CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2020, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2015, con la quale gli imputati erano stati condannati, per i reati di cui agli artt. 3, 4, 11, del d.lgs. n. 74 del 2000, con confisca degli immobili in sequestro. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha confermato la disposta confisca degli immobili in sequestro. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, contestando - con un unico motivo di doglianza - la disposta confisca degli immobili, che avrebbe natura di confisca per equivalente e si porrebbe perciò in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio. La natura prettamente sanzionatoria di tale tipologia di confisca emergerebbe dal fatto che la stessa attinge porzioni del patrimonio che non presentano elementi di collegamento con i reati commessi. 3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una doglianza analoga a quella proposta dal marito coimputato. La difesa evidenzia, altresì, che gli immobili oggetto della confisca sono stati acquisiti al patrimonio della ricorrente prima dei fatti per i quali è processo e che la stessa non risulta coinvolta nel reato di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, addebitato esclusivamente al marito. La confisca avrebbe dunque fondamento nel solo reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratterebbe, in particolare, della costituzione di un fondo patrimoniale che non integra - secondo la difesa - la fattispecie in esame, in quanto illecito esclusivamente alla luce dei reati di cui ai richiamati artt. 3 e 4, contestati al solo coimputato. 4. Le difese degli imputati hanno depositato memorie, di analogo contenuto, con le quali insistono in quanto già dedotto circa l'inapplicabilità di una confisca per equivalente, quale quella di specie, in relazione a reati tributari prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. Non è necessario esaminare in questa sede la questione giuridica dell'applicabilità della confisca per equivalente in caso di dichiarazione di prescrizione del reato, perché - contrariamente a quanto ritenuto dalle parti - quella disposta nel caso di specie deve essere qualificata come confisca diretta. Infatti, essa ha per oggetto proprio gli immobili sottratti alla garanzia dell'obbligazione tributaria indicati nel capo B dell'imputazione (art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000). E va evidenziato che il profitto del reató di cui all'art. 11 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) ha un ammontare corrispondente al valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della amministrazione finanziaria per le imposte evase, e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto (ex multis, Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, dep. 18/07/2019, Rv. 277251 - 01; Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Rv. 265036 - 01), ben potendo essere rappresentato dai beni stessi qualora - come nel caso di specie - questi siano puntualmente individuati. Il vantaggio patrimoniale illecito del contribuente è infatti costituito dalla sottrazione di tali specifici beni all'azione esecutiva dell'amministrazione finanziaria. Quanto alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa una pretesa non configurabilità del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 in capo all'imputata, le stesse risultano del tutto generiche, perché prive di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata ed a quella della sentenza di primo grado, che hanno accertato la sussistenza anche di detto reato, per l'evidente concatenazione teleologica tra la costituzione del fondo patrimoniale e la sottrazione al fisco dell'adeguata garanzia del pagamento dell'obbligazione tributaria. Né può assumere rilevanza la - parimenti generica - affermazione difensiva secondo cui parte degli immobili sarebbe stata acquisita prima dell'insorgere del debito tributario, perché ciò che conta ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 11 è la sottrazione della garanzia patrimoniale al soddisfacimento dell'obbligazione, ovvero il depauperamento artificioso o simulato del patrimonio dell'obbligato, che assume perciò rilievo in relazione alla procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale può colpire anche beni preesistenti. 2. Da quanto precede consegue che i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/10/