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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48616/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 cpv., 131 bis, 62 e 99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pag. 6 sul motivato diniego di concessione dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti genetiche; ancora pag. 6 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; pag. 7 in punto di corretta contestazione della recidiva e conseguente implicita reiezione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in • ma, il 12/09/2023 Il C nsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 648 cpv., 131 bis, 62 e 99 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pag. 6 sul motivato diniego di concessione dell'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti genetiche; ancora pag. 6 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; pag. 7 in punto di corretta contestazione della recidiva e conseguente implicita reiezione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in • ma, il 12/09/2023 Il C nsi
Sentenza Cassazione n. 48616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris