CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 15188/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 15/12/2020, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.886 di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. lamentando la nullità della sentenza per non avere il giudice motivato per quali ragioni ha ritenuto di qualificare il reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; inoltre con un secondo motivo si prospetta sempre la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. lamentando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. per non avere spiegato il Tribunale i motivi per cui è stata ritenuta congrua una pena fissata al di sopra del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. In particolare, in ordine sia al primo che al secondo motivo di ricorso, si osserva che entrambi attengono alla valutazione del fatto operata dal giudice di merito. Sia la qualificazione del fatto ricondotto alla fattispecie meno grave ex comma 5 dell'art. 73 cit. - di cui peraltro non si scorge l'interesse ad impugnare quanto richiesto e condiviso dallo stesso imputato e allo stesso favorevole - sia l'accoglimento della pena nella misura non minima così come richiesta, riguardano la valutazione degli elementi di gravità del fatto secondo i criteri previsti dall'art.133 cod. pen. mediante la ponderazione dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del fatto e di dosimetria della pena. 3. Tale valutazione, peraltro, nel corpo della motivazione è sviluppata sul piano logico con riferimento al tipico fatto definito "spaccio di strada" e con rispetto del principio di proporzionalità della pena effettivamente irrogata in relazione alla condotta processuale, alle condizioni di marginalità sociale e alla condotta risarcitoria. 4. Non rileva pertanto, nell'economia della decisione impugnata, laddove si argomenta con logica coerenza deduttiva gli elementi di giudizio di tenuità del fatto e della conseguente pena, alcun profilo di illegittimità della decisione così come motivata. 5. Di conseguenza ritenuti infondati tutti i motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] Piccil »[OSCURATO:PERSONA] /.—GíASS/4 / oJ... ...... ..... ... .. i i 4er 4,1/4 1,‘"k liFUNOON4R10 Ib;;