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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41167/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato é il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Avv.

R. Denicolai che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11/12/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art.5 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'omessa presentazione, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 5 cit..

In particolare, premesso che alla condotta incriminata è indispensabile consegua il mancato pagamento delle imposte, rileva che, nella specie, l'esibizione in sede di accertamento di tutti i documenti contabili e la resa di tutte le informazioni finalizzate a ricostruire il reddito o il volume di affari avrebbe sanato l'omissione iniziale, peraltro posta in essere dal solo commercialista all'uopo incaricato.

Analogamente dovrebbe essere valutato il successivo pagamento di due rate, espressivo della volontà di rimediare all'omissione.

Del resto la giurisprudenza di legittimità richiede come necessaria, ai fini dell'integrazione del reato, la presenza del dolo specifico della finalità di evasione.

Né sarebbe supportata da alcun documento l'affermazione délla sentenza circa il fatto di avere l'imputato portato in detrazione costi relativi a fatture emesse da ditte cessate e che non preséntavano dichiarazioni da moltissimi anni.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione dell'elemento costitutivo e soggettivo del reato di cui all'art. 5 cit..

Censura in particolare come illogica l'affermazione in ordine al mancato esonero da responsabilità per il fatto dell'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

Inoltre, la costante regolare emissione delle fatture da parte dell'imputato sarebbe dimostrativa della mancanza di preordinazione e, dunque, del dolo specifico richiesto.

La sola omissione, in altri termini, non sarebbe integratrice del dolo richiesto, al più potendosi prefigurare una culpa in vigilando.

4. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili perché afferenti entrambi il profilo della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sono inammissibili.Le doglianze sollevate appaiono consistere, infatti, sostanzialmente, nella pretesa omessa valutazione di elementi, già prospettati dal ricorrente, che sarebbero da ritenere incompatibili con la configurabilità del reato in oggetto, omessa valutazione, tuttavia, nella specie, per nulla sostenibile.

Sotto un primo profilo va osservato come, in primo luogo, nessuna "sanatoria" di un reato evidentemente consumatosi per effetto della omessa presentazione, alla scadenza prevista, della dichiarazione dei redditi, potrebbe farsi infatti derivare dalla esibizione della contabilità in sede di accertamento o dal "pagamento di due rate", semplicemente rivelatrici, semmai, della volontà di "mitigare", consentendo la ricostruzione della posizione reddituale, gli effetti derivati dalla omissione comunque posta in essere.

Sotto un secondo profilo, con riferimento specificamente all'elemento soggettivo del dolo specifico del reato per cui è giudizio, va poi sottolineato come, da un lato, la prospettazione dell'affidamento dell'incarico ad un commercialista, peraltro genericamente formulata, appare di per sé non compatibile con l'orientamento, a più riprese espresso da questa Corte, circa la non delegabilità dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, di valenza assolutamente personale (tra le altre, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv.278421), e, dall'altro, come la evidenziata regolare emissione delle fatture, di per sé sola non necessariamente significativa di una mancanza di volontà di evadere le imposte, si scontri con gli elementi fattuali di segno opposto indicati in sentenza sUi quali, del resto, nulldargomenta il ricorso. • Infatti la Corte territoriale ha evidenziato il mancato pagamento, in sede di accertamento per evasione, dell'imposta non dichiarata, se non in misura parziale, e l'omessa registrazione di gran parte delle fatture attive nonché l'indicazione di costi fittizi allo scopo di abbattere l'imponibile.

In definitiva, a fronte di un apparato motivazionale correttamente esplicativo delle ragioni della conferma della pronuncia di condanna, il ricorso ha articolato deduzioni manifestamente infondate.

5. Il ricorso è dunque inammissibile, derivandone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 21 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato é il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Avv. R. Denicolai che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11/12/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all'art.5 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'omessa presentazione, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. 2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 5 cit.. In particolare, premesso che alla condotta incriminata è indispensabile consegua il mancato pagamento delle imposte, rileva che, nella specie, l'esibizione in sede di accertamento di tutti i documenti contabili e la resa di tutte le informazioni finalizzate a ricostruire il reddito o il volume di affari avrebbe sanato l'omissione iniziale, peraltro posta in essere dal solo commercialista all'uopo incaricato. Analogamente dovrebbe essere valutato il successivo pagamento di due rate, espressivo della volontà di rimediare all'omissione. Del resto la giurisprudenza di legittimità richiede come necessaria, ai fini dell'integrazione del reato, la presenza del dolo specifico della finalità di evasione. Né sarebbe supportata da alcun documento l'affermazione délla sentenza circa il fatto di avere l'imputato portato in detrazione costi relativi a fatture emesse da ditte cessate e che non preséntavano dichiarazioni da moltissimi anni. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione dell'elemento costitutivo e soggettivo del reato di cui all'art. 5 cit.. Censura in particolare come illogica l'affermazione in ordine al mancato esonero da responsabilità per il fatto dell'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre, la costante regolare emissione delle fatture da parte dell'imputato sarebbe dimostrativa della mancanza di preordinazione e, dunque, del dolo specifico richiesto. La sola omissione, in altri termini, non sarebbe integratrice del dolo richiesto, al più potendosi prefigurare una culpa in vigilando. 4. I motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili perché afferenti entrambi il profilo della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sono inammissibili.Le doglianze sollevate appaiono consistere, infatti, sostanzialmente, nella pretesa omessa valutazione di elementi, già prospettati dal ricorrente, che sarebbero da ritenere incompatibili con la configurabilità del reato in oggetto, omessa valutazione, tuttavia, nella specie, per nulla sostenibile. Sotto un primo profilo va osservato come, in primo luogo, nessuna "sanatoria" di un reato evidentemente consumatosi per effetto della omessa presentazione, alla scadenza prevista, della dichiarazione dei redditi, potrebbe farsi infatti derivare dalla esibizione della contabilità in sede di accertamento o dal "pagamento di due rate", semplicemente rivelatrici, semmai, della volontà di "mitigare", consentendo la ricostruzione della posizione reddituale, gli effetti derivati dalla omissione comunque posta in essere. Sotto un secondo profilo, con riferimento specificamente all'elemento soggettivo del dolo specifico del reato per cui è giudizio, va poi sottolineato come, da un lato, la prospettazione dell'affidamento dell'incarico ad un commercialista, peraltro genericamente formulata, appare di per sé non compatibile con l'orientamento, a più riprese espresso da questa Corte, circa la non delegabilità dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, di valenza assolutamente personale (tra le altre, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv.278421), e, dall'altro, come la evidenziata regolare emissione delle fatture, di per sé sola non necessariamente significativa di una mancanza di volontà di evadere le imposte, si scontri con gli elementi fattuali di segno opposto indicati in sentenza sUi quali, del resto, nulldargomenta il ricorso. • Infatti la Corte territoriale ha evidenziato il mancato pagamento, in sede di accertamento per evasione, dell'imposta non dichiarata, se non in misura parziale, e l'omessa registrazione di gran parte delle fatture attive nonché l'indicazione di costi fittizi allo scopo di abbattere l'imponibile. In definitiva, a fronte di un apparato motivazionale correttamente esplicativo delle ragioni della conferma della pronuncia di condanna, il ricorso ha articolato deduzioni manifestamente infondate. 5. Il ricorso è dunque inammissibile, derivandone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.• Così deciso in Roma, il 21 settemb
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