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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 25187/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdat-e-a-vuiso-a4e-Perti; 1}-A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata ed esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione e confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Bologna in ordine ai reati di cui all'art. 56, d.lgs. n. 274 del 2000 ed all'art. 4,

I. n. 110 del 1975.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.

4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Bologna, intervenuta il 5 dicembre 2023, pur depositata in udienza, è stata impugnata il 18 gennaio 2024.

Poiché in tal caso, a mente dell'art. 585, comma 1, lett. a) con riferimento all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe stato necessario impugnare la sentenza nel termine di quindici giorni dalla data della sua emissione, deve ritenersi che il ricorso sia intempestivo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdat-e-a-vuiso-a4e-Perti; 1}-A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata ed esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione e confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Bologna in ordine ai reati di cui all'art. 56, d.lgs. n. 274 del 2000 ed all'art. 4, I. n. 110 del 1975. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Bologna, intervenuta il 5 dicembre 2023, pur depositata in udienza, è stata impugnata il 18 gennaio 2024. Poiché in tal caso, a mente dell'art. 585, comma 1, lett. a) con riferimento all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe stato necessario impugnare la sentenza nel termine di quindici giorni dalla data della sua emissione, deve ritenersi che il ricorso sia intempestivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il