Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02628/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 28 luglio 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 73 (capi 3, 109, 110, 111, 113, 114) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 125 e 292 cod. proc. pen.

La motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe illogica perché avrebbe equivocato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa.

2.1.1. Quanto al capo 109, in relazione alla conversazione n.537 del 19 settembre 2018, il Tribunale del riesame avrebbe omesso la risposta ai motivi di riesame, contenuti nella memoria difensiva, con cui si contestò che il Diego citato nella conversazione fosse il ricorrente e che, in ogni caso, non era nota la quantità del campione oggetto della conversazione.

2.1.2. Sul capo 110, il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente valutato il motivo con cui si eccepì che dalla conversazione n.4477 del 19 settembre 2018, riportata in parte nel ricorso, sarebbe emerso che non si era raggiunto l'accordo sulla cessione della sostanza stupefacente.

Secondo il Tribunale del riesame la prova della cessione emergerebbe dal fatto che il campione sarebbe stato analizzato: in tal modo, però, si duplicherebbe la responsabilità rispetto al capo 103 (recte 109).

2.1.3. In relazione al capo 111, si contestò con il riesame l'attribuzione della conversazione al ricorrente.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe autoreferenziale, perché non indicherebbe le ragioni per cui la conversazione sarebbe riferibile al ricorrente, contraddittoria per aver ritenuto il reato consumato in contrasto con il senso della conversazione da cui emergerebbe, invece, che l'accordo non si sarebbe concretizzato.

2.1.4. Quanto al capo 113, tenuto conto delle contestazioni effettuate con la memoria difensiva, la motivazione sarebbe contraddittoria perché emergerebbe dalla conversazione che non vi sarebbe stato l'accordo, sicché l'espressione adoperata dal ricorrente (ti do i soldi) non sarebbe ricollegata al discorso precedente.

2.1.5. Sul capo 114 mancherebbe la risposta al motivo di riesame con cui si contestò che il ricorrente avesse avuto il ruolo di intermediario.

Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emergerebbe alcun contributo causale realizzato dal ricorrente; la condotta si riferirebbe al passaggio di proprietà di un'auto.

2.1.6. Sul reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), l'ordinanza si sarebbe limitata a rispondere ai motivi di riesame senza effettuare una autonoma valutazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere.

Né varrebbe il richiamo all'ordinanza genetica, perché la difesa avrebbe contestato la «povertà contenutistica» di tale ordinanza.

Mancherebbero l'indicazione degli elementi per cui il ricorrente sarebbe stato ritenuto uno stabile canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente e la risposta al motivo di riesame con cui si sostenne l'assenza della stabilità del contributo arrecato dal ricorrente poiché egli avrebbe avuto contatti con il solo Bonfiglio.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione sul ruolo di organizzatore, la cui sussistenza sarebbe stata contestata con la memoria per l'assenza di poteri gestionali.

Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente tale qualifica richiamando il capo 114 imentre la scelta del ricorrente avrebbe riguardato un solo episodio, non la vita associativa.

Unico sarebbe l'episodio in cui il ricorrente avrebbe colloquiato con un altro soggetto (Cannatà), mentre egli avrebbe avuto contatti con il solo Bonfigli.

2.3. Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente la circostanza aggravante della transnazionalità perché in una occasione vi sarebbe stata una trattativa con un gruppo peruviano per l'importazione; non esisterebbero 2 organizzazioni criminali che si fondono in un percorso comune caratterizzato da stabilità che operino in più Stati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».7 , / In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ha, quindi, affermato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

1.1. Il primo motivo, in relazione al capo 109, è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

Ed invero, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], effettuando una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ha esplicitamente motivato sul perché il «Diego» citato nella conversazione si identifichi nel ricorrente (cfr. pag. 6 e 7), così come ha motivato sul contenuto della conversazione, collegandola alle altre.

Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sul punto oggetto dell'impugnazione: con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

1.2. Il ricorso, quanto al capo 110, è manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha rilevato che l'imputazione provvisoria è relativa al reato di detenzione della sostanza stupefacente e non alla cessione.

Le argomentazioni difensive, che si riferiscono alla conclusione dell'accordo, non sono pertinenti rispetto all'imputazione.

1.3. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al capo

111. La motivazione può apparire tautologica solo se estrapolata dalle argomentazioni complessive svolte dal Tribunale del riesame sul coinvolgimento nei fatti reato del ricorrente.

Il ricorso si è, invece, limitato ad estrapolare parte del ragionamento del Tribunale del riesame; pertanto, il motivo è inammissibile anche per la mancanza del requisito della specificità estrinseca poiché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata (pag.8) sulla sussistenza della gravità indiziaria e della disponibilità della sostanza stupefacente.

