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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 14044/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21043/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 2324/2019 depositata il28/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame erariale contro la sentenza n. 251/15 della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento spiccato nei confronti per IVA 2009.

L’Agenzia delle entrateha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattromotivi.

Resiste con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] srl incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata telematicamente in data 05 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rappresentato di aver versato in data 05 giu gno 2023 la somma di Euro 9.015,00, complessivamente dovuta per usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art.1 comma 197 e segg. legge n. 197/2022, mediante delega F24 allegata, e di averpresentato in data 08 giugno 2023 in via telematica domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ottenendo comunicazione di avvenuto ricevimento.

Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 1 comma 198cit. con il versamento della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata il processo è dichiarato estinto e, in questo caso, sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione.

Secondo la stessa disposizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21043/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 2324/2019 depositata il28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame erariale contro la sentenza n. 251/15 della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento spiccato nei confronti per IVA 2009. L’Agenzia delle entrateha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattromotivi. Resiste con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] srl incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata telematicamente in data 05 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rappresentato di aver versato in data 05 giu gno 2023 la somma di Euro 9.015,00, complessivamente dovuta per usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art.1 comma 197 e segg. legge n. 197/2022, mediante delega F24 allegata, e di averpresentato in data 08 giugno 2023 in via telematica domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ottenendo comunicazione di avvenuto ricevimento. Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 1 comma 198cit. con il versamento della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata il processo è dichiarato estinto e, in questo caso, sussistono i presupposti per pronunziare l’estinzione. Secondo la stessa disposizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico d