CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 23855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato a pena di giustiziaCarmine Grassi ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.2. L’imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie tentata.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche inmisura prevalente rispetto alla ritenuta recidiva.3. Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.La sentenza impugnata risulta emessa in data 16 giugno 2025, con indicazionedel termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.La motivazione risulta essere stata tempestivamente depositata in data 9settembre 2025, anticipatamente rispetto alla scadenza del termine stabilito dalgiudice ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc.pen.Il termine per la presentazione del ricorso, pari a giorni 45 cui devonoaggiungersi ulteriori giorni 15 in considerazione della condizione di assenzadell’imputato, è risultato decorso alla data del 14 novembre 2025. Diconseguenza deve ritenersi tardivo il ricorso proposto in data 26 novembre2025.2.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]