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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11438/2022

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Corte di Cassazione; - controricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. -[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con mandato allegato al controricorso oltre che con procura notarile e con domicilio in Roma, viale Carso n. 34, presso lo studio del secondo difensore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 44/2017, depositata il 16 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 334 del 2009, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di vendita di autovettura [OSCURATO:PERSONA] TD targata [OSCURATO:TARGA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] per grave inadempimento da parte del venditore [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], priva delle qualità indicate e non idonea all'uso, nonché quella in manleva spiegata dal convenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), da cui dichiarava di essere garantito in forza di contratto n. 106261 del 19.02.2003, ritenendo non raggiunta la prova certa dell'avvenuta consegna dell'aliud pro alio, né - rispetto a quella di garanzia - che il sinistro stradale 2003 fosse stato causato dal problema del motore non in asse; - sul gravarne interposto dall'originaria attrice, la Corte d'appello di L'Aquila, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], eccepita da quest'ultimo l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del gravame, oltre a proporre appello incidentale quanto al mancato riconoscimento del rimborso della somma di euro 2.240,40 a carico dell'appellante esborsata per la riparazione del motore 2dell'autovettura de qua, accoglieva il gravame principale e per l'effetto dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 21.405,00, rigettato l'appello incidentale e la domanda in manleva spiegata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle spese processuali, affermando che la vendita in questione integrava la fattispecie dell'aliud pro allo per essere rimasto accertato dal consulente tecnico di ufficio non solo che la vettura presentava un grado di usura ben superiore rispetto ad un analogo modello Renault immatricolato nel medesimo periodo, ma anche perché non poteva essere utilizzabile in condizioni di sicurezza per i difetti che presentavano il telaio traversa e le sospensioni anteriori, decisivi ai fini della tenuta di strada, cui concorreva anche la deformazione della scossa sullo spigolo anteriore sinistro occorso alla stessa Salvatore nel maggio 2003; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi; - resistono con separati controricorsi la Salvatore e la [OSCURATO:PERSONA], illustrato quello dall'assicurazione anche con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. in quanto - ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] - la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame per essersi l'appellante limitata ad un richiamo generico delle difese svolte e alle conclusioni rassegnate avanti il primo giudice, senza provvedere a reiterale le domande e le eccezioni non accolte in modo specifico.

Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui richiamato e confermato al fine di assicurarne continuità), in mancanza di una norma specifica sulla 3forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass. 11 maggio 2009 n. 10796; Cass. 20 agosto 2004 n. 16360).

Tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

Ciò posto, è appena il caso di rilevare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia espressamente rilevato l'avvenuta chiara ed inequivoca manifestazione, da parte dell'appellante, della volontà di riproporre la domanda prevista dall'art. 1497 c.c. in sede di appello, sottolineandone l'avvenuta indicazione quale "risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'auto [OSCURATO:PERSONA] TD Tg. [OSCURATO:TARGA] per grave inadempimento del venditore a seguito di consegna di aliud pro alio" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), individuando in tale specifica forma l'inequivoca intenzione dell'appellante di riaprire la discussione in sede di appello e di sollecitare la decisione su detta domanda, indicando testualmente che erano state riportare alle pagine 1 e 2 dell'atto di citazione in appello le conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento (v. ancora pag. 3 della sentenza gravata).

A fronte di siffatti argomenti il ricorrente si limita ad una generica critica (come sopra riportata) con richiamo di giurisprudenza; - con il secondo motivoi il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per mancanza della specificità dei motivi di gravame.

In particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile il gravame per essersi l'appellante limitata a censurare genericamente la sentenza del giudice di prime cure senza 4dimostrare la fondatezza delle singole doglianze mosse alla soluzione offerta dalla sentenza impugnata.

Anche siffatta censura è priva di pregio.

Sul punto va rammentato che la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. 24 aprile 2019 n. 11197), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. 29 luglio 2016 n. 15790).

Pertanto, l'appellante "che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare «ex novo» le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello", e ciò in quanto, sostenere il contrario, 'significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un «quid novi» rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che — a tacer d'altro — non sarebbe coerente col divieto di «nova» prescritto dall'art. 345 c.p.c.

"(così, in motivazione, Cass. 8 febbraio 2018 n. 3115; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. 20 novembre 2020 n. 24464).

Tale evenienza è quella verificatasi nel caso che occupa, dal momento che l'appellante — a fronte del rigetto del primo giudice che aveva ritenuto non raggiunta la prova certa in ordine alla lamentata consegna dell'aliud pro alio da parte della ditta convenuta ovverossai di un'autovettura "assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente" — altro non poteva, o meglio, doveva fare se non ribadire che il [OSCURATO:PERSONA] le aveva venduto un'auto "priva delle peculiarità indicate (chilometraggio e condizioni generali) e non idonea all'uso alla quale era destinata e, comunque, quale esclusivo responsabile dei vizi e dei danni denunciati dall'attrice stessa". 5Dunque, rigulta corretta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui nell'atto di gravame erano stati specificamente esplicitati nel corpo dell'appello i motivi, seppure non analiticamente elencati (cfr pag. 3 della decisione impugnata).

Pertanto, Ilddierna doglianza circa il difetto di specificità dell'appello risulta destituita di fondamento; - con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del codice della strada in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice distrettuale erroneamente interpretato il collaudo eseguito sull'autoveicolo, avendolo definito un controllo avente carattere prettamente amministrativo, mentre costituisce "la visita e pro\ia a cui i veicoli devono essere sottoposti... per accertare l'esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione, necessari per l'immatricolazione".

Pure infondato è il terzo mezzo.

L'art. 75 dei codice della strada sotto la rubrica "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione" espressamente prevede al comma 2 e al comma 3 che "L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cori le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero.

Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.". 6Ne consegue' che correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto che per quanto atteneva alle qualità del bene indicate nel contratto di vendita nulla provava la circostanza che l'autovettura fosse stata sottoposta a controllo presso la Motorizzazione Civile di Chieti, avendo l'aEto natura prettamente amministrativa, trattandosi peraltro di veicolo già immatricolato in Europa (nel luglio 1998 in Belgio), per cui i controlli avevano avuto proprio la finalità di verificare la carta di circolazione in originale e la scheda tecnica rilasciata all'estero.

Sul punto a rafforzare la disciplina come sopra richiamata ed interpretata v. direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell'Unione Europea che all'art. 3 prevede: "1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari perché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva.

Tali provvedimenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le procedure appropriate per stabilire, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfino i requisiti di cui alla presente direttiva.".

Dunque la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati; - con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'errata interpretazione della consegna di 'aliud pro alio' da parte del giudice di appello in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Ribadisce in questa sede il ricorrente 7che il veicolo era stato sottoposto a collaudo dalla Motorizzazione di Chieti, senza che venisse riscontrato alcun vizio, che all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo (17.02.2004) il veicolo aveva percorso 20.000 km. rispetto a quelli indicati alla data di vendita (febbraio 2003), oltre ad essere stata oggetto di ben due interventi di riparazione, il primo dei quali a seguito di incidente stradale che aveva sicuramente alterato le condizioni originarie e riferibile ad esclusiva responsabilità dell'acquirente.

La censura non può trovare ingresso.

Invero la Corte territoriale ha preliminarmente evidenziato che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - qualora l'attore eccepisca non un inesatto adempimento, ma un integrale inadempimento da parte del convenuto, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire la prova del proprio adempimento e, quindi, necessariamente, anche della corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa a quello pattuito.

Ha di seguito osservato che il veicolo non era neppure utilizzabile in condizioni di sicurezza per l'accertato difetto che presentava il telaio traversa e le sospensioni anteriori, rilevato per la prima volta solo dal c.t.u. (pur se il veicolo era stato dal venditore consegnato ad officine di sua fiducia per le riparazioni che nulla avevano evidenziato al riguardo), difetto decisivo per la tenuta di strada, come la deformazione della scocca sullo spigolo anteriore sinistro.

Ha poi proseguito ritenendo altamente probabile che siffatto difetto fosse presente già al momento della vendita e "possa essere stato, quantomeno, concausa del sinistro occorso nel maggio 2003".

Circostanza che appariva corroborata anche dal comportamento tenuto dal venditore in occasione del sinistro e in occasione del successivo arresto improvviso dell'autovettura.

Del resto lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio, o di cosa mancante di qualità, o di cosa affetta da vizi redibitori, come da risalente orientamento che in questa sede si ritiene di ribadire (cfr Cass. 3 dicembre 1970 n. 2544), involge un giudizio di 8fatto, devoluto al giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità quando appaia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 16 luglio 2002 n. 10288); - con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole della risoluzione del contratto che, invero, costituirebbe un rimedio residuale esperibile solo quando la riparazione e la restituzione siano impossibili o eccessivamente onerose o negli altri casi previsti dalla legge, come tali circostanze non ricorrenti nel caso che ci occupa per essere stata l'auto riparata.

Il motivo è palesemente infondato.

Costituisce principio consolidato che la consegna di "aliud pro allo", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., si verifica nei casi in cui il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico - sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. n. 10916 del 2011; Cass. n. 7557 del 2017; Cass. n. 28069 del 2021).

Nella fattispecie il giudice di appello ha dato conto - per quanto illustrato nel quarto motivo - che l'autovettura acquistata non poteva essere utilizzata in condizioni di sicurezza per il difetto che presentava al telaio traversa, alle sospensioni anteriori, elementi decisivi ai fini della tenuta di strada, cui concorreva anche la deformazione della scossa sullo spigolo anteriore sinistro occorso alla stessa Salvatore nel maggio 2003.

Con la conseguenza che era stata venduta una cosa diversa da quella pattuita.

A fronte di tale accertamento, correttamente la Corte distrettuale ha ravvisato la contestazione di un inadempimento totale della parte venditrice, ipotesi per la quale l'unico rimedio previsto dall'ordinamento è costituito dall'ordinaria azione di risoluzione per 9inadempimento ex art. 1453 c.c. (v.

Cass. n. 1038 del 1998; Cass. 13925 del 2002; Cass. n. 28419 del 2013). ----- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese processuali anche di questa fase seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERtA Roma, 08 APRA 2022 Giudiziare F,P.3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Cassazione; - controricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. -[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con mandato allegato al controricorso oltre che con procura notarile e con domicilio in Roma, viale Carso n. 34, presso lo studio del secondo difensore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 44/2017, depositata il 16 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 334 del 2009, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di vendita di autovettura [OSCURATO:PERSONA] TD targata [OSCURATO:TARGA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] per grave inadempimento da parte del venditore [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], priva delle qualità indicate e non idonea all'uso, nonché quella in manleva spiegata dal convenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), da cui dichiarava di essere garantito in forza di contratto n. 106261 del 19.02.2003, ritenendo non raggiunta la prova certa dell'avvenuta consegna dell'aliud pro alio, né - rispetto a quella di garanzia - che il sinistro stradale 2003 fosse stato causato dal problema del motore non in asse; - sul gravarne interposto dall'originaria attrice, la Corte d'appello di L'Aquila, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], eccepita da quest'ultimo l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del gravame, oltre a proporre appello incidentale quanto al mancato riconoscimento del rimborso della somma di euro 2.240,40 a carico dell'appellante esborsata per la riparazione del motore 2dell'autovettura de qua, accoglieva il gravame principale e per l'effetto dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 21.405,00, rigettato l'appello incidentale e la domanda in manleva spiegata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle spese processuali, affermando che la vendita in questione integrava la fattispecie dell'aliud pro allo per essere rimasto accertato dal consulente tecnico di ufficio non solo che la vettura presentava un grado di usura ben superiore rispetto ad un analogo modello Renault immatricolato nel medesimo periodo, ma anche perché non poteva essere utilizzabile in condizioni di sicurezza per i difetti che presentavano il telaio traversa e le sospensioni anteriori, decisivi ai fini della tenuta di strada, cui concorreva anche la deformazione della scossa sullo spigolo anteriore sinistro occorso alla stessa Salvatore nel maggio 2003; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi; - resistono con separati controricorsi la Salvatore e la [OSCURATO:PERSONA], illustrato quello dall'assicurazione anche con memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. in quanto - ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] - la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame per essersi l'appellante limitata ad un richiamo generico delle difese svolte e alle conclusioni rassegnate avanti il primo giudice, senza provvedere a reiterale le domande e le eccezioni non accolte in modo specifico. Il motivo è manifestamente infondato. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui richiamato e confermato al fine di assicurarne continuità), in mancanza di una norma specifica sulla 3forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass. 11 maggio 2009 n. 10796; Cass. 20 agosto 2004 n. 16360). Tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. Ciò posto, è appena il caso di rilevare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia espressamente rilevato l'avvenuta chiara ed inequivoca manifestazione, da parte dell'appellante, della volontà di riproporre la domanda prevista dall'art. 1497 c.c. in sede di appello, sottolineandone l'avvenuta indicazione quale "risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'auto [OSCURATO:PERSONA] TD Tg. [OSCURATO:TARGA] per grave inadempimento del venditore a seguito di consegna di aliud pro alio" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), individuando in tale specifica forma l'inequivoca intenzione dell'appellante di riaprire la discussione in sede di appello e di sollecitare la decisione su detta domanda, indicando testualmente che erano state riportare alle pagine 1 e 2 dell'atto di citazione in appello le conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento (v. ancora pag. 3 della sentenza gravata). A fronte di siffatti argomenti il ricorrente si limita ad una generica critica (come sopra riportata) con richiamo di giurisprudenza; - con il secondo motivoi il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per mancanza della specificità dei motivi di gravame. In particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile il gravame per essersi l'appellante limitata a censurare genericamente la sentenza del giudice di prime cure senza 4dimostrare la fondatezza delle singole doglianze mosse alla soluzione offerta dalla sentenza impugnata. Anche siffatta censura è priva di pregio. Sul punto va rammentato che la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. 24 aprile 2019 n. 11197), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. 29 luglio 2016 n. 15790). Pertanto, l'appellante "che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare «ex novo» le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello", e ciò in quanto, sostenere il contrario, 'significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un «quid novi» rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che — a tacer d'altro — non sarebbe coerente col divieto di «nova» prescritto dall'art. 345 c.p.c. "(così, in motivazione, Cass. 8 febbraio 2018 n. 3115; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. 20 novembre 2020 n. 24464). Tale evenienza è quella verificatasi nel caso che occupa, dal momento che l'appellante — a fronte del rigetto del primo giudice che aveva ritenuto non raggiunta la prova certa in ordine alla lamentata consegna dell'aliud pro alio da parte della ditta convenuta ovverossai di un'autovettura "assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente" — altro non poteva, o meglio, doveva fare se non ribadire che il [OSCURATO:PERSONA] le aveva venduto un'auto "priva delle peculiarità indicate (chilometraggio e condizioni generali) e non idonea all'uso alla quale era destinata e, comunque, quale esclusivo responsabile dei vizi e dei danni denunciati dall'attrice stessa". 5Dunque, rigulta corretta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui nell'atto di gravame erano stati specificamente esplicitati nel corpo dell'appello i motivi, seppure non analiticamente elencati (cfr pag. 3 della decisione impugnata). Pertanto, Ilddierna doglianza circa il difetto di specificità dell'appello risulta destituita di fondamento; - con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del codice della strada in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice distrettuale erroneamente interpretato il collaudo eseguito sull'autoveicolo, avendolo definito un controllo avente carattere prettamente amministrativo, mentre costituisce "la visita e pro\ia a cui i veicoli devono essere sottoposti... per accertare l'esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione, necessari per l'immatricolazione". Pure infondato è il terzo mezzo. L'art. 75 dei codice della strada sotto la rubrica "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione" espressamente prevede al comma 2 e al comma 3 che "L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cori le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.". 6Ne consegue' che correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto che per quanto atteneva alle qualità del bene indicate nel contratto di vendita nulla provava la circostanza che l'autovettura fosse stata sottoposta a controllo presso la Motorizzazione Civile di Chieti, avendo l'aEto natura prettamente amministrativa, trattandosi peraltro di veicolo già immatricolato in Europa (nel luglio 1998 in Belgio), per cui i controlli avevano avuto proprio la finalità di verificare la carta di circolazione in originale e la scheda tecnica rilasciata all'estero. Sul punto a rafforzare la disciplina come sopra richiamata ed interpretata v. direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell'Unione Europea che all'art. 3 prevede: "1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari perché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva. Tali provvedimenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. 2. Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato. 3. [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le procedure appropriate per stabilire, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfino i requisiti di cui alla presente direttiva.". Dunque la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati; - con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'errata interpretazione della consegna di 'aliud pro alio' da parte del giudice di appello in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Ribadisce in questa sede il ricorrente 7che il veicolo era stato sottoposto a collaudo dalla Motorizzazione di Chieti, senza che venisse riscontrato alcun vizio, che all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo (17.02.2004) il veicolo aveva percorso 20.000 km. rispetto a quelli indicati alla data di vendita (febbraio 2003), oltre ad essere stata oggetto di ben due interventi di riparazione, il primo dei quali a seguito di incidente stradale che aveva sicuramente alterato le condizioni originarie e riferibile ad esclusiva responsabilità dell'acquirente. La censura non può trovare ingresso. Invero la Corte territoriale ha preliminarmente evidenziato che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - qualora l'attore eccepisca non un inesatto adempimento, ma un integrale inadempimento da parte del convenuto, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire la prova del proprio adempimento e, quindi, necessariamente, anche della corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa a quello pattuito. Ha di seguito osservato che il veicolo non era neppure utilizzabile in condizioni di sicurezza per l'accertato difetto che presentava il telaio traversa e le sospensioni anteriori, rilevato per la prima volta solo dal c.t.u. (pur se il veicolo era stato dal venditore consegnato ad officine di sua fiducia per le riparazioni che nulla avevano evidenziato al riguardo), difetto decisivo per la tenuta di strada, come la deformazione della scocca sullo spigolo anteriore sinistro. Ha poi proseguito ritenendo altamente probabile che siffatto difetto fosse presente già al momento della vendita e "possa essere stato, quantomeno, concausa del sinistro occorso nel maggio 2003". Circostanza che appariva corroborata anche dal comportamento tenuto dal venditore in occasione del sinistro e in occasione del successivo arresto improvviso dell'autovettura. Del resto lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio, o di cosa mancante di qualità, o di cosa affetta da vizi redibitori, come da risalente orientamento che in questa sede si ritiene di ribadire (cfr Cass. 3 dicembre 1970 n. 2544), involge un giudizio di 8fatto, devoluto al giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità quando appaia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 16 luglio 2002 n. 10288); - con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole della risoluzione del contratto che, invero, costituirebbe un rimedio residuale esperibile solo quando la riparazione e la restituzione siano impossibili o eccessivamente onerose o negli altri casi previsti dalla legge, come tali circostanze non ricorrenti nel caso che ci occupa per essere stata l'auto riparata. Il motivo è palesemente infondato. Costituisce principio consolidato che la consegna di "aliud pro allo", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., si verifica nei casi in cui il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico - sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. n. 10916 del 2011; Cass. n. 7557 del 2017; Cass. n. 28069 del 2021). Nella fattispecie il giudice di appello ha dato conto - per quanto illustrato nel quarto motivo - che l'autovettura acquistata non poteva essere utilizzata in condizioni di sicurezza per il difetto che presentava al telaio traversa, alle sospensioni anteriori, elementi decisivi ai fini della tenuta di strada, cui concorreva anche la deformazione della scossa sullo spigolo anteriore sinistro occorso alla stessa Salvatore nel maggio 2003. Con la conseguenza che era stata venduta una cosa diversa da quella pattuita. A fronte di tale accertamento, correttamente la Corte distrettuale ha ravvisato la contestazione di un inadempimento totale della parte venditrice, ipotesi per la quale l'unico rimedio previsto dall'ordinamento è costituito dall'ordinaria azione di risoluzione per 9inadempimento ex art. 1453 c.c. (v. Cass. n. 1038 del 1998; Cass. 13925 del 2002; Cass. n. 28419 del 2013). ----- Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese processuali anche di questa fase seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERtA Roma, 08 APRA 2022 Giudiziare F,P.3
Sentenza Cassazione n. 11438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris