di due soli acquisti effettuati dal gruppoValenti, di cui il primo avvenuto in data 08/08/2010 con il venditore [OSCURATO:PERSONA] e l'altroeffettuato successivamente con altro venditore, tale [OSCURATO:PERSONA]. L’attribuzioneal gruppo [OSCURATO:PERSONA] di un terzo acquisto è basata sul contenuto di una interlocuzionecaptata tra due soggetti (Ielo e Caridi) estranei alla compravendita tra i gruppiValenti e [OSCURATO:PERSONA] e che, al di là di un vago riferimento ad una questione economica,non è idonea a ritenere provata la transazione illecita oggetto di contestazione. Sitratta di un evidente travisamento della prova per invenzione, già prospettato coni motivi di appello e rispetto al quale la Corte di appello ha omesso qualsivogliavalutazione.La Corte di appello ha poi “inventato” l'esistenza di una prova, mairichiamata dal primo Giudice, ovvero l'intercettazione di cui al RIT 1684/10, progr.825 del 04/09/2010, di fatto inesistente nel compendio probatorio e, tuttavia,utilizzata al fine di affermare la capacità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di compiere reati-finenon riconducibili alla fattispecie della lieve entità. È, in ogni caso, del tutto carentela verifica degli indici di sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 74 comma 6, D.p.r.309/90.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 110 cod pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorsonell’acquisto di stupefacente di cui al capo 9), basato sulla sola circostanza che DiGiacomo si sarebbe immediatamente attivato, dopo la consumazione del reato,per il recupero delle somme occorrenti a saldare la fornitura. Inoltre, la Corte purmenzionando il solo episodio dell'08/08/2010, ha valorizzato il comportamentoserbato, in tale occasione, dall'imputato anche ai fini di prova dell’ulterioreepisodio desunto dalla menzionata intercettazione tra Ielo e Caridi, inidonea, perquanto già evidenziato, a provare anche l’effettiva esistenza della presuntatransazione illecita.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delconcorso nell’acquisto di stupefacente di cui al capo 19).La Corte di appello, anche in questo caso, ha valorizzato la condotta postain essere da [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla consumazione del reato, perdedurne il suo concorso nell’acquisto dello stupefacente, laddove dagli atti (inparticolare, dalle intercettazioni di cui al RIT 1841, progr. 698 e 767 del 23settembre 2010) risulta soltanto che, ad acquisto avvenuto, [OSCURATO:PERSONA] era statocontattato da [OSCURATO:PERSONA] che, poco prima di essere tratto in arresto, lo avevaincaricato di tenersi pronto per collocare sul mercato lo stupefacente.2.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazioneall’art. 73, comma 5, D.p.r. 309/90 e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento del fatto di lieve entità quanto all’episodio contestato al capo 13).La Corte di appello ha escluso il fatto di lieve entità con riferimento allacessione di venti grammi di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando lamaggior quantità (50 grammi) di stupefacente detenuto dal ricorrente, la mancatasuddivisione in dosi ed il ruolo di spacciatore del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta diargomentazioni illogiche, posto che la cessione oggetto di contestazione attiene inmodo esclusivo, al quantitativo di venti grammi che [OSCURATO:PERSONA] avevaprelevato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e per poi cederla a [OSCURATO:PERSONA], restandodunque del tutto inconferente il riferimento al maggior quantitativo detenuto dalricorrente. Ugualmente inconferente è l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di“spacciatore del gruppo” e la mancata suddivisione in dosi dello stupefacente che,invece, è coerente con il fatto che la sostanza, come ritenuto dalla Corte di appello,non fosse destinata al mercato al dettaglio.3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono generici, reiterativi diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito conargomentazioni esaustive e immuni da vizi, nonché versati in fatto, in quanto voltia sollecitare una diversa lettura di dati di fatto già apprezzati dai giudici di merito,senza che siano ravvisabili i vizi denunciati.3. Il ricorso prospetta, in particolare, una diversa valutazione degli esitidelle comunicazioni intercettate rispetto a quella operata dalle sentenze di merito,conformi sul punto, con riferimento ad un apparato motivazionale che non èmanifestamente illogico.In proposito va rammentato il consolidato principio secondo cui, in materiadi intercettazioni, è questione di fatto, rimessa al giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, nonsindacabile in sede di legittimità salvo che si versi in ipotesi di manifesta illogicitàe irragionevolezza della motivazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato,Rv. 286862-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, 23 Gregoli, Rv. 282337-01).3.1. Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo avere accolto laprospettazione difensiva circa l'esistenza di due gruppi criminali, l'uno facente capoa [OSCURATO:PERSONA] e l'altro composto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], entratiin contatto tra loro attraverso la "presentazione" operata da lelo Francesco, eritenuta provata tanto l’esistenza e operatività dell’associazione di cui all’art. 74d.p.r. 309/90 (come “ridisegnata” in accoglimento del motivo di appello) quanto ilruolo di partecipe del ricorrente (profili entrambi non contestati il ricorso), haescluso la configurabilità della autonoma fattispecie di cui all’art. 74, comma 6,D.p.r. 309/90 sulla base di argomentazioni in linea con i principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità.Ed invero, la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio siastrumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate,presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73. comma 5, d.P.R. citato, perl'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati inun lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione chepreveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi disostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieveentità (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651-02).La Corte territoriale ha evidenziato che, contrariamene a quanto sostenutonell'atto di appello (e nuovamente prospettato con l’odierno ricorso),l'approvvigionamento, in almeno tre occasioni, di quantitativi non trascurabili dicocaina, non consente neppure di qualificare i singoli episodi come fatti di lieveentità, avuto riguardo a quanto emerso dalle intercettazioni in ordine aicorrispettivi corrisposti in occasione delle transazioni illecite.Del tutto infondato, in proposito, risulta l’assunto relativo all’asserita“invenzione” da parte della Corte di appello di “una nuova prova, mai richiamatadal precedente Giudice”: l’affermata inesistenza “nel compendio probatorio”dell’intercettazione di cui al progr. 825 del 04/09/2010 dal RIT 1684/10, èsmentita dalla sentenza di primo grado, che tale intercettazione avevatestualmente richiamato, riportandone il contenuto (pag. 41 della sentenza diprimo grado).3.2. Quanto alla lamentata insussistenza della prova del concorso negliepisodi di cui ai capi 9) e 19), le argomentazioni spese dal ricorrente si risolvonoin questioni di fatto, poiché propongono una diversa lettura delle intercettazionirispetto a quella risultante dalle sentenze di merito, che hanno compiutamenteesposto i dati (ricavabili in modo piano dalle intercettazioni puntualmenterichiamate dalla Corte territoriale) comprovanti la responsabilità dell’imputato.Quanto al capo 9), la Corte di appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] erastato individuato come il primo responsabile del mancato pagamento dellafornitura effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che all’odierno ricorrente si era rivolto, a frontedell’inadempimento dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il dovuto, giungendo persinoa dare mandato per incendiare l'autovettura della moglie a fronte del persistenteinadempimento.Quanto all’episodio di cui al capo 19), [OSCURATO:PERSONA] è risultato soggettodirettamente cointeressato all’affare concluso dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] con Zinghini,tanto da essere inizialmente individuato quale coadiutore del trasporto nel ruolodi staffetta, salvo poi assumere il diverso ruolo di collocatore dello stupefacentesul mercato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA].3.3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto alla censura relativa alcapo 13), incentrata sull’assunto della necessaria riqualificazione dell’episodio aisensi dell’art. 73, comma 5, D.p.r. 309/90, che è stato motivatamene disatteso inragione della valutazione complessiva del fatto, in relazione ai mezzi e allemodalità dell’azione.La Corte di appello ha, in particolare, valorizzato le modalità della condotta,stimate, con argomentazioni tutt’altro che illogiche, ostative alla riconducibilità delfatto all’ipotesi della lieve entità, avuto riguardo alla circostanza che la cessione diventi grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] costituiva parte della maggiore quantità pari acinquanta grammi custodita dall'imputato presso la sua abitazione e che talecessione, incompatibile con una destinazione al “piccolo spaccio”, comecomprovato dal mancato confezionamento in singole dosi pronte per la vendita,era da inserirsi in un contesto più ampio, caratterizzato dalla continuità dei rapportitra il sodalizio e [OSCURATO:PERSONA], deponenti per il ruolo di quest’ultimo quale “spacciatore”per conto dell’associazione.Si tratta di motivazione in linea con i principi espressi dalla giurisprudenzadi legittimità, secondo cui è necessario che la qualificazione del fatto ai sensidell'art. 73, comma 5, D.p.r. n. 309/90 costituisca l'approdo della valutazionecomplessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità allaluce degli indici sintomatici previsti dalla disposizione e che tale percorsovalutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo ilgiudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti espiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcunidi essi (si veda, sul punto, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muroio, Rv. 274076-01).In modo del tutto adeguato, quindi, i giudici di appello hannocorrettamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatoridisponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cuihanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto adaltri ai fini dell'esclusione della lieve entità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]