1.4. Le argomentazioni relative al capo 113 si sostanziano in una mera lettura alternativa degli elementi indiziari; più che evidenziare l'esistenza della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, il ricorso prospetta esclusivamente una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

1.5. Sul capo 114 il Tribunale del riesame ha rilevato che il riferimento alla autovettura è espressione di un linguaggio volto a nascondere la reale natura dell'affare.

Non sono state specificamente contestate le argomentazioni adoperate dal Tribunale del riesame, fondate sulla lettura delle intercettazioni, per attribuire la condotta al ricorrente; anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca.

2. Il primo motivo sul capo 1 ed il secondo motivo, sulla condotta di organizzatore, sono infondati.

2.1. Il Tribunale del riesame ha specificamente richiamato l'ordinanza genetica, come risulta da pagina 9, per la sussistenza della gravità indiziaria, e non ha ex lege un obbligo di motivazione autonoma.

Cfr. in tal senso Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01, secondo cui l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

2.2. La motivazione sul contributo arrecato e sulla qualifica di organizzatore è riportata nelle pagine 9 e 10 dell'ordinanza impugnata, anche mediante le risposte ai motivi di riesame.

La qualità di organizzatore è stata desunta dalla ripetizione, in due reati fine, della stessa condotta.

2.3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto esclusivamente il vizio di contraddittorietà della motivazione che sussiste quando la contraddizione sia intrinseca, cioè interna alla motivazione, o sia esterna, con altro atto probatodo:ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali tali da imporre, ove valutati, una diversa conclusione del processo.

Orbene, il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza della qualità di organizzatore per la reiterazione delle condotte dello stesso tipo in due diversi reati, quale forma di manifestazione della qualità di organizzatore, in relazione ai rapporti con il Bonfìgli ed al ruolo da quest'ultimo rivestito nell'associazione per delinquere.

La motivazione, pertanto, non ha alcuna contraddittorietà interna, avendo il Tribunale del riesame applicato un unico parametro di giudizio; tenuto conto della valenza incidentale del presente giudizio, la reiterazione delle condotte dello stesso tipo può essere un elemento di valutazione per la sussistenza della condotta di organizzatore.

Non risulta specificamente contestata la contraddittorietà esterna, non avendo il ricorrente indicato gli atti processuali con i quali la motivazione si porrebbe in contrasto.

3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, perché, confermata la decisione del Tribunale del riesame, l'eventuale eliminazione della circostanza aggravante non avrebbe alcuna incidenza sul dispositivo o sullo stato cautelare.

Si è affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de hbertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 luglio 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 13 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 73 (capi 3, 109, 110, 111, 113, 114) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe illogica perché avrebbe equivocato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa. 2.1.1. Quanto al capo 109, in relazione alla conversazione n.537 del 19 settembre 2018, il Tribunale del riesame avrebbe omesso la risposta ai motivi di riesame, contenuti nella memoria difensiva, con cui si contestò che il Diego citato nella conversazione fosse il ricorrente e che, in ogni caso, non era nota la quantità del campione oggetto della conversazione. 2.1.2. Sul capo 110, il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente valutato il motivo con cui si eccepì che dalla conversazione n.4477 del 19 settembre 2018, riportata in parte nel ricorso, sarebbe emerso che non si era raggiunto l'accordo sulla cessione della sostanza stupefacente. Secondo il Tribunale del riesame la prova della cessione emergerebbe dal fatto che il campione sarebbe stato analizzato: in tal modo, però, si duplicherebbe la responsabilità rispetto al capo 103 (recte 109). 2.1.3. In relazione al capo 111, si contestò con il riesame l'attribuzione della conversazione al ricorrente. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe autoreferenziale, perché non indicherebbe le ragioni per cui la conversazione sarebbe riferibile al ricorrente, contraddittoria per aver ritenuto il reato consumato in contrasto con il senso della conversazione da cui emergerebbe, invece, che l'accordo non si sarebbe concretizzato. 2.1.4. Quanto al capo 113, tenuto conto delle contestazioni effettuate con la memoria difensiva, la motivazione sarebbe contraddittoria perché emergerebbe dalla conversazione che non vi sarebbe stato l'accordo, sicché l'espressione adoperata dal ricorrente (ti do i soldi) non sarebbe ricollegata al discorso precedente. 2.1.5. Sul capo 114 mancherebbe la risposta al motivo di riesame con cui si contestò che il ricorrente avesse avuto il ruolo di intermediario. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emergerebbe alcun contributo causale realizzato dal ricorrente; la condotta si riferirebbe al passaggio di proprietà di un'auto. 2.1.6. Sul reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), l'ordinanza si sarebbe limitata a rispondere ai motivi di riesame senza effettuare una autonoma valutazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere. Né varrebbe il richiamo all'ordinanza genetica, perché la difesa avrebbe contestato la «povertà contenutistica» di tale ordinanza. Mancherebbero l'indicazione degli elementi per cui il ricorrente sarebbe stato ritenuto uno stabile canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente e la risposta al motivo di riesame con cui si sostenne l'assenza della stabilità del contributo arrecato dal ricorrente poiché egli avrebbe avuto contatti con il solo Bonfiglio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione sul ruolo di organizzatore, la cui sussistenza sarebbe stata contestata con la memoria per l'assenza di poteri gestionali. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente tale qualifica richiamando il capo 114 imentre la scelta del ricorrente avrebbe riguardato un solo episodio, non la vita associativa. Unico sarebbe l'episodio in cui il ricorrente avrebbe colloquiato con un altro soggetto (Cannatà), mentre egli avrebbe avuto contatti con il solo Bonfigli. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente la circostanza aggravante della transnazionalità perché in una occasione vi sarebbe stata una trattativa con un gruppo peruviano per l'importazione; non esisterebbero 2 organizzazioni criminali che si fondono in un percorso comune caratterizzato da stabilità che operino in più Stati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».7 , / In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ha, quindi, affermato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.1. Il primo motivo, in relazione al capo 109, è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Ed invero, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], effettuando una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ha esplicitamente motivato sul perché il «Diego» citato nella conversazione si identifichi nel ricorrente (cfr. pag. 6 e 7), così come ha motivato sul contenuto della conversazione, collegandola alle altre. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sul punto oggetto dell'impugnazione: con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.2. Il ricorso, quanto al capo 110, è manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame ha rilevato che l'imputazione provvisoria è relativa al reato di detenzione della sostanza stupefacente e non alla cessione. Le argomentazioni difensive, che si riferiscono alla conclusione dell'accordo, non sono pertinenti rispetto all'imputazione. 1.3. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al capo 111. La motivazione può apparire tautologica solo se estrapolata dalle argomentazioni complessive svolte dal Tribunale del riesame sul coinvolgimento nei fatti reato del ricorrente. Il ricorso si è, invece, limitato ad estrapolare parte del ragionamento del Tribunale del riesame; pertanto, il motivo è inammissibile anche per la mancanza del requisito della specificità estrinseca poiché non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata (pag.8) sulla sussistenza della gravità indiziaria e della disponibilità della sostanza stupefacente. 1.4. Le argomentazioni relative al capo 113 si sostanziano in una mera lettura alternativa degli elementi indiziari; più che evidenziare l'esistenza della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, il ricorso prospetta esclusivamente una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.5. Sul capo 114 il Tribunale del riesame ha rilevato che il riferimento alla autovettura è espressione di un linguaggio volto a nascondere la reale natura dell'affare. Non sono state specificamente contestate le argomentazioni adoperate dal Tribunale del riesame, fondate sulla lettura delle intercettazioni, per attribuire la condotta al ricorrente; anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca. 2. Il primo motivo sul capo 1 ed il secondo motivo, sulla condotta di organizzatore, sono infondati. 2.1. Il Tribunale del riesame ha specificamente richiamato l'ordinanza genetica, come risulta da pagina 9, per la sussistenza della gravità indiziaria, e non ha ex lege un obbligo di motivazione autonoma. Cfr. in tal senso Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01, secondo cui l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). 2.2. La motivazione sul contributo arrecato e sulla qualifica di organizzatore è riportata nelle pagine 9 e 10 dell'ordinanza impugnata, anche mediante le risposte ai motivi di riesame. La qualità di organizzatore è stata desunta dalla ripetizione, in due reati fine, della stessa condotta. 2.3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto esclusivamente il vizio di contraddittorietà della motivazione che sussiste quando la contraddizione sia intrinseca, cioè interna alla motivazione, o sia esterna, con altro atto probatodo:ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali tali da imporre, ove valutati, una diversa conclusione del processo. Orbene, il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza della qualità di organizzatore per la reiterazione delle condotte dello stesso tipo in due diversi reati, quale forma di manifestazione della qualità di organizzatore, in relazione ai rapporti con il Bonfìgli ed al ruolo da quest'ultimo rivestito nell'associazione per delinquere. La motivazione, pertanto, non ha alcuna contraddittorietà interna, avendo il Tribunale del riesame applicato un unico parametro di giudizio; tenuto conto della valenza incidentale del presente giudizio, la reiterazione delle condotte dello stesso tipo può essere un elemento di valutazione per la sussistenza della condotta di organizzatore. Non risulta specificamente contestata la contraddittorietà esterna, non avendo il ricorrente indicato gli atti processuali con i quali la motivazione si porrebbe in contrasto. 3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, perché, confermata la decisione del Tribunale del riesame, l'eventuale eliminazione della circostanza aggravante non avrebbe alcuna incidenza sul dispositivo o sullo stato cautelare. Si è affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de hbertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 02628/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris