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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21103/2023

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nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SULMONAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/10/2022 del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, annullava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Sulmona aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato di tentata estorsione in concorso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, chiedendone l'annullamento per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" in ordine alla ritenuta insussistenza della gravità indiziarla nonché per motivazione apparente e violazione di legge quanto all'asserita mancanza delle esigenze cautelari e alla esclusione dell'adeguatezza della misura

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito, in relazione all'assorbente profilo della gravità indiziaria, esclusa nell'ordinanza impugnata, con il quale, peraltro, il vizio motivazionale è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

4.1. Va ricordato altresì che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

4.2. Nel caso di specie il Tribunale non è incorso nella lamentata "mancata analisi degli elementi accusatori posti a fondamento dell'ordinanza" del G.i.p., ma ha valorizzato altri dati di fatto (indicati a pagg. 3-4: l'esistenza di trattative pregresse con i privati; lo scopo della richiesta, intesa a ottenere il recupero solo delle somme versate dal Comune al legale per l'attività prestata in cinque giudizi, per evitare contestazioni in sede contabile; le modalità e il luogo del secondo incontro, durante il quale, alla presenza di vari consiglieri, fu avanzata la suddetta richiesta; il contenuto dei colloqui registrati dalla denunciante, dai quali "non emerge in maniera inequivoca una minaccia attuale e concreta di un danno ingiusto"), dati che, unitariamente considerati, sono stati ritenuti ostativi ad una valutazione di qualificata probabilità di colpevolezza, criterio che deve guidare il giudizio in ordine alla gravità indiziaria (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683).

Il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi considerati dal Tribunale, formulando una non consentita doglianza di natura fattuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SULMONAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/10/2022 del TRIBUNALE DI L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022 il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, annullava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Sulmona aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per il reato di tentata estorsione in concorso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, chiedendone l'annullamento per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" in ordine alla ritenuta insussistenza della gravità indiziarla nonché per motivazione apparente e violazione di legge quanto all'asserita mancanza delle esigenze cautelari e alla esclusione dell'adeguatezza della misura 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa dell'indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito, in relazione all'assorbente profilo della gravità indiziaria, esclusa nell'ordinanza impugnata, con il quale, peraltro, il vizio motivazionale è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 4.1. Va ricordato altresì che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 4.2. Nel caso di specie il Tribunale non è incorso nella lamentata "mancata analisi degli elementi accusatori posti a fondamento dell'ordinanza" del G.i.p., ma ha valorizzato altri dati di fatto (indicati a pagg. 3-4: l'esistenza di trattative pregresse con i privati; lo scopo della richiesta, intesa a ottenere il recupero solo delle somme versate dal Comune al legale per l'attività prestata in cinque giudizi, per evitare contestazioni in sede contabile; le modalità e il luogo del secondo incontro, durante il quale, alla presenza di vari consiglieri, fu avanzata la suddetta richiesta; il contenuto dei colloqui registrati dalla denunciante, dai quali "non emerge in maniera inequivoca una minaccia attuale e concreta di un danno ingiusto"), dati che, unitariamente considerati, sono stati ritenuti ostativi ad una valutazione di qualificata probabilità di colpevolezza, criterio che deve guidare il giudizio in ordine alla gravità indiziaria (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683). Il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi considerati dal Tribunale, formulando una non consentita doglianza di natura fattuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a m
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