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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23365/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, parzialmente riformando, in punto di qualificazione circostanziale e dosimetria della pena, la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 20 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e di graduazione della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), argomentando con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, riconosciuta la recidiva reiterata, ha rideterminato la pena individuandola in misura inferiore alla media edittale e, riferendosi alla negativa capacità a delinquere, non ha riconosciuto le attenuanti richieste); osservato che il secondo motivo, inerente alla prescrizione del reato, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata, il reato non si era ancora prescritto alla data della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, parzialmente riformando, in punto di qualificazione circostanziale e dosimetria della pena, la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 20 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e di graduazione della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), argomentando con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, riconosciuta la recidiva reiterata, ha rideterminato la pena individuandola in misura inferiore alla media edittale e, riferendosi alla negativa capacità a delinquere, non ha riconosciuto le attenuanti richieste); osservato che il secondo motivo, inerente alla prescrizione del reato, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata, il reato non si era ancora prescritto alla data della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18
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