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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27037/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1400/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 43; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; -intimata - avverso la sentenza n.2135/16/14 della Commissione tributaria Regionale del la Toscana, depositata il 06/11/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/203 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che

1. Con atto di compravendita del 16.12.2003, registrato il 19.12.2003, la contribuente acquistava un immobile sito nel Comune di Calci (PI) usufruendo dei benefici della prima casa.

Oggetto:2.

L’Agenzia delle Entrate con atto diliquidazione n. 20031T003865000revocava i suddetti benefici con conseguente nuova determinazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale,sul presupposto che la contribuente non aveva rispettato l’impegno di stabilire la residenza anagrafica nel Comune di Calci nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita.

3. Avverso il suddetto avviso la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsocon il qualecontestava, tra l’altro, che il ritardo nel trasferimento della residenza era dovuto a causa di forza maggiore, in quanto l’immobile acquistato era in condizioni fatiscenti.

3. La CTR con la sentenza 2135/16/14, depositata il 6/11/2014, riformava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava ilricorso de lla contribuent e .

4. Avverso tale sentenza la contribuent e propon e va ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

5. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.

6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente depositava memoria dalla quale risultava che il23.3.2017 aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata exart 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e, in ragione dell’avvenuto pagamento degli importi ad essa relativi, chiedeva venisse dichiarata la cessata materia del contendere.

7. Con ordinanza emessa nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - sul rilievo della mancata corrispondenza del numero (n. 08720150010117428000) della cartella oggetto della domanda di definizione agevolata e il numero della cartella di pagamento (n. 0872009000214250000 “registro fabbricati”) e dell’avviso di liquidazione (n. 20031T003865000 “Registro 2003”) riportati nella sentenza della CTR impugnata - veniva disposto il rinvio a nuovo, con termine entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito di documenti.

Considerato che

1. A fronte della discrasia sopra riportata posta a fondamento dell’ordinanza interlocutoria emessa dal Collegio, non si è raggiunta la prova univoca circa l’avvenuta definizione del rapporto tributario oggetto del presente giudizio, non avendo parte ricorrente depositato idonea documentazione atta a superare la discrasia dei dati sopra indicati e, quindi, a dimostrare che gli atti indicati nella sentenza impugnata sono quelli per i quali è avvenuta la definizione agevolata; circostanza, peraltro, avvalorata dalla mancata attestazione sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate.

Deve, quindi, disporsi il rinvio a nuovo ruolodel presente giudizio, con onere a carico di entrambe le parti di depositare in cancelleria, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, documentazione idonea a provare l’identità della pretesa impositiva posta a fondamento della indicata procedura di definizione agevolata con quella oggetto del presente scrutinio.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] rinvio a nuovo ruolo.

Cos̀

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1400/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 43; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; -intimata - avverso la sentenza n.2135/16/14 della Commissione tributaria Regionale del la Toscana, depositata il 06/11/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/203 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. Con atto di compravendita del 16.12.2003, registrato il 19.12.2003, la contribuente acquistava un immobile sito nel Comune di Calci (PI) usufruendo dei benefici della prima casa. Oggetto:2. L’Agenzia delle Entrate con atto diliquidazione n. 20031T003865000revocava i suddetti benefici con conseguente nuova determinazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale,sul presupposto che la contribuente non aveva rispettato l’impegno di stabilire la residenza anagrafica nel Comune di Calci nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita. 3. Avverso il suddetto avviso la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsocon il qualecontestava, tra l’altro, che il ritardo nel trasferimento della residenza era dovuto a causa di forza maggiore, in quanto l’immobile acquistato era in condizioni fatiscenti. 3. La CTR con la sentenza 2135/16/14, depositata il 6/11/2014, riformava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava ilricorso de lla contribuent e . 4. Avverso tale sentenza la contribuent e propon e va ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 5. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva. 6. In prossimità della camera di consiglio la contribuente depositava memoria dalla quale risultava che il23.3.2017 aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata exart 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e, in ragione dell’avvenuto pagamento degli importi ad essa relativi, chiedeva venisse dichiarata la cessata materia del contendere. 7. Con ordinanza emessa nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - sul rilievo della mancata corrispondenza del numero (n. 08720150010117428000) della cartella oggetto della domanda di definizione agevolata e il numero della cartella di pagamento (n. 0872009000214250000 “registro fabbricati”) e dell’avviso di liquidazione (n. 20031T003865000 “Registro 2003”) riportati nella sentenza della CTR impugnata - veniva disposto il rinvio a nuovo, con termine entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito di documenti. Considerato che 1. A fronte della discrasia sopra riportata posta a fondamento dell’ordinanza interlocutoria emessa dal Collegio, non si è raggiunta la prova univoca circa l’avvenuta definizione del rapporto tributario oggetto del presente giudizio, non avendo parte ricorrente depositato idonea documentazione atta a superare la discrasia dei dati sopra indicati e, quindi, a dimostrare che gli atti indicati nella sentenza impugnata sono quelli per i quali è avvenuta la definizione agevolata; circostanza, peraltro, avvalorata dalla mancata attestazione sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate. Deve, quindi, disporsi il rinvio a nuovo ruolodel presente giudizio, con onere a carico di entrambe le parti di depositare in cancelleria, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, documentazione idonea a provare l’identità della pretesa impositiva posta a fondamento della indicata procedura di definizione agevolata con quella oggetto del presente scrutinio. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] rinvio a nuovo ruolo. Cos̀
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