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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28873/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16585/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] , rappres entat i e di fes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappres. e di fesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 401 della Corte di Appello di Napoli , depositata il 1.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.10.2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Avellino, con decreto emesso nel 2013, ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché ai suoi garanti, Salvatore, Domenico e GaetanoRaia, di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di euro 323.460,82 oltre interessi, in ragione del credito fondato su contratto di mutuo chirografario del 7 ottobre 2009concesso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e C.per la complessiva somma di euro 380.000,00, da erogarsi sul conto corrente n. 36041 e da restituire in 84 rate mensili costanti di euro 5.167,95.

Con sentenza del 5.10.2017 il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, osservando che: nel contratto di mutuo vi era l’espressa destinazione della somma mutuata al ripianamento delle passività pregresse; in tale operazione non si ravvisava alcun illecito affidamento o erogazione irregolare di somme, come sostenuto invece dagli opponenti; nel contratto di conto corrente n. 36041, alla cui “copertura” era stata destinata la somma ricevuta in mutuo, risultavano regolarmente pattuiti per iscritto interessi debitori al tasso del 14,15%; con riferimento all’eccepita applicazione di interessi anatocistici; il contratto di apertura di conto corrente era successivo alla delibera CICR del 2000 ed era rispettoso della stessa, come provato dall’art. 7 del contratto, che prevedeva la pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; il contratto prevedeva altresì l’espressa pattuizione della commissione di massimo scoperto, sicchè la doglianza al riguardo era infondata, mentre l’eccezione d’interessi usurari era del tutto generica.

Con sentenza del 31.1.2023 la Corte territoriale rigettava l’ appello degli opponenti, osservando che: andava dato seguito all’orientamento della Cassazionecirca la legittimità del mutuo solutorio; il Tribunale aveva rilevato che l’incontestabilità ai sensi dell’art. 1832 c.c. non riguardavala misura degli interessi pattuiti, l’eventuale usurarietà degli interessi passivi e la capitalizzazione degli stessi; dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 si evinceva che su tale fonte normativa primariasi fondava la deliberazione del CICR del 2.09.2000,cui era demandato esclusivamente di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi; la difesa degli appellanti non aveva allegatoun’usurarietà genetica del rapporto di conto corrente, vale a dire con riferimento alle pattuizioni intercorseal momento della stipula del contratto di conto corrente; peraltro, dalla perizia tecnico contabile di parte, depositata nell’interesse degli appellanti nel giudizio di primo grado, redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si evincevache il tasso soglia antiusura degli interessi applicati sarebbe stato superato non ab origine ma nel corso del rapporto di conto corrente; la difesa degli appellanti non aveva dedotto che l’espunzione dei soli addebiti per le commissioni di massimo scoperto, ritenute illegittime, avrebbe azzeratoogni esposizione debitoria del conto corrente. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e i garanti Raia ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza,con due motivi, illustrati da memoria.

Resistonocon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]; Bper ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa interpretazione degli artt. 1283 c.c., 25 d.lgs. 342/1999 e120 TUB, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto l a delibera del CICR, stante la vigenza della norma di cui all’art. 1283 c.c., non può ex se prevedere meccanismi d i fatto derogatori e/o contrari a precise disposizioni contenute in una norma di rango primario, come certamente è l’art.1283 del c.c.

In particolare, iricorrenti lamentano che l’affermazione perentoria contenuta nell’ambito della sentenza impugnata, in virtù della quale la deroga alla disciplina di cui all’art. 1283 del c.c. sarebbe insita nella previsione di cui all’art. 25 del d.lgs. 342 del 1999, non è corretta, in quanto il divieto di cui al citato art. 1283 del c.c. non era stato oggetto di deroga da parte dell'art. 120 del TUB (almeno nella versione temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), né alcuna possibilità di tale deroga eracontenuta nella legge delega, per cui alla data di stipula del contratto bancario oggetto di causa, non era consentito stipulare convenzioni che in via preventiva potessero consentire la produzione di interessi su interessi.

Invero, i ricorrenti assumono cheil secondo comma dell'art. 25 del d. lgs. 342 del 1999 ha innovato il secondo comma dell'art. 120 del TUB, demandando al CICR il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, pur nella vigenza dell’art. 1283 cc e in mancanza della previsione della possibilità di deroga.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo nullità del mutuo per mancanza della causa concreta, in mancanza del la necessaria dazion e della somma mutuata e, altresì, sotto il profilo sostanziale, per l’assenza della passività pregressada ripianare con l’utilizzo (distorto) dello schema tipico del mutuo, atteso che il contratto di mutuo del 07.10.2009 era stato stipulato al solo fine di consolidare la preesistente posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].).

Con decreto del 23.2.2025 èstata formulata la seguente proposta di definizione anticipata: il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1,n. 1, c.p.c., insistendo nella tesi, disattesa dal tribunale e dalla corte territoriale, della inapplicabilità della delibera CICR 2.9.2000, in quanto illegittimamente derogatoria del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.: ma trascura il principio, secondo cui il legislatore, modificando il testo unico bancario (ad opera del d.lgs. n. 342/99), ha affidato al CICR l'adozionedelle regole di dettaglio, fissando come regola la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, mediante l'aggiunta del 2° comma all'art. 120 t.u.b.; onde, quanto alla dedotta illegittimità della delibera CICR, già questa S.C. ha rilevato come l'art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, disposizione di legge che ha lo stesso rango dell'art. 1283 c.c., prevedendo la deroga alla disciplina codicistica dell'anatocismo alle condizioni ivi stabilite e delegando al CICR l'attuazione, realizzata con la delibera del 2000, delprincipio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi epassivi (Cass., sez.

I, 29.11.2022, n. 35121; Cass., sez.

I, 2.10.2019, n. 24591); -il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili: in primo luogo, esso attiene a giudizio sul fatto, operato dalla corte territoriale, nel negare che esistessero passività pregresse, ed in secondo luogo è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato secondo cui è escluso che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo (Cass. n. 23149/2022, n. 37654/2021, n. 25842/2021, n. 724/2021) e la sentenza impugnata, con ampia motivazione, essendosi attenuta in pieno a tali principi, non merita censure di sorta,avendo altresì interpretato il contratto di mutuo in esame operando un'adeguata indagine proprio sulla sua causa concreta, in base ai canoni ermeneutici dettati dalla legge per l'interpretazione dei contratti; - ciò esime, allo stato, di ordinare l’integr azione del contraddittorio verso la [OSCURATO:SOCIETA].” Premesso ciò, il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c. in quanto la Corte Territoriale, aderendo alla sentenzadel Tribunale, ha deciso le questioni di diritto in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Nel dettaglio, la legittimità della delibera CICR del 2 settembre 2000 è stata, a più riprese, statuita e ribadita dalla Cassazione (come espostonella suddetta proposta), rilevando come “l'art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, disposizione di legge che ha lo stesso rango dell'art. 1283 c.c., prevedendo la deroga alla disciplina codicistica dell'anatocismo alle condizioni ivi stabilite e delegando al CICR l'attuazione, realizzata con la delibera del 2000, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (Cass., sez.

I, 29.11.2022, n. 35121; Cass., sez.

I, 2.10.2019, n. 24591).

Il secondo motivo è infondato.

La Corte d’appelloha affermato la piena legittimità del mutuo solutorio, sul l a scorta della giurisprudenza di questa Corte, statuizione confermata dalla recente sopravvenuta sentenza delleSU (n. 5841/2025) a tenore della quale èvalido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto dimutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la sommamutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della bancamutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Le spese seguono la soccombenza; in applicazione dell’art. 96, c. 3° e 4°, come richiamati dall’art. 380 bis , c.p.c., le parti soccombenti vanno condannate anche al pagamento del doppio delle spese liquidate (come da dispositivo) e al pagamentodella somma di euro 2500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrential pagamento, per le spese di giudizio, della somma di euro 7.200,00 in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, e della somma di euro 5.200,00a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a-quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]- di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Condanna i ricorrenti, a norma dell’art. 96, c.3, c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme di euro 7.000,00 a favore della [OSCURATO:SOCIETA], edi euro 5.000,00 a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella predetta qualità.

Condanna altresì i ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore dellaCassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16585/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] , rappres entat i e di fes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappres. e di fesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 401 della Corte di Appello di Napoli , depositata il 1.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.10.2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Avellino, con decreto emesso nel 2013, ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché ai suoi garanti, Salvatore, Domenico e GaetanoRaia, di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di euro 323.460,82 oltre interessi, in ragione del credito fondato su contratto di mutuo chirografario del 7 ottobre 2009concesso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e C.per la complessiva somma di euro 380.000,00, da erogarsi sul conto corrente n. 36041 e da restituire in 84 rate mensili costanti di euro 5.167,95. Con sentenza del 5.10.2017 il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, osservando che: nel contratto di mutuo vi era l’espressa destinazione della somma mutuata al ripianamento delle passività pregresse; in tale operazione non si ravvisava alcun illecito affidamento o erogazione irregolare di somme, come sostenuto invece dagli opponenti; nel contratto di conto corrente n. 36041, alla cui “copertura” era stata destinata la somma ricevuta in mutuo, risultavano regolarmente pattuiti per iscritto interessi debitori al tasso del 14,15%; con riferimento all’eccepita applicazione di interessi anatocistici; il contratto di apertura di conto corrente era successivo alla delibera CICR del 2000 ed era rispettoso della stessa, come provato dall’art. 7 del contratto, che prevedeva la pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; il contratto prevedeva altresì l’espressa pattuizione della commissione di massimo scoperto, sicchè la doglianza al riguardo era infondata, mentre l’eccezione d’interessi usurari era del tutto generica. Con sentenza del 31.1.2023 la Corte territoriale rigettava l’ appello degli opponenti, osservando che: andava dato seguito all’orientamento della Cassazionecirca la legittimità del mutuo solutorio; il Tribunale aveva rilevato che l’incontestabilità ai sensi dell’art. 1832 c.c. non riguardavala misura degli interessi pattuiti, l’eventuale usurarietà degli interessi passivi e la capitalizzazione degli stessi; dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 si evinceva che su tale fonte normativa primariasi fondava la deliberazione del CICR del 2.09.2000,cui era demandato esclusivamente di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi; la difesa degli appellanti non aveva allegatoun’usurarietà genetica del rapporto di conto corrente, vale a dire con riferimento alle pattuizioni intercorseal momento della stipula del contratto di conto corrente; peraltro, dalla perizia tecnico contabile di parte, depositata nell’interesse degli appellanti nel giudizio di primo grado, redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si evincevache il tasso soglia antiusura degli interessi applicati sarebbe stato superato non ab origine ma nel corso del rapporto di conto corrente; la difesa degli appellanti non aveva dedotto che l’espunzione dei soli addebiti per le commissioni di massimo scoperto, ritenute illegittime, avrebbe azzeratoogni esposizione debitoria del conto corrente. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e i garanti Raia ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza,con due motivi, illustrati da memoria. Resistonocon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]; Bper ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa interpretazione degli artt. 1283 c.c., 25 d.lgs. 342/1999 e120 TUB, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto l a delibera del CICR, stante la vigenza della norma di cui all’art. 1283 c.c., non può ex se prevedere meccanismi d i fatto derogatori e/o contrari a precise disposizioni contenute in una norma di rango primario, come certamente è l’art.1283 del c.c. In particolare, iricorrenti lamentano che l’affermazione perentoria contenuta nell’ambito della sentenza impugnata, in virtù della quale la deroga alla disciplina di cui all’art. 1283 del c.c. sarebbe insita nella previsione di cui all’art. 25 del d.lgs. 342 del 1999, non è corretta, in quanto il divieto di cui al citato art. 1283 del c.c. non era stato oggetto di deroga da parte dell'art. 120 del TUB (almeno nella versione temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), né alcuna possibilità di tale deroga eracontenuta nella legge delega, per cui alla data di stipula del contratto bancario oggetto di causa, non era consentito stipulare convenzioni che in via preventiva potessero consentire la produzione di interessi su interessi. Invero, i ricorrenti assumono cheil secondo comma dell'art. 25 del d. lgs. 342 del 1999 ha innovato il secondo comma dell'art. 120 del TUB, demandando al CICR il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, pur nella vigenza dell’art. 1283 cc e in mancanza della previsione della possibilità di deroga. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. deducendo nullità del mutuo per mancanza della causa concreta, in mancanza del la necessaria dazion e della somma mutuata e, altresì, sotto il profilo sostanziale, per l’assenza della passività pregressada ripianare con l’utilizzo (distorto) dello schema tipico del mutuo, atteso che il contratto di mutuo del 07.10.2009 era stato stipulato al solo fine di consolidare la preesistente posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].). Con decreto del 23.2.2025 èstata formulata la seguente proposta di definizione anticipata: il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1,n. 1, c.p.c., insistendo nella tesi, disattesa dal tribunale e dalla corte territoriale, della inapplicabilità della delibera CICR 2.9.2000, in quanto illegittimamente derogatoria del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.: ma trascura il principio, secondo cui il legislatore, modificando il testo unico bancario (ad opera del d.lgs. n. 342/99), ha affidato al CICR l'adozionedelle regole di dettaglio, fissando come regola la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, mediante l'aggiunta del 2° comma all'art. 120 t.u.b.; onde, quanto alla dedotta illegittimità della delibera CICR, già questa S.C. ha rilevato come l'art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, disposizione di legge che ha lo stesso rango dell'art. 1283 c.c., prevedendo la deroga alla disciplina codicistica dell'anatocismo alle condizioni ivi stabilite e delegando al CICR l'attuazione, realizzata con la delibera del 2000, delprincipio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi epassivi (Cass., sez. I, 29.11.2022, n. 35121; Cass., sez. I, 2.10.2019, n. 24591); -il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili: in primo luogo, esso attiene a giudizio sul fatto, operato dalla corte territoriale, nel negare che esistessero passività pregresse, ed in secondo luogo è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato secondo cui è escluso che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo (Cass. n. 23149/2022, n. 37654/2021, n. 25842/2021, n. 724/2021) e la sentenza impugnata, con ampia motivazione, essendosi attenuta in pieno a tali principi, non merita censure di sorta,avendo altresì interpretato il contratto di mutuo in esame operando un'adeguata indagine proprio sulla sua causa concreta, in base ai canoni ermeneutici dettati dalla legge per l'interpretazione dei contratti; - ciò esime, allo stato, di ordinare l’integr azione del contraddittorio verso la [OSCURATO:SOCIETA].” Premesso ciò, il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c. in quanto la Corte Territoriale, aderendo alla sentenzadel Tribunale, ha deciso le questioni di diritto in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Nel dettaglio, la legittimità della delibera CICR del 2 settembre 2000 è stata, a più riprese, statuita e ribadita dalla Cassazione (come espostonella suddetta proposta), rilevando come “l'art. 120 t.u.b. è stato modificato dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, disposizione di legge che ha lo stesso rango dell'art. 1283 c.c., prevedendo la deroga alla disciplina codicistica dell'anatocismo alle condizioni ivi stabilite e delegando al CICR l'attuazione, realizzata con la delibera del 2000, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (Cass., sez. I, 29.11.2022, n. 35121; Cass., sez. I, 2.10.2019, n. 24591). Il secondo motivo è infondato. La Corte d’appelloha affermato la piena legittimità del mutuo solutorio, sul l a scorta della giurisprudenza di questa Corte, statuizione confermata dalla recente sopravvenuta sentenza delleSU (n. 5841/2025) a tenore della quale èvalido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto dimutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la sommamutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della bancamutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Le spese seguono la soccombenza; in applicazione dell’art. 96, c. 3° e 4°, come richiamati dall’art. 380 bis , c.p.c., le parti soccombenti vanno condannate anche al pagamento del doppio delle spese liquidate (come da dispositivo) e al pagamentodella somma di euro 2500,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrential pagamento, per le spese di giudizio, della somma di euro 7.200,00 in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, e della somma di euro 5.200,00a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a-quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]- di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Condanna i ricorrenti, a norma dell’art. 96, c.3, c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme di euro 7.000,00 a favore della [OSCURATO:SOCIETA], edi euro 5.000,00 a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella predetta qualità. Condanna altresì i ricorrenti al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore dellaCassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p
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