CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28247/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata per atto notarile, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Properzio n. 5 in Roma; -ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , e Agenzia delle Entrate Riscossione, successore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5292, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19.9.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Ires, Iva ed Irap, 2006 -Estratto di ruolo - Cartelle di pagamento -Questioni di notificazione. 1. D’[OSCURATO:PERSONA] richiedeva e conseguiva estratto di ruolo in cui risultavano iscritte pendenze tributarie riportate in cartelle esattoriali che affermava essergli ignote. 2. Il contribuente impugnava perciò con separati ricorsi le cartelle di pagamento n. 097 2012 0259945952 003 (Ires, Iva ed Irap 2006), e n. 097 2013 0109123585 003 (Ires, Iva ed Irap, 2006), emesse nei suoi confronti quale coobbligato con riferimento a due società, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, contestando innanzitutto l’invalidità delle cartelle esattoriali perché non gli erano state mai notificate. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, rilevava che sia le cartelle sia le relate di notifica erano state prodotte in corso di giudizio. Pertanto, ritenute regolari le notificazioni, rigettava i ricorsi riuniti proposti dal contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA]Antonio spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la decisione assunta dalla CTP. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono mediante controricorso. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le notificazioni delle cartelle esattoriali, sebbene gli atti esattivi non fossero stati depositati in forma integrale, e la notificazione non fosse stata effettuata mediante spedizione diretta postale. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 132 [cod. proc. civ.] e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice dell’appello espresso con motivazione puramente apparente in materia di accertamento del contenuto delle cartelle esattoriali, e non essersi pronunciato in materia di regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento. 3. Mediante il primo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver ritenuto valide le notificazioni delle cartelle esattoriali, sebbene gli atti esattivi non fossero stati depositati in forma integrale, e la notificazione non fosse avvenuta a mezzo posta. Nella tesi del contribuente, in base alla normativa richiamata, se la notifica avviene a mezzo ufficiale giudiziario o messo, l’Incaricato per la riscossione è tenuto a conservare la copia della cartella, e deve produrla in giudizio. 3.1. Non appare fondata la censura di inammissibilità della critica proposta delle controricorrenti, secondo cui il contribuente, a seguito della produzione documentale in primo grado, avrebbe dovuto proporre tempestivamente motivi aggiunti per contestare la regolarità della documentazione depositata. Invero il contribuente ha sempre contestato la nullità della notificazione delle cartelle a causa della mancata produzione della copia integrale delle cartelle, e questa critica ripropone, peraltro affermando che detta documentazione non sia mai stata prodotta in giudizio. 3.2. Risulta quindi opportuno ricordare come il ricorrente ammetta che l’Incaricato per la riscossione gli aveva consegnato gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali (ric., p. 2). Nel corso del primo grado del giudizio erano state quindi prodotte, pacificamente, le copie delle relate di notifica. 3.3. La CTR scrive che “a seguito di ordinanza della CTP di Roma adìta, venivano prodotte le due cartelle con le relative relate di notifica”. Il giudice dell’appello riporta quindi le critiche del contribuente relative al mancato deposito delle cartelle, ma ribadisce che “Equitalia ha depositato sia le notifiche, sia le cartelle … Stante la rituale notifica delle due cartelle e la mancata tempestiva opposizione, la pretesa impositiva è ormai intangibile” (sent. CTR, p. III). 3.4. Il ricorrente pare adombrare che la CTR sarebbe incorsa in errore nell’esame della documentazione depositata in atti dall’Incaricato per la riscossione, che a suo dire non conteneva la copia integrale delle cartelle esattoriali. Anche a prescindere dalla valutazione se un simile vizio sia contestabile in sede di giudizio di legittimità, però, occorre osservare che lo stesso contribuente ammette che aveva ricevuto la consegna degli estratti di ruolo. 3.5. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di statuire che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria)”, Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769; e non si era mancato già in precedenza di chiarire che “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”, Cass. sez. VI-III, 15.9.2017, n. 21533 (evidenza aggiunta). Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto. 4. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione il ricorrente censura la nullità della decisione della CTR, per essersi il giudice dell’appello espresso con motivazione puramente apparente in materia di accertamento del contenuto delle cartelle esattoriali, perché i plichi postali potevano contenere documenti diversi, e non essersi espressa con giudizio proprio in materia di regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento. 4.1. Invero la CTR, come si è visto, ha motivato espressamente sul fatto che le cartelle esattoriali sono state prodotte in forma integrale, ed il contribuente si limita a negare la circostanza, senza chiarire come risulti provata la sua prospettazione. Non solo, risulta acquisito al processo che il contribuente avesse ricevuto la consegna degli estratti di ruolo. Inoltre, la CTR motiva espressamente che “Ciascuna delle due notifiche contiene il numero della relativa cartella, quindi va escluso che il plico notificato contenesse un documento diverso” (sent. CTR, p. III), replicando con chiarezza avverso l’ipotesi che i plichi contenenti le cartelle per cui è causa potessero avere un contenuto diverso. 4.1.1. La CTR afferma ancora esplicitamente che le notificazioni delle cartelle esattoriali risultavano regolari, confermando la pronuncia dei giudici di primo grado e, nella parte introduttiva, riporta anche la sintesi delle valutazioni espresse in materia dalla CTP, e condivise dal giudice di secondo grado. Il contribuente non propone contestazioni specifiche, non illustra quali siano le ragioni che possano indurre a ritenere che le valutazioni espresse dai giudici del merito in ordine alla regolarità delle notificazioni risultino errate, ed in relazione a tale profilo le sue critiche risultano perciò inammissibili. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. 5. Occorre ancora ricordare come le controricorrenti abbiano rilevato che, sebbene parte del giudizio di primo grado e soggetto che aveva provveduto alla notificazione delle cartelle di pagamento per cui è causa, l’Incaricato per la riscossione non è stato evocato in giudizio dal contribuente in grado di appello. Come richiesto dalle stesse controricorrenti, però, in considerazione della costituzione dell’Incaricato per la riscossione nel giudizio di legittimità, senza allegare di aver subito un pregiudizio nella propria attività difensiva, tenuto conto dell’esito del giudizio ed in considerazione della necessità di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, nel caso di specie questa Corte valuta che il giudizio possa essere definito, evitandosi superflue lungaggini procedurali che non potrebbero essere di giovamento ad alcuna delle parti in causa. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia, tenendo pure conto che le controricorrenti sono state difese da un unico difensore. 6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente pure del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida per entrambe in complessivi Euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r