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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 35220/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14745/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2212/2015 depositata il 15/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La corte d’appello di Torino ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza con la quale il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria di revocatoria, ex art. 67, 2° comma, l.fall., dei pagamenti eseguiti in favore dell’appellante da Silia in bonis nei sei mesi anteriori all a sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per intercorsi rapporti commerciali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La procedura ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. –Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, avanzata con citazione notificata il 18.7.2011.

La ricorrente sostiene che l’azione doveva considerarsi prescritta perché il termine quinquennale di prescrizione decorreva non dal 31-7- 2006 (data del decreto autorizzativo della cessione dei beni aziendali), ma dal 16-6-2006, data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e di estensione degli organi della procedura madre di amministrazione controllata.

II. -Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis cod. proc. civ.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal c ommissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azionestessa ( v. per tutte Cass. Sez. 1n. 31194-18, Cass. Sez. 6-1 n. 21516- 17 ) .

Si tratta di affermazione consolidata e l’attuale motivo di doglianza non deduce argomenti tali da indurre a un mutamento di giurisprudenza.

III. – Col secondo motivo è dedotta la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall., l’ omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà della motivazione a proposito della riconducibilità dei pagamenti ai cd.

“termini d’uso”.

Il motivo è inammissibile.

La fattispecie processuale è caratterizzata da statuizioni di primo e di secondo grado tra loro conform i , perché a nche il tribunale aveva escluso che i pagamenti in questione fossero connotati dai cd. termini d’uso.

La corte d’appello ha confermato il giudizio perché i pagamenti erano stati eseguiti in correlazione con un piano di rientro (peraltro esso stessonon esattamente adempiuto) rapportabile al già esistente stato di dissesto della debitrice.

Tale stato di dissesto ha ritenuto noto e dimostrato sia dall’entità delle perdite patrimoniali , sia dalle richies t e dilazioni.

IV. - Il rinvio dell'art. 67, terzo co mma, lett. a), l egge fall. ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1n. 7580-19, Cass. Sez. 1 n. 25162-16) .

Questa Corte ha precisato che l'art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. consente di dire che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, ma quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti (v.

Cass. Sez. 1n. 27939- 20).

Nella concreta fattispecie la corte d’appello ha espressamente affermato che la prova della ricorrenza dell’esenzione, rispetto a pagamenti fatti in parte prima e in parte dopo la redazione delpiano di rientro, all’esito di indici già sintomatici del dissesto della debitrice, non era stata fornita.

Ha quindi confermato la valutazione del giudice di primo grado tanto a proposito della non ricorrente (in fatto) fattispecie di esenzione, per mancanza di prova del suo presupposto, quanto a proposito della consapevolezza dello stato di insolvenza.

V. - La statu i zione è soggetta all’art. 348 - ter, ult. comma, cod. proc. civ., perché l’appello è stato proposto dopo la decorrenza del termine indicato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012.

Quindi non è impugnabile per omesso esame di fatti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2 n. 5528-14, Cass. Sez. 1 n. 26774-16, Cass. Sez. 3n. 5947 - 23) .

Il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] non contiene riferimenti idonei a tale scopo.

Ne consegue che il secondo motivo è inammissibile perché incentrato, anche nella prospettiva della conseguente asserita violazione di legge, sulla censura di omesso esame di fatti.

La quale però è essa stessa per l’appunto inammissibile perché formulat a in contrasto col fondamento della norma appena evocata.

VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del le spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14745/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 2212/2015 depositata il 15/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La corte d’appello di Torino ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza con la quale il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria di revocatoria, ex art. 67, 2° comma, l.fall., dei pagamenti eseguiti in favore dell’appellante da Silia in bonis nei sei mesi anteriori all a sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per intercorsi rapporti commerciali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. La procedura ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, avanzata con citazione notificata il 18.7.2011. La ricorrente sostiene che l’azione doveva considerarsi prescritta perché il termine quinquennale di prescrizione decorreva non dal 31-7- 2006 (data del decreto autorizzativo della cessione dei beni aziendali), ma dal 16-6-2006, data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e di estensione degli organi della procedura madre di amministrazione controllata. II. -Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis cod. proc. civ.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal c ommissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azionestessa ( v. per tutte Cass. Sez. 1n. 31194-18, Cass. Sez. 6-1 n. 21516- 17 ) . Si tratta di affermazione consolidata e l’attuale motivo di doglianza non deduce argomenti tali da indurre a un mutamento di giurisprudenza. III. – Col secondo motivo è dedotta la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall., l’ omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà della motivazione a proposito della riconducibilità dei pagamenti ai cd. “termini d’uso”. Il motivo è inammissibile. La fattispecie processuale è caratterizzata da statuizioni di primo e di secondo grado tra loro conform i , perché a nche il tribunale aveva escluso che i pagamenti in questione fossero connotati dai cd. termini d’uso. La corte d’appello ha confermato il giudizio perché i pagamenti erano stati eseguiti in correlazione con un piano di rientro (peraltro esso stessonon esattamente adempiuto) rapportabile al già esistente stato di dissesto della debitrice. Tale stato di dissesto ha ritenuto noto e dimostrato sia dall’entità delle perdite patrimoniali , sia dalle richies t e dilazioni. IV. - Il rinvio dell'art. 67, terzo co mma, lett. a), l egge fall. ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1n. 7580-19, Cass. Sez. 1 n. 25162-16) . Questa Corte ha precisato che l'art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. consente di dire che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, ma quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti (v. Cass. Sez. 1n. 27939- 20). Nella concreta fattispecie la corte d’appello ha espressamente affermato che la prova della ricorrenza dell’esenzione, rispetto a pagamenti fatti in parte prima e in parte dopo la redazione delpiano di rientro, all’esito di indici già sintomatici del dissesto della debitrice, non era stata fornita. Ha quindi confermato la valutazione del giudice di primo grado tanto a proposito della non ricorrente (in fatto) fattispecie di esenzione, per mancanza di prova del suo presupposto, quanto a proposito della consapevolezza dello stato di insolvenza. V. - La statu i zione è soggetta all’art. 348 - ter, ult. comma, cod. proc. civ., perché l’appello è stato proposto dopo la decorrenza del termine indicato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012. Quindi non è impugnabile per omesso esame di fatti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2 n. 5528-14, Cass. Sez. 1 n. 26774-16, Cass. Sez. 3n. 5947 - 23) . Il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] non contiene riferimenti idonei a tale scopo. Ne consegue che il secondo motivo è inammissibile perché incentrato, anche nella prospettiva della conseguente asserita violazione di legge, sulla censura di omesso esame di fatti. La quale però è essa stessa per l’appunto inammissibile perché formulat a in contrasto col fondamento della norma appena evocata. VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del le spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
Sentenza Cassazione n. 35220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris