CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29602/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2025 della Corte d'appello di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Dall’Olio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Perugia, haconfermato, per quanto qui di interesse, la sentenza con cui il Tribunale diPerugia, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 8 del d.lgsn. 74 del 2000, per avere emesso, in qualità di titolare dell'omonima dittaindividuale, al fine di consentire a svariati operatori economici l'evasione delleimposte sul reddito e sul valore aggiunto, fatture per operazioni inesistenti negligli anni 2011 e 2012 (capi 1 e 2 dell'imputazione), e, riconosciute le circostanzequattro anni e sei mesi di reclusione.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi diseguito sinteticamente riportati.2.1 Col primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.178 e 525 cod. proc. pen. per essere stata la decisione assunta prima delladiscussione finale come reso evidente dal deposito della sentenza conmotivazione contestuale, che la stessa Corte d'appello, nel rispondere allamedesima censura, aveva ritenuto che fosse stata collazionata in via definitivasulla base di una minuta anticipatamente predisposta. Si ribadisce infine cheanche la seconda eccezione, relativa alla mancata astensione del giudice di primogrado sarebbe causa di nullità.2.2. Col secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degliartt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, assente ocomunque insufficiente e illogica in relazione alla valutazione delle prove e allaindicazione dei criteri di valutazione adottati.Lamenta un pedissequo richiamo alla motivazione della sentenza di primogrado, senza una individuazione delle prove e degli indizi, gravi precisi econcordanti, sui quali si fonda il giudizio di colpevolezza, essendo stati trattielementi di convincimento dalla confessione dell'imputato senza tuttaviavalutarne le circostanze; inoltre la motivazione sarebbe irragionevole in quantopur trattandosi di un reato a concorso necessario, nelle “sentenze” di primogrado, sarebbero contenute non soltanto valutazioni giuridiche differenti mal'affermazione dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la requisitoriatempestivamente depositata, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso inquanto la predisposizione di una bozza anticipata di motivazione non altera ilcostrutto decisionale, potendo la stessa essere modificata a seguito delleargomentazioni spese dalle parti, mentre la mancata astensione del primogiudice non determina alcun tipo di nullità, prevedendosi in relazione alla stessal'istituto della ricusazione, non attivato; il secondo motivo è poi del tuttogenerico la Corte territoriale avendo sufficientemente esplicato gli elementifondanti l'accusa, che a propria volta richiamano quanto esposto nella sentenzadi primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Le modalità di deliberazione e pronuncia della sentenza, caratterizzatedal fatto che il Tribunale ha emesso una sentenza contestualmente motivatarelativamente elaborata sviluppata in circa 30 pagine, dunque verosimilmentepredisposta prima della discussione delle parti, non determina la nullità dellasentenza.La circostanza che il giudice avesse predisposto una bozza, la scritturazionedell'ampia motivazione essendo scarsamente coerente con i tempi ristretti dellacamera di consiglio, come evidenziato dalla Corte territoriale, non rientra infatti,secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, in alcuna delleipotesi previste a pena di nullità (Sez. 2, Sentenza n. 6966 del 08/11/2022, dep.2023, Rv. 284144 - 01; Sez. 7, n. 669 del 04/12/2024 dep. ,2025, non mass.Sez. 2, n. 38142 del 15/7/2022, Pagliaro, n.m.).2.2. La lettura della motivazione di una sentenza, pure avvenuta poco dopoche le parti hanno concluso in modo tale da far ritenere che il giudice avesse giàuna bozza, anche articolata, della motivazione non configura, infatti, alcuna delleipotesi tassativamente previste dagli artt. 177 cod. proc. pen. e seguenti, né inquelle di cui all'art. 546, comma 3 cod. proc. pen., né viola il principio diimmutabilità del giudice o quello di immediatezza, che peraltro non prevedecomunque alcuna sanzione (Sez. 4, n. 43418 del 29/09/2015, Vicinanza, Rv.265171 - 01).2.3. D'altro canto, considerato che durante e al termine della discussione ilgiudice ha la possibilità di verificare se gli argomenti esposti dalle parti sono talida disarticolare il ragionamento seguito e conseguentemente di modificare l'esitodel processo, la predisposizione da parte del giudice di una bozza di decisione, aldi là degli eventuali profili di inopportunità -nel caso in esame neppure rilevatidalla Corte territoriale - non ha alcun rilievo specifico in ordine alla regolaritàdella pronuncia.Le eventuali carenze della motivazione che la difesa dovesse rilevare, infatti,non determinano la nullità della sentenza, posto che anche la mancanza assolutadi motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previstidall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare lanullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado,ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione evalutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante(Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Rv. 288200 - 01; Sez. 2, n. 43112 del31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01; Sez. 6,n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008,dep. 2009, R., Rv. 244118-01). Ragione questa per la quale, anche sotto taleprofilo, deve ritenersi che il diritto di difesa, garantito dall'avere illustrato leconclusioni e dalla possibilità di proporre appello, come peraltro avvenuto, nonabbia subito alcuna lesione.2.4. La doglianza inerente l'omessa astensione del giudice di primo grado è,invece, del tutto generica, il ricorrente essendosi limitato ad affermare che lastessa comporterebbe una nullità della sentenza, senza minimamente indicare glielementi ed argomenti sui quali si fonda l'asserito dovere di astensione, esoprattutto, senza sviluppare alcun tipo di argomentazione critica in ordine allamotivazione con cui la Corte di legittimità ha confutato il corrispondente motivod'appello, correttamente rilevando che la incompatibilità ex art. 34 c.p.p.,quand'anche sussistente, non attiene alla capacità del giudice, non determina lanullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce soltantomotivo di, possibile, astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da fartempestivamente valere con la procedura di rito ex art. 37 e ss., non attivata nelcaso in esame (Si veda da ultimo, Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025, Rv. 289032- 01, che ha ribadito i medesimi principi anche in relazione al rito cartolare).3. Il secondo motivo è inammissibile3.1. È generico per aspecificità estrinseca in quanto non si confronta con lapuntuale argomentazione svolta dalla Corte di merito alle pagine 6 e 7, dovesono partitamente indicati gli elementi a carico dell'imputato e le fonti di prova,ritenute già autonome e sufficienti indipendentemente dalla confessione delricorrente, peraltro resa, durante un interrogatorio operato dalla Guardia difinanza, alla presenza di ben due difensori.Inoltre, pecca di aspecificità intrinseca con riguardo alla questione, appenaaccennata, del concorso necessario e dell'ipotetico contrasto con le valutazioni infatto o il diritto operate in altra o altre sentenze di primo grado, non allegate néaltrimenti individuate, relativamente a elementi e argomenti anch'essi in alcunmodo specificati.3.2. Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivinon specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragionigià esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultanocarenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n.23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012,Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez.4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945 - 01).4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza delprimo motivo e la inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso conseguel'onere delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]