Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02179/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 22/07/2025 il G.i.p. del Tribunale di Spoleto ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], indagata in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 230 cod. proc. pen., l'autorizzazione ad esaminare la salma di [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere stata sottoposta ad autopsia ex art. 360 cod. proc. pen. a cura del dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente del P.m. del Tribunale di Spoleto. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il tipo di esami che la difesa, per il tramite del proprio consulente tecnico, intendeva effettuare - esame di tutti gli organi interni e degli organi del collo, disposizione di preparati istologici e di inclusi di paraffina per potere allestire ulteriori sezioni istologiche ed effettuare esami immunoistochimici - avrebbe implicato una manomissione dei reperti, rendendo impossibile un successivo controllo giudiziale sull'operato del dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui ad accertamento tecnico irripetibile compiuto nel rispetto delle garanzie di legge.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, per vizio di motivazione e violazione in relazione all'omessa valutazione dei presupposti, ex art. 230 cod. proc. pen., indicati a fondamento della richiesta degli accertamenti peritali ed in relazione alle argomentazioni tecnico/scientifiche e di merito circa il contenuto delle osservazioni del consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle consulenze acquisite di parte accusatoria.

La difesa rileva che il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione, in quanto abnorme, per essersi il [OSCURATO:PERSONA] spinto a formulare valutazioni medico- legali, e quindi strettamente tecniche, senza avere in tale ambito alcun tipo di conoscenza.

Osserva che i reperti estratti dalla salma sono stati esaminati esclusivamente dal consulente della Procura, dott. [OSCURATO:PERSONA], considerato che i consulenti di parte non partecipavano all'esame autoptico sul cadavere avvenuto quando la [OSCURATO:PERSONA] era ancora persona offesa, e che gli unici reperti esaminati nel contraddittorio delle parti dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (lembi del collo) hanno evidenziato la presenza di tracce di DNA appartenenti ad un soggetto terzo, non riconducibili/né al defunto/né all'indagata [OSCURATO:PERSONA], frutto di una probabile contaminazione in sede di esame autoptico, ponendosi la consulenza della suddetta dottoressa in contrasto con quest'ultimo, non solo sotto tale ultimo profilo, ma anche per l'esclusione di una morte violenta. `` .2 L. LYjt(ii Lamenta la difesa, quindi, che non è vero che gli accertamenti tecnici irripetibili si siano svolti con le garanzie di legge e che all'indagata, ristretta in carcere, viene impedito di discolparsi, peraltro sostenendosi, in modo illogico, apodittico e generico, che gli accertamenti tecnici richiesti dai consulenti della difesa renderebbero impossibile un successivo controllo giudiziale sull'operato del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto relativo a provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., a meno che non si tratti di atto abnorme.

Quanto all'individuazione di atto abnorme assume rilievo la pronuncia a Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, che, nel riconoscere che il provvedimento sull'incidente probatorio non è impugnabile tranne che sia abnorme, distingue l'abnormità strutturale, quale "carenza di potere in astratto" o "carenza di potere in concreto:, intesa quest'ultima come radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale, integranti entrambe sviamento di potere con pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi e alle facoltà delle parti,, da quella funzionale, ricorrente nel caso in cui il giudice abbia esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso abbia determinato un'irrimediabile stasi del procedimento.

1.1. Nel caso in esame non è ravvisabile, né abnormità strutturale, né abnormità funzionale.

Come evidenziato da Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti,« la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nessuna disposizione processuale vieta al consulente tecnico di svolgere accertamenti al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, al fine di riferirne al giudice mediante memoria scritta, in quanto la disposizione di cui all'art. 230 c.p.p. non esaurisce l'ambito delle attività consentite al consulente, ma stabilisce solo i rapporti tra dette attività e quella del perito; oltre ad affiancare quest'ultimo, il consulente tecnico ha facoltà di procedere a qualsiasi altra indagine, ferma restando la valutazione discrezionale del giudice sulle conclusioni esposte da tale consulente nel corso dell'audizione dello stesso come testimone in giudizio, o riassunte nella relazilove scritta, che possono anche essere utilizzate, previa congrua e convincente motivazione, ai fini della decisione (Sez. 3, n. 21018 del 30/09/2014, dep. 2015, C., Rv. 263737-01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228596-01; Sez. 1, n. 7252 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Loiacