CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di detenzione e porto di arma da fuoco nonché di uccisione di animali (art. 544 bis cod. pen.) e, riuniti per continuazione il porto di arma e l'uccisione di animali, applicata la recidiva e l'aggravante teleologica contestata, con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 7.333,00 di multa. Secondo l'imputazione, Totino, per crudeltà e senza necessità, aveva ucciso un cane di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] esplodendo al suo indirizzo diversi colpi con un fucile di marca e calibro sconosciuti. L'imputato era stato osservato da una testimone con in mano un fucile dopo che la donna aveva sentito gli spari e, qualche ora dopo, mentre trascinava il cane agonizzante sino ad un burrone vicino. La testimonianza era stata ritenuta attendibile, pur non essendo stato rinvenuto il fucile utilizzato; l'imputato, pur negando la propria responsabilità, aveva ammesso di essersi trovato, nell'arco temporale in cui erano avvenuti i fatti, nella sua abitazione, molto vicina al luogo dell'uccisione. La difesa aveva contestato il riconoscimento fotografico operato dalla testimone, aveva sottolineato che nessun fucile era stato rinvenuto e che, al contrario, le attività di potatura degli ulivi e di pascolo delle capre riferite nell'interrogatorio erano state riscontrate; aveva contestato la misura della pena, il diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e il diritto al risarcimento del danno della proprietaria del cane ucciso, che lo aveva lasciato allontanarsi senza custodia. Secondo la Corte territoriale, il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della testimone era attendibile in quanto preceduto da una preliminare ricognizione dell'autore della condotta operato dalla testimone con l'aiuto del padre, che conosceva l'imputato, che possedeva un terreno confinante con il loro. L'individuazione fotografica era stata effettuata dalla teste senza alcun aiuto e con sicurezza ed era stata preceduta da una corretta descrizione del soggetto. Nessuna contraddizione si rinveniva tra la descrizione del fatto operato agli inquirenti e il contenuto di un post su Facebook da parte della giovane, né con quanto descritto dalla proprietaria del cane. Effettivamente, davanti al Giudice dell'udienza preliminare, la testimone aveva presentato il riconoscimento effettuato come probabile e non certo: la Corte territoriale, tuttavia, riteneva che la modifica della versione fosse dettata dal timore per sé e la sua famiglia; comunque, alla fine la giovane aveva confermato quanto in precedenza dichiarato agli inquirenti. La teste aveva avuto la possibilità di vedere due volte lo stesso soggetto e di osservarne le caratteristiche fisiche che aveva descritto. L'imputato aveva ammesso di essersi trovato sul posto e, del tutto inverosimilmente, aveva negato di avere sentito gli spari e di avere osservato altre persone ignote sul terreno. L'esito negativo della perquisizione non era rilevante, poiché l'atto era stato eseguito molti giorni dopo i fatti e l'imputato si era reso conto di essere stato osservato. La Corte confermava l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche e riteneva correttamente calcolata e congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado; confermava anche la condanna al risarcimento del danno in favore della proprietaria del cane. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per i delitti contestati. L'individuazione fotografica operata dalla teste Jerinò, non essendo tale da determinare con certezza l'identificazione dell'imputato, non assumeva il valore di prova: le dichiarazioni rese erano contraddittorie, il riconoscimento era stato operato con l'aiuto del padre che le aveva indicato il nome del soggetto e la teste, come ammesso davanti al Giudice dell'udienza preliminare, aveva visto l'uomo di spalle. Di conseguenza, il riconoscimento fotografico era stato condizionato e non era attendibile. Inoltre, il fascicolo fotografico mostrato alla testimone conteneva fotografie di persone di età differenti di cui solo alcune avevano i capelli ricci (caratteristica della persona che la testimone aveva riferito in precedenza). Inoltre, la probabilità del riconoscimento era stata quantificata nel 50 - 60% dalla testimone. I luoghi dove erano avvenuti i fatti rendevano difficile il riconoscimento, per la presenza di piante e di alberi. La Corte territoriale aveva obliterato ogni valutazione sulla attendibilità del riconoscimento fotografico. Il ricorrente contesta l'argomentazione relativa al mancato rinvenimento del fucile usato per uccidere l'animale: l'esito della perquisizione era stato negativo e si trattava dell'unico elemento certo, concreto e non suscettibile di interpretazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena, ingiustificatamente ed eccessivamente severa, al diniego delle attenuanti generiche, spettanti con riferimento al comportamento processuale, all'applicazione della recidiva, per la quale viene contestata l'assenza di motivazione, e alla conferma delle statuizioni civili, avvenuta in mancanza di motivazione, nonostante la negligenza della proprietaria del cane. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente valutato il quadro probatorio e, primariamente, le dichiarazioni rese dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] nonché l'individuazione fotografica dell'imputato dalla stessa effettuata. [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto le caratteristiche fisiche dell'uomo che aveva osservato due volte e lo aveva individuato con certezza tra le dodici immagini che gli erano state mostrate dai carabinieri, che avevano formato un fascicolo fotografico. La Corte territoriale, inoltre, ha condiviso con il Giudice di primo grado la valutazione dell'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio abbreviato, ritenendo che le incertezze mostrate dalla testimone fossero frutto del timore derivante dalla consapevolezza del possesso di un'arma da parte dell'imputato e, comunque, non rendessero inattendibile l'individuazione fotografica. Le censure mosse dal ricorrente non fanno che riproporre quelle già esposte nell'atto di appello alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica risposta: risultano, quindi, sostanzialmente inammissibili. D'altro canto, è pacifico che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari sia utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585); in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, si tratta di un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041). Si deve aggiungere che il riconoscimento operato dalla testimone è rafforzato dalla sicura (ed ammessa) presenza dell'imputato nell'area oggetto dell'uccisione dell'animale e dalla mancanza di prova della presenza di altre persone. Anche la censura concernente la motivazione sull'esito negativo della perquisizione è infondata: a prescindere dalle ipotesi fatte dagli inquirenti, il dato certo è l'esito negativo dell'atto che, peraltro, era stato eseguito con grande ritardo, così permettendo di ipotizzare un occultamento dell'arma in un luogo sconosciuto. In definitiva, il passaggio motivazionale sul punto ha il solo scopo di evidenziare che l'esito negativo dell'atto non fornisce prova certa del mancato possesso dell'arma da parte dell'imputato, atteso che i tempi di esecuzione e la consapevolezza da parte di Totino di essere stato osservato potevano indurlo ad occultare il fucile in un luogo diverso. 2. Il secondo motivo di ricorso appare infondato con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso sostiene che la condotta processuale dell'imputato, che aveva fornito la sua versione dei fatti, avrebbe dovuto essere valutata ai fini del beneficio: si tratta, con ogni evidenza, di deduzione infondata, poiché i giudici di merito hanno ritenuto tale versione non veritiera. 3. Risulta infondato anche il motivo relativo all'applicazione della recidiva contestata. Mentre il Giudice di primo grado aveva omesso ogni motivazione dell'applicazione della recidiva, la Corte territoriale, a fronte del motivo di appello, osserva: "quanto alla ritenuta recidiva, va detto che l'uso e la disponibilità di armi, sia pure precedute da pregiudizi (uno anche specifico) risalenti nel tempo, consente di caratterizzare in termini assai attuali la sua pericolosità sociale (...) L'uso di un'arma per fini così crudeli e nei confronti di un animale docile e inoffensivo fa comprendere come l'imputato non abbia mai abbandonato la sua passione, illegalmente coltivata, per questi strumenti di offesa che non ha esitato ad usare per soddisfare un istinto di uccisione primordiale quanto immotivatamente spietato". Si tratta di motivazione conforme all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419); in precedenza, le Sezioni Unite avevano affidato al giudice il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito costituisca sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Come si vede, la sentenza evidenzia con chiarezza i rapporti tra i delitti precedenti, anche specifici, e l'attuale pericolosità del soggetto. 4. Infine, è infondato anche il motivo relativo alla conferma delle statuizioni civili. Il ricorrente fa leva sulla violazione dell'obbligo di custodia dell'animale da parte del proprietario: ma si tratta di argomentazione che si attaglia a fattispecie diverse (aggressioni di terze persone da parte dell'animale; sinistri stradali causati per la presenza di animali non custoditi) e non certo all'ipotesi di uccisione volontaria e del tutto gratuita di un animale, quindi ad una condotta dolosa e priva di qualsiasi giustificazione. P.Q.M. Rigetta il ric