CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06909/2024
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eca ad OO.SS. molto grandi ed analoga bacheca anche ad OO.SS. molto piccole; in realtà, l’osservazione trascura il fatto che sono cose diverse la titolarità del diritto all’affissione e le modalità della sua attuazione; infatti, trattandosi in sostanza di un’obbligazione –consistente nel rendere disponibile uno spazio per le affissioni –essa resta comunque regolata dai principi di cui all’art. 1175 c.c., ovverosia secondo correttezza e buona fede e secondo le regole di proporzionalità che ne sono conseguenza; nella situazione che descrive il Ministero ricorrente, nulla allora esclude che, in presenza di condizioni spazi ali limitat e , il datore di lavoro si organizzi in modo da differenziare le bacheche e gli spazi in ragione delle dimensioni del sindacato, potendosi presumere che una O.S. maggiore possa avere esigenze comunicative quantitativamente più elevate e viceversa per le OO.SS. minori, il tutto sulla base di ragionevoli apprezzamenti del caso di specie; 4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per c