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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18444/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 23 gennaio 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore delle res ricettate e del danno patito dalla persona offesa, valutati di entità non minima, ovvero invocando elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo e rispetto ai quali la difesa si limita ad invocare una valutazione diversa non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 23 gennaio 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore delle res ricettate e del danno patito dalla persona offesa, valutati di entità non minima, ovvero invocando elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo e rispetto ai quali la difesa si limita ad invocare una valutazione diversa non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris