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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 18967/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2844/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende (difensore deceduto), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 130, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 410 7/2018 depositata il15/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4107/2018, pubblicata il 15/6/2018, - in giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] sas (di seguito Lyre), società di diritto francese, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito IMF), società di diritto statunitense, con la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA] (società originariamente con-titolare dei diritti di sfruttamento cinematografico, poi ceduti, nel 1972, a tale [OSCURATO:PERSONA] e da questa, con vari passaggi, arrivati a IMF), della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare l’usurpazione da parte della convenuta IMF del 30% dei diritti di sfruttamento nel resto del mondo e del 100% dei diritti di sfruttamento in Francia del film «I tre volti della paura» del 1963, per la regia di [OSCURATO:PERSONA], realizzato attraverso una coproduzione italo-francese tra [OSCURATO:SOCIETA] e Lyre (accordo contemplante l’attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA] di tutti i diritti di sfruttamento del film in Italia e i territori di ex colonie, alla Lyre in Francia e i territori di ex colonie e per il resto del mondo, con riparto pro-quota, il 70% a [OSCURATO:SOCIETA] e il 30% a Lyre, con il compito per la [OSCURATO:SOCIETA] di occuparsi della distribuzione nel resto del modo, trattenendo un 15% del ricavato quale compenso del «servizio» e distribuendo il rimanente secondo quelle percentuali), con domanda riconvenzionale della convenuta IMF (la quale assumeva di essere titolare di tutti i diritti sul film, esclusi i paesi originariamente riservati per intero ai co- produttori, pervenutile per effetto di una catena ininterrotta di trasferimenti risalenti alla [OSCURATO:SOCIETA], produttore italiano, legittimato a disporre anche dei diritti spettanti alla Lyre, in forza di specifico mandato per la vendita all’estero del film, conferitole con il contratto di coproduzione) - ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda attorea della Lyre (in punto di accertamento della piena proprietà dei diritti sul film e condanna generica al risarcimento del danno), respinte le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati e la riconvenzionale della convenuta.

Il Tribunale aveva basato la decisione sul rilievo preliminare del difetto per [OSCURATO:SOCIETA] (società che, per prima, aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] i diritti sul film, poi acquistati nel 1999, per cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dalla convenuta IMF, con atto registrato all’Ufficio delle Entrate nel 2001) del potere di disporre, quale mandataria, dei diritti di sfruttamento dell’opera filmica attribuiti al coproduttore francese Lyre, potendo la stessa soltanto compiere, sulla base del contratto di coproduzione del 1963, «atti di sfruttamento, che implicano la concessione di una licenza d’uso ed il versamento di royalties proporzionate all’uso», con conseguente inefficacia di tutti gli atti successivi e l’inopponibilità a Lyre del titolo vantato da IMF, assorbita ogni questione relativa all’acquisto da parte di IMF dei diritti originariamente appartenenti al coproduttore francese sulla base di una catena ininterrotta di atti di trasferimento (per essersi il contratto di cessione tra la sua dante causa Transcon e [OSCURATO:SOCIETA] risolto già nel 1987).

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto del tutto corretta l’interpretazione del contratto di coproduzione tra le originarie produttrici italiana ([OSCURATO:SOCIETA]) e francese (Lyre), evidenziando come dall’art.9 del contratto di coproduzione, disciplinante il conferimento alla coproduttrice italiana della vendita esclusiva del film all’estero, non si evidenziava in alcun modo la volontà di attribuire a quest’ultimo il mandato all’alienazione dei diritti di proprietà e di sfruttamento appartenenti alla francese Lyre, come confermato dalla previsione di un compenso per il «servizio » di vendita del film svolto da [OSCURATO:SOCIETA] e l’accordo sulla ripartizione degli incassi.

In ogni modo, risultava fondata anche l’eccezione sollevata da Lyre in ordine alla insussistenza dell’acquisto da parte di IMF dei diritti originariamente appartenenti al coproduttore francese sulla base di una catena di atti di trasferimento, considerato che, avendo Lyre da sempre negato di avere ceduto a terzi i propri diritti, non era idoneo a sorreggere la pretesa della IMF il contratto del 1972 tra [OSCURATO:SOCIETA] e la dante causa di IMF, Transcon, «primo anello della catena» allegato da IMF, essendo da escludere che [OSCURATO:SOCIETA] avesse ceduto a Transcon anche i diritti di sfruttamento dell’opera «I tre volti della paura» nella titolarità di Lyre, atteso che, dal testo del contratto, emergeva, con chiarezza ed evidenza, che oggetto dello stesso fossero solo i diritti di utilizzazione di opere cinematografiche di cui la cedente –[OSCURATO:SOCIETA] - era titolare e aveva il possesso, non altri (quali quelli, in contestazione, di cui era ed è titolare la francese Lyre).

Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA]. propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a tredici motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas (che resiste con controricorso, notificato il 22/2/2019).

La ricorrente ha provveduto, nel luglio 2019, ex art. 372 c.p.c., al deposito di documentazione.

La controricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con ordinanza interlocutoria n. 37341/2022, questa Corte, rilevato preliminarmente che, dalla relata di notificazione dell’avviso di adunanza camerale, risultava che il difensore di parte ricorrente era deceduto, rinviava la causa a N.R., disponendo la comunicazione alla parte personalmente, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, onde consentire alla stessa di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, l’avviso della presente adunanza camerale risulta essere stato notificato alla controricorrente e alla ricorrente, per quest’ultima in cancelleria, essendo stata impossibile la notificazione pressola sede sociale negli USA (trattasi peraltro di società «dissolta» come si dirà appresso).

Questa Corte sul punto ha già chiarito (Cass. 19864/2017) che «nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità» (conf. a Cass.21711/2006, resa a seguito delle Sezioni Unite n. 477/2006) .

2. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1362 comma 1° c.c., non avendo la Corte d’appello, nell’interpretazione dell’accordodi coproduzione, considerato né l’elemento letterale né quello della ricerca della comune intenzione delle parti; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1368 c.c., non potendo il criterio ermeneutico indicato essere utilizzato laddove l’interpretazione letterale sia chiara ed indubbia; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1368 c.c., per avere la Corte d’appello valorizzato una asserita affermazione, insussistente, della decisione di primo grado, circa una pratica del settore, di cui comunque non vi è traccia nel contratto; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.115 c.p.c., in relazione sempre alla suddetta pratica del settore, che non poteva essere d’ufficio valorizzata e posta a base della decisione; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c., in quanto nell’interpretazione dei poteri del mandatario, di cui all’art.9 del contratto, si sarebbe fatto riferimento ad altre pattuizioni (provvigione di compenso per la mandataria, divisione dei proventi tra le parti e figura giuridica della licenza d’uso) estranee al concetto giuridico di poteri del mandatario; f) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2909 c.c., in relazione alla violazione del giudicato interno del capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato che, con il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, la prima ha venduto alla seconda il 100% dei diritti e non solo il 70% dei diritti, ma senza averne la legittimazione a venderne; g) con settimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione sempre al dato letterale e alla interpretazione complessiva delle clausole contrattuali laddove la Corte d’appello ha affermato che, con il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, la prima ha venduto alla seconda non il 100% dei diritti sul film ma solo il 70%; h) con l’ottavo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.115 c.p.c. , per non avere la Corte d’appello posto a base della decisione il fatto, mai contestato in giudizio, che [OSCURATO:SOCIETA] avesse venduto a Transcon il 100% dei diritti sul film non il 70% soltanto; i) con il nono motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1372 c.c., per avere statuito che la mandataria non poteva vendere in perpetuo, contro l’efficacia dei patti contrattuali; l) con il decimo motivo, il travisamento e l’errore per avere la Corte d’appello rilevato una affermazione, incidentale, inesistente nella sentenza di primo grado (pur avendo il Tribunale ritenuto assorbita la questione) in punto di efficacia della risoluzione contrattuale del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon del 1987 a porre nel nulla l’acquisto di IMF; m) con l’undicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2043 c.c., in quanto la IMF, data la piena liceità della sua condotta, non poteva essere condannata al danno generico; n) con il dodicesimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt. 948-949 c.c., 45 e 46 L.A., avendo la IMF dimostrato la piena titolarità dei diritti e materiali del film, sulla base della c.d. catena dei diritti, cosicché doveva essere accolta la sua domanda riconvenzionale; o) con il tredicesimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.91 c.p.c., per erronea condanna della stessa ricorrente alle spese di lite, stante la legittimità della posizione di titolare di diritti.

3. La controricorrente ha eccepito l’improcedibilità o l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, per essere la IMF, società di diritto statunitense, estinta e cancellata dal registro delle imprese dello Stato del Nevada, con conseguente subentro dei soci e nullità del mandato conferito al difensore da parte di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società estinta e quindi privo di capacità processuale.

La controricorrente ha evidenziato anche l’incertezza circa la presunta sede legale della società (essendo diversa quella indicata nell’intestazione del ricorso e quella descritta nella procura speciale).

La ricorrente, con nota di deposito documentale ex art.372 c.p.c. del luglio 2019, ha replicato (producendo parere legale) che, in base alla legge dello Stato federale del Nevada (USA), una società «dissolta» può agire giudizialmente anche dopo il suo scioglimento, anche in altre Nazioni o Continenti, cosicché essa era legittimata a proporre il ricorso per cassazione.

Il ricorso merita tuttavia di essere esaminato sulla base della ragione più liquida, essendo comunque inammissibile nel merito.

4. I primi cinque motivi ed il nono motivo, attinenti tutti all’interpretazione del contratto di coproduzione del 1963 tra Lyre e [OSCURATO:SOCIETA] ed alla violazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt.1362, 1363, 1368, 1372 c.c., sono inammissibili .

La Corte d’appello ha proceduta all’interpretazione dell’art.9, clausola disciplinante la vendita esclusiva del film all’estero, affidata alla co-produttrice italiana [OSCURATO:SOCIETA], in base ai criteri ermeneutici del tenore letterale e dell’art.1368 c.c., evidenziando che la clausola è intitolata «vendite all’estero» e disciplina la commercializzazione e la distribuzione del film, con conferimento a [OSCURATO:SOCIETA] del relativo mandato, dietro remunerazione del servizio; nella motivazione si è richiamata quella del Tribunale in punto di collegamento tra l’art.9 ed il successivo art.10, riguardante le proporzioni dei rispettivi diritti per le vendite nel resto del modo (70% e 30%).

Ora, l’interpretazione offerta dai giudici di merito è del tutto plausibile e esaustiva.

Va ribadito (Cass. 4178/2007; conf.

Cass. 19044/2010) che «L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire.

La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra».

Si è quindi precisato (Cass. 2465/2015) che, sempre in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Con riguardo poi all’interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, è stato chiarito (Cass. 15471/2017) che «la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata».

Nella fattispecie, la ricorrente si limita sostanzialmente a contrapporre un’interpretazione diversa, a lei più favorevole, dell’accordo di produzione intervenuto tra la società francese e quella italiana.

Quanto poi alla doglianza sulla violazione dell’art.115 c.p.c., presente nel quarto motivo, questa Corte (Cass. n. 9356 del 2017) ha affermato che «in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte » (cfr. anche Cass. n. 27033 del 2018), distinguendo tra errore di valutazione (concernente l'efficacia dimostrativa della fonte di prova) ed erroredi percezione (che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e che può investire un fatto incontroverso, e in tal caso ècensurabile solo con la revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., oppure una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ed è censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.), ma, nella specie, si denuncia, in realtà, un erronea valutazione delle prova, estranea al giudizio di legittimità.

5. Il sesto, il settimo, l’ottavo motivo ed il nono motivo (riferibile in parte anche all’interpretazione data del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, perché contraria alla volontà delle parti), in punto di interpretazione della prima cessione tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, sono inammissibili.

Anzitutto, in punto di violazione del giudicato interno, circa l’ asserita statuizione, in primo grado, sull’oggetto del trasferimento del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon e che esso aveva ad oggetto anche i diritti di sfruttamento dell’opera filmica all’estero della Lyre e non solo la quota del 70% in capo a [OSCURATO:SOCIETA].

Invero, come più volte chiarito da questa Corte la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno «soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass.21566/2017; Cass. 4732/2012).

Il Tribunale aveva ritenuto che, anche laddove oggetto del trasferimento fossero stati i diritti di proprietà sul film della co- produttrice francese, la co-produttrice italiana non aveva il potere di farlo.

La Corte d’appello ha rilevato, con seconda ratio decidendi, che nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, la prima cedeva alla seconda solo i diritti di cui era titolare (e quindi il suo 70%), nello stato di diritto in cui essa li possedeva.

In ogni caso, le censure intaccano una seconda ratio decidendi e sono inammissibili per carenza di interesse, non essendo stata efficacemente intaccata con i primi cinque motivi, inammissibili, l’autonoma ratio decidendi, legata all’interpretazione del contratto di co-produzione.

I motivi, attinenti ad altra autonoma ratio decidendi,invero, diventano di conseguenza inammissibili, alla luce dell’inammissibilità o dell'infondatezza del motivo di ricorso attinente alla prima ratio, essendo irrilevante, per sopravvenuto difetto di interesse, l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura respinta (Cass.2108/2012).

6. Il decimo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi, in quanto anche la Corte d’appello ha ritenuto assorbita la questione circa l’invalidità e inefficacia dell’acquisto da parte di IMF anche dei diritti di Lyre, per essere stato il contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Transcon, dante causa di IMF, risolto nel 1987.

7. I restanti motivi sono assorbiti.

8. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2844/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende (difensore deceduto), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 130, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 410 7/2018 depositata il15/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4107/2018, pubblicata il 15/6/2018, - in giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] sas (di seguito Lyre), società di diritto francese, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito IMF), società di diritto statunitense, con la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA] (società originariamente con-titolare dei diritti di sfruttamento cinematografico, poi ceduti, nel 1972, a tale [OSCURATO:PERSONA] e da questa, con vari passaggi, arrivati a IMF), della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare l’usurpazione da parte della convenuta IMF del 30% dei diritti di sfruttamento nel resto del mondo e del 100% dei diritti di sfruttamento in Francia del film «I tre volti della paura» del 1963, per la regia di [OSCURATO:PERSONA], realizzato attraverso una coproduzione italo-francese tra [OSCURATO:SOCIETA] e Lyre (accordo contemplante l’attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA] di tutti i diritti di sfruttamento del film in Italia e i territori di ex colonie, alla Lyre in Francia e i territori di ex colonie e per il resto del mondo, con riparto pro-quota, il 70% a [OSCURATO:SOCIETA] e il 30% a Lyre, con il compito per la [OSCURATO:SOCIETA] di occuparsi della distribuzione nel resto del modo, trattenendo un 15% del ricavato quale compenso del «servizio» e distribuendo il rimanente secondo quelle percentuali), con domanda riconvenzionale della convenuta IMF (la quale assumeva di essere titolare di tutti i diritti sul film, esclusi i paesi originariamente riservati per intero ai co- produttori, pervenutile per effetto di una catena ininterrotta di trasferimenti risalenti alla [OSCURATO:SOCIETA], produttore italiano, legittimato a disporre anche dei diritti spettanti alla Lyre, in forza di specifico mandato per la vendita all’estero del film, conferitole con il contratto di coproduzione) - ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda attorea della Lyre (in punto di accertamento della piena proprietà dei diritti sul film e condanna generica al risarcimento del danno), respinte le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati e la riconvenzionale della convenuta. Il Tribunale aveva basato la decisione sul rilievo preliminare del difetto per [OSCURATO:SOCIETA] (società che, per prima, aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] i diritti sul film, poi acquistati nel 1999, per cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dalla convenuta IMF, con atto registrato all’Ufficio delle Entrate nel 2001) del potere di disporre, quale mandataria, dei diritti di sfruttamento dell’opera filmica attribuiti al coproduttore francese Lyre, potendo la stessa soltanto compiere, sulla base del contratto di coproduzione del 1963, «atti di sfruttamento, che implicano la concessione di una licenza d’uso ed il versamento di royalties proporzionate all’uso», con conseguente inefficacia di tutti gli atti successivi e l’inopponibilità a Lyre del titolo vantato da IMF, assorbita ogni questione relativa all’acquisto da parte di IMF dei diritti originariamente appartenenti al coproduttore francese sulla base di una catena ininterrotta di atti di trasferimento (per essersi il contratto di cessione tra la sua dante causa Transcon e [OSCURATO:SOCIETA] risolto già nel 1987). In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto del tutto corretta l’interpretazione del contratto di coproduzione tra le originarie produttrici italiana ([OSCURATO:SOCIETA]) e francese (Lyre), evidenziando come dall’art.9 del contratto di coproduzione, disciplinante il conferimento alla coproduttrice italiana della vendita esclusiva del film all’estero, non si evidenziava in alcun modo la volontà di attribuire a quest’ultimo il mandato all’alienazione dei diritti di proprietà e di sfruttamento appartenenti alla francese Lyre, come confermato dalla previsione di un compenso per il «servizio » di vendita del film svolto da [OSCURATO:SOCIETA] e l’accordo sulla ripartizione degli incassi. In ogni modo, risultava fondata anche l’eccezione sollevata da Lyre in ordine alla insussistenza dell’acquisto da parte di IMF dei diritti originariamente appartenenti al coproduttore francese sulla base di una catena di atti di trasferimento, considerato che, avendo Lyre da sempre negato di avere ceduto a terzi i propri diritti, non era idoneo a sorreggere la pretesa della IMF il contratto del 1972 tra [OSCURATO:SOCIETA] e la dante causa di IMF, Transcon, «primo anello della catena» allegato da IMF, essendo da escludere che [OSCURATO:SOCIETA] avesse ceduto a Transcon anche i diritti di sfruttamento dell’opera «I tre volti della paura» nella titolarità di Lyre, atteso che, dal testo del contratto, emergeva, con chiarezza ed evidenza, che oggetto dello stesso fossero solo i diritti di utilizzazione di opere cinematografiche di cui la cedente –[OSCURATO:SOCIETA] - era titolare e aveva il possesso, non altri (quali quelli, in contestazione, di cui era ed è titolare la francese Lyre). Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA]. propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a tredici motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas (che resiste con controricorso, notificato il 22/2/2019). La ricorrente ha provveduto, nel luglio 2019, ex art. 372 c.p.c., al deposito di documentazione. La controricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con ordinanza interlocutoria n. 37341/2022, questa Corte, rilevato preliminarmente che, dalla relata di notificazione dell’avviso di adunanza camerale, risultava che il difensore di parte ricorrente era deceduto, rinviava la causa a N.R., disponendo la comunicazione alla parte personalmente, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, onde consentire alla stessa di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, l’avviso della presente adunanza camerale risulta essere stato notificato alla controricorrente e alla ricorrente, per quest’ultima in cancelleria, essendo stata impossibile la notificazione pressola sede sociale negli USA (trattasi peraltro di società «dissolta» come si dirà appresso). Questa Corte sul punto ha già chiarito (Cass. 19864/2017) che «nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest'ultimo abbia eletto domicilio in Roma, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte, a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso (nella specie le due sedi indicate della società ricorrente) e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità» (conf. a Cass.21711/2006, resa a seguito delle Sezioni Unite n. 477/2006) . 2. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1362 comma 1° c.c., non avendo la Corte d’appello, nell’interpretazione dell’accordodi coproduzione, considerato né l’elemento letterale né quello della ricerca della comune intenzione delle parti; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1368 c.c., non potendo il criterio ermeneutico indicato essere utilizzato laddove l’interpretazione letterale sia chiara ed indubbia; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1368 c.c., per avere la Corte d’appello valorizzato una asserita affermazione, insussistente, della decisione di primo grado, circa una pratica del settore, di cui comunque non vi è traccia nel contratto; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.115 c.p.c., in relazione sempre alla suddetta pratica del settore, che non poteva essere d’ufficio valorizzata e posta a base della decisione; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c., in quanto nell’interpretazione dei poteri del mandatario, di cui all’art.9 del contratto, si sarebbe fatto riferimento ad altre pattuizioni (provvigione di compenso per la mandataria, divisione dei proventi tra le parti e figura giuridica della licenza d’uso) estranee al concetto giuridico di poteri del mandatario; f) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2909 c.c., in relazione alla violazione del giudicato interno del capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato che, con il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, la prima ha venduto alla seconda il 100% dei diritti e non solo il 70% dei diritti, ma senza averne la legittimazione a venderne; g) con settimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione sempre al dato letterale e alla interpretazione complessiva delle clausole contrattuali laddove la Corte d’appello ha affermato che, con il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, la prima ha venduto alla seconda non il 100% dei diritti sul film ma solo il 70%; h) con l’ottavo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.115 c.p.c. , per non avere la Corte d’appello posto a base della decisione il fatto, mai contestato in giudizio, che [OSCURATO:SOCIETA] avesse venduto a Transcon il 100% dei diritti sul film non il 70% soltanto; i) con il nono motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1372 c.c., per avere statuito che la mandataria non poteva vendere in perpetuo, contro l’efficacia dei patti contrattuali; l) con il decimo motivo, il travisamento e l’errore per avere la Corte d’appello rilevato una affermazione, incidentale, inesistente nella sentenza di primo grado (pur avendo il Tribunale ritenuto assorbita la questione) in punto di efficacia della risoluzione contrattuale del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon del 1987 a porre nel nulla l’acquisto di IMF; m) con l’undicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2043 c.c., in quanto la IMF, data la piena liceità della sua condotta, non poteva essere condannata al danno generico; n) con il dodicesimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt. 948-949 c.c., 45 e 46 L.A., avendo la IMF dimostrato la piena titolarità dei diritti e materiali del film, sulla base della c.d. catena dei diritti, cosicché doveva essere accolta la sua domanda riconvenzionale; o) con il tredicesimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.91 c.p.c., per erronea condanna della stessa ricorrente alle spese di lite, stante la legittimità della posizione di titolare di diritti. 3. La controricorrente ha eccepito l’improcedibilità o l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, per essere la IMF, società di diritto statunitense, estinta e cancellata dal registro delle imprese dello Stato del Nevada, con conseguente subentro dei soci e nullità del mandato conferito al difensore da parte di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società estinta e quindi privo di capacità processuale. La controricorrente ha evidenziato anche l’incertezza circa la presunta sede legale della società (essendo diversa quella indicata nell’intestazione del ricorso e quella descritta nella procura speciale). La ricorrente, con nota di deposito documentale ex art.372 c.p.c. del luglio 2019, ha replicato (producendo parere legale) che, in base alla legge dello Stato federale del Nevada (USA), una società «dissolta» può agire giudizialmente anche dopo il suo scioglimento, anche in altre Nazioni o Continenti, cosicché essa era legittimata a proporre il ricorso per cassazione. Il ricorso merita tuttavia di essere esaminato sulla base della ragione più liquida, essendo comunque inammissibile nel merito. 4. I primi cinque motivi ed il nono motivo, attinenti tutti all’interpretazione del contratto di coproduzione del 1963 tra Lyre e [OSCURATO:SOCIETA] ed alla violazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt.1362, 1363, 1368, 1372 c.c., sono inammissibili . La Corte d’appello ha proceduta all’interpretazione dell’art.9, clausola disciplinante la vendita esclusiva del film all’estero, affidata alla co-produttrice italiana [OSCURATO:SOCIETA], in base ai criteri ermeneutici del tenore letterale e dell’art.1368 c.c., evidenziando che la clausola è intitolata «vendite all’estero» e disciplina la commercializzazione e la distribuzione del film, con conferimento a [OSCURATO:SOCIETA] del relativo mandato, dietro remunerazione del servizio; nella motivazione si è richiamata quella del Tribunale in punto di collegamento tra l’art.9 ed il successivo art.10, riguardante le proporzioni dei rispettivi diritti per le vendite nel resto del modo (70% e 30%). Ora, l’interpretazione offerta dai giudici di merito è del tutto plausibile e esaustiva. Va ribadito (Cass. 4178/2007; conf. Cass. 19044/2010) che «L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra». Si è quindi precisato (Cass. 2465/2015) che, sempre in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. Con riguardo poi all’interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, è stato chiarito (Cass. 15471/2017) che «la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata». Nella fattispecie, la ricorrente si limita sostanzialmente a contrapporre un’interpretazione diversa, a lei più favorevole, dell’accordo di produzione intervenuto tra la società francese e quella italiana. Quanto poi alla doglianza sulla violazione dell’art.115 c.p.c., presente nel quarto motivo, questa Corte (Cass. n. 9356 del 2017) ha affermato che «in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte » (cfr. anche Cass. n. 27033 del 2018), distinguendo tra errore di valutazione (concernente l'efficacia dimostrativa della fonte di prova) ed erroredi percezione (che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e che può investire un fatto incontroverso, e in tal caso ècensurabile solo con la revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., oppure una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ed è censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.), ma, nella specie, si denuncia, in realtà, un erronea valutazione delle prova, estranea al giudizio di legittimità. 5. Il sesto, il settimo, l’ottavo motivo ed il nono motivo (riferibile in parte anche all’interpretazione data del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, perché contraria alla volontà delle parti), in punto di interpretazione della prima cessione tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, sono inammissibili. Anzitutto, in punto di violazione del giudicato interno, circa l’ asserita statuizione, in primo grado, sull’oggetto del trasferimento del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon e che esso aveva ad oggetto anche i diritti di sfruttamento dell’opera filmica all’estero della Lyre e non solo la quota del 70% in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. Invero, come più volte chiarito da questa Corte la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno «soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass.21566/2017; Cass. 4732/2012). Il Tribunale aveva ritenuto che, anche laddove oggetto del trasferimento fossero stati i diritti di proprietà sul film della co- produttrice francese, la co-produttrice italiana non aveva il potere di farlo. La Corte d’appello ha rilevato, con seconda ratio decidendi, che nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Transcon, la prima cedeva alla seconda solo i diritti di cui era titolare (e quindi il suo 70%), nello stato di diritto in cui essa li possedeva. In ogni caso, le censure intaccano una seconda ratio decidendi e sono inammissibili per carenza di interesse, non essendo stata efficacemente intaccata con i primi cinque motivi, inammissibili, l’autonoma ratio decidendi, legata all’interpretazione del contratto di co-produzione. I motivi, attinenti ad altra autonoma ratio decidendi,invero, diventano di conseguenza inammissibili, alla luce dell’inammissibilità o dell'infondatezza del motivo di ricorso attinente alla prima ratio, essendo irrilevante, per sopravvenuto difetto di interesse, l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura respinta (Cass.2108/2012). 6. Il decimo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi, in quanto anche la Corte d’appello ha ritenuto assorbita la questione circa l’invalidità e inefficacia dell’acquisto da parte di IMF anche dei diritti di Lyre, per essere stato il contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Transcon, dante causa di IMF, risolto nel 1987. 7. I restanti motivi sono assorbiti. 8. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. A