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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:611
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0206_RES

Causa C‑206/24 YX e Logistica i [OSCURATO:PERSONA] i Vidal SA contro [OSCURATO:PERSONA] général des douanes et droits indirects e Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1 o agosto 2025 «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma – Condizioni per il rimborso d’ufficio – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi avvenuta prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tali autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere» Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Rimborso d’ufficio – Presupposti – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tale autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere [Regolamento del Consiglio n. 1430/79, artt. 1, § 2, e), 2 e 15] (v. punti 25-38, 42, 43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte precisa la portata dell’obbligo imposto a un’autorità doganale nazionale di procedere al rimborso d’ufficio dei dazi doganali indebitamente riscossi, nonché le relative condizioni, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 ( 1 ).

Fra il 1988 e il 1991, alcune società di diritto andorrano hanno importato in Andorra, tramite la società Ysal, spedizioniere doganale stabilito in Francia, merci provenienti, in particolare, da paesi terzi.

Tali importazioni hanno dato luogo al pagamento di dazi doganali in Francia.

Infatti, nel periodo in parola, le autorità doganali francesi esigevano che le merci provenienti da paesi terzi e dirette in Andorra fossero immesse in libera pratica quando attraversavano il territorio francese.

Nel gennaio 1991 la Commissione europea ha constatato, con parere motivato ( 2 ), che la Repubblica francese, prevedendo un siffatto requisito di immissione in libera pratica, aveva violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di talune disposizioni di diritto dell’Unione Essa l’ha pertanto invitata ad adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione.

Con un parere ministeriale ( 3 ), le autorità francesi hanno quindi posto fine a tale pratica per quanto riguarda l’insieme delle merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra.

Nel 2015 gli importatori andorrani, nei cui diritti sono subentrati la [OSCURATO:PERSONA] e YX, hanno avviato nei confronti dell’amministrazione doganale francese un’azione volta ad ottenere il pagamento di una somma corrispondente ai dazi doganali che tale amministrazione avrebbe indebitamente riscosso a titolo d’importazioni di merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra fra il 1988 e il 1991.

Poiché la domanda in parola è stata respinta in primo grado e in appello, la [OSCURATO:PERSONA] e YX hanno proposto impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio.

Detto giudice ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali dirette, in sostanza, a sapere se l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata, da un lato, al fatto che quest’ultima abbia constatato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di tali dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi e, dall’altro, alla conoscenza, da parte di detta autorità, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi.

In tale contesto, il giudice in parola si interroga sulle misure che detta autorità deve, se del caso, adottare al fine di ottenere siffatte informazioni.

Giudizio della Corte La Corte constata innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, nella parte in cui prevede in termini categorici che le autorità doganali nazionali «procedono d’ufficio al rimborso», istituisce un obbligo di rimborso in capo a tali autorità senza che l’importatore interessato debba farne domanda.

Detto obbligo di rimborso d’ufficio è subordinato al fatto che l’autorità doganale nazionale interessata abbia accertato essa stessa, prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali di cui si tratta ( 4 ), che tali dazi sono stati indebitamente riscossi.

Per contro, il rimborso in quanto tale non deve necessariamente avvenire entro detto termine, cosicché esso può essere effettuato oltre la scadenza del medesimo.

Peraltro, nella misura in cui i dazi doganali sono imposti per importi precisi, stabiliti dall’autorità doganale nazionale sulla base di dichiarazioni in dogana presentate per conto di una persona determinata, l’accertamento, da parte di tale autorità, che siffatti dazi sono stati indebitamente riscossi implica necessariamente quello secondo cui una persona nota a detta autorità ha indebitamente versato un importo determinato, parimenti noto all’autorità in parola.

Di conseguenza, quando l’autorità doganale nazionale accerta che taluni dazi doganali sono stati indebitamente riscossi e devono essere rimborsati, essa è, in linea di principio, a conoscenza tanto dell’identità della persona alla quale deve effettuare il rimborso, quanto dell’importo esatto da rimborsare.

Tale autorità non può infatti dedurre la circostanza di non disporre più delle dichiarazioni in dogana presentate dagli interessati, o delle decisioni individuali adottate nei loro confronti, per giustificare un’eventuale omissione di rimborsare a detti interessati i dazi doganali relativamente a cui essa ha accertato, entro il termine di tre anni previsto all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, che sono stati indebitamente riscossi, poiché, fintantoché tale termine non è scaduto, le autorità doganali sono tenute a conservare i documenti e le informazioni che possono essere pertinenti al fine di procedere ad un eventuale rimborso.

Ciò posto, qualora detta autorità doganale non disponga, senza colpa da parte sua, delle informazioni necessarie per procedere al rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi, essa è tenuta, per conformarsi al suo obbligo di rimborso derivante dalla summenzionata disposizione, ad adottare le misure necessarie e appropriate per ottenere tali informazioni.

Le misure di cui si tratta senz’altro non includono ricerche sproporzionate, vale a dire ricerche che richiederebbero l’impiego di risorse umane e materiali senza alcun rapporto con quanto ci si può ragionevolmente attendere da un’amministrazione diligente.

Tuttavia, un atteggiamento passivo dell’autorità doganale, adducendo il pretesto che essa non dispone di dette informazioni, non è compatibile né con il suo obbligo di rimborso summenzionato né con le esigenze derivanti dal diritto a una buona amministrazione, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto.

La Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata al fatto che quest’ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di detti dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi.

Tale accertamento che l’autorità di cui si tratta è a conoscenza dell’identità delle persone che hanno versato i dazi menzionati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuna di esse.

Qualora detta autorità non disponga, né potesse disporre, dell’insieme delle informazioni necessarie per effettuare un siffatto rimborso alla persona che ha versato i dazi doganali indebitamente percepiti o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi, spetta alla stessa autorità, per conformarsi al suo obbligo di rimborso, adottare le misure che, senza essere sproporzionate, siano necessarie e appropriate al fine di ottenere tali informazioni e procedere al rimborso. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione ( GU 1979, L 175, pag. 1 e rettifica in GU L 175 del 12.7.1979 ), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 ( GU 1986, L 286, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»). ( 2 ) Parere motivato COM(90) 2042 final. ( 3 ) Avviso agli importatori e agli esportatori del ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (Ministero dell’Economia, delle Finanze e del Bilancio, Francia), pubblicato nel Journal officiel de la République française il 6 giugno 1991. ( 4 ) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1430/79, tale data corrisponde alla data di adozione dell’atto amministrativo mediante il quale l’importo di detti dazi è stato inizialmente stabilito dalle autorità competenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0206_RES Causa C‑206/24 YX e Logistica i [OSCURATO:PERSONA] i Vidal SA contro [OSCURATO:PERSONA] général des douanes et droits indirects e Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Francia)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1 o agosto 2025 «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma – Condizioni per il rimborso d’ufficio – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi avvenuta prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tali autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere» Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Rimborso d’ufficio – Presupposti – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tale autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere [Regolamento del Consiglio n. 1430/79, artt. 1, § 2, e), 2 e 15] (v. punti 25-38, 42, 43 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte precisa la portata dell’obbligo imposto a un’autorità doganale nazionale di procedere al rimborso d’ufficio dei dazi doganali indebitamente riscossi, nonché le relative condizioni, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 ( 1 ). Fra il 1988 e il 1991, alcune società di diritto andorrano hanno importato in Andorra, tramite la società Ysal, spedizioniere doganale stabilito in Francia, merci provenienti, in particolare, da paesi terzi. Tali importazioni hanno dato luogo al pagamento di dazi doganali in Francia. Infatti, nel periodo in parola, le autorità doganali francesi esigevano che le merci provenienti da paesi terzi e dirette in Andorra fossero immesse in libera pratica quando attraversavano il territorio francese. Nel gennaio 1991 la Commissione europea ha constatato, con parere motivato ( 2 ), che la Repubblica francese, prevedendo un siffatto requisito di immissione in libera pratica, aveva violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di talune disposizioni di diritto dell’Unione Essa l’ha pertanto invitata ad adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione. Con un parere ministeriale ( 3 ), le autorità francesi hanno quindi posto fine a tale pratica per quanto riguarda l’insieme delle merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra. Nel 2015 gli importatori andorrani, nei cui diritti sono subentrati la [OSCURATO:PERSONA] e YX, hanno avviato nei confronti dell’amministrazione doganale francese un’azione volta ad ottenere il pagamento di una somma corrispondente ai dazi doganali che tale amministrazione avrebbe indebitamente riscosso a titolo d’importazioni di merci provenienti da paesi terzi e destinate ad Andorra fra il 1988 e il 1991. Poiché la domanda in parola è stata respinta in primo grado e in appello, la [OSCURATO:PERSONA] e YX hanno proposto impugnazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio. Detto giudice ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali dirette, in sostanza, a sapere se l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata, da un lato, al fatto che quest’ultima abbia constatato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di tali dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi e, dall’altro, alla conoscenza, da parte di detta autorità, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi. In tale contesto, il giudice in parola si interroga sulle misure che detta autorità deve, se del caso, adottare al fine di ottenere siffatte informazioni. Giudizio della Corte La Corte constata innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, nella parte in cui prevede in termini categorici che le autorità doganali nazionali «procedono d’ufficio al rimborso», istituisce un obbligo di rimborso in capo a tali autorità senza che l’importatore interessato debba farne domanda. Detto obbligo di rimborso d’ufficio è subordinato al fatto che l’autorità doganale nazionale interessata abbia accertato essa stessa, prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali di cui si tratta ( 4 ), che tali dazi sono stati indebitamente riscossi. Per contro, il rimborso in quanto tale non deve necessariamente avvenire entro detto termine, cosicché esso può essere effettuato oltre la scadenza del medesimo. Peraltro, nella misura in cui i dazi doganali sono imposti per importi precisi, stabiliti dall’autorità doganale nazionale sulla base di dichiarazioni in dogana presentate per conto di una persona determinata, l’accertamento, da parte di tale autorità, che siffatti dazi sono stati indebitamente riscossi implica necessariamente quello secondo cui una persona nota a detta autorità ha indebitamente versato un importo determinato, parimenti noto all’autorità in parola. Di conseguenza, quando l’autorità doganale nazionale accerta che taluni dazi doganali sono stati indebitamente riscossi e devono essere rimborsati, essa è, in linea di principio, a conoscenza tanto dell’identità della persona alla quale deve effettuare il rimborso, quanto dell’importo esatto da rimborsare. Tale autorità non può infatti dedurre la circostanza di non disporre più delle dichiarazioni in dogana presentate dagli interessati, o delle decisioni individuali adottate nei loro confronti, per giustificare un’eventuale omissione di rimborsare a detti interessati i dazi doganali relativamente a cui essa ha accertato, entro il termine di tre anni previsto all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79, che sono stati indebitamente riscossi, poiché, fintantoché tale termine non è scaduto, le autorità doganali sono tenute a conservare i documenti e le informazioni che possono essere pertinenti al fine di procedere ad un eventuale rimborso. Ciò posto, qualora detta autorità doganale non disponga, senza colpa da parte sua, delle informazioni necessarie per procedere al rimborso di dazi doganali indebitamente riscossi, essa è tenuta, per conformarsi al suo obbligo di rimborso derivante dalla summenzionata disposizione, ad adottare le misure necessarie e appropriate per ottenere tali informazioni. Le misure di cui si tratta senz’altro non includono ricerche sproporzionate, vale a dire ricerche che richiederebbero l’impiego di risorse umane e materiali senza alcun rapporto con quanto ci si può ragionevolmente attendere da un’amministrazione diligente. Tuttavia, un atteggiamento passivo dell’autorità doganale, adducendo il pretesto che essa non dispone di dette informazioni, non è compatibile né con il suo obbligo di rimborso summenzionato né con le esigenze derivanti dal diritto a una buona amministrazione, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto. La Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale è subordinata al fatto che quest’ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione di detti dazi, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi. Tale accertamento che l’autorità di cui si tratta è a conoscenza dell’identità delle persone che hanno versato i dazi menzionati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuna di esse. Qualora detta autorità non disponga, né potesse disporre, dell’insieme delle informazioni necessarie per effettuare un siffatto rimborso alla persona che ha versato i dazi doganali indebitamente percepiti o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi, spetta alla stessa autorità, per conformarsi al suo obbligo di rimborso, adottare le misure che, senza essere sproporzionate, siano necessarie e appropriate al fine di ottenere tali informazioni e procedere al rimborso. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione ( GU 1979, L 175, pag. 1 e rettifica in GU L 175 del 12.7.1979 ), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 ( GU 1986, L 286, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»). ( 2 ) Parere motivato COM(90) 2042 final. ( 3 ) Avviso agli importatori e agli esportatori del ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (Ministero dell’Economia, delle Finanze e del Bilancio, Francia), pubblicato nel Journal officiel de la République française il 6 giugno 1991. ( 4 ) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1430/79, tale data corrisponde alla data di adozione dell’atto amministrativo mediante il quale l’importo di detti dazi è stato inizialmente stabilito dalle autorità competenti.
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