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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 02158/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, il ricorso è infatti privo di correlazione con le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata (pagg. 2 e 3 della sentenza) la quale ha operato una valutazione complessiva delle connotazioni concrete della condotta di reato (connpromissione del sistema frenante di una vettura), dando rilievo alla potenzialità offensiva della stessa sotto il profilo del pericolo cagionato alla persona offesa ed anche un numero indeterminato ed indeterminabile di utenti della strada; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, il ricorso è infatti privo di correlazione con le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata (pagg. 2 e 3 della sentenza) la quale ha operato una valutazione complessiva delle connotazioni concrete della condotta di reato (connpromissione del sistema frenante di una vettura), dando rilievo alla potenzialità offensiva della stessa sotto il profilo del pericolo cagionato alla persona offesa ed anche un numero indeterminato ed indeterminabile di utenti della strada; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris