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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29562/2026

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il 23 aprile 2026 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di ArezzoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA1.

Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Arezzo ha applicato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,la pena di anni quattro e mesi quatto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, inrelazione ai delitti previsti dagli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi diviolazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche nella misura di un terzo.3.

Il ricorso può essere trattato  «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve esseredichiarata inammissibile  in quanto proposta per motivi diversi da quellitassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. , non deducendoil ricorrente alcun profilo di illegalità della pena, applicata, peraltro, nella misuraoggetto del negozio processuale.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila   in favore dellaCassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 23 aprile 2026 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di ArezzoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Arezzo ha applicato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,la pena di anni quattro e mesi quatto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, inrelazione ai delitti previsti dagli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi diviolazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche nella misura di un terzo.3.  Il ricorso può essere trattato  «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve esseredichiarata inammissibile  in quanto proposta per motivi diversi da quellitassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. , non deducendoil ricorrente alcun profilo di illegalità della pena, applicata, peraltro, nella misuraoggetto del negozio processuale.  4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila   in favore dellaCassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto ilricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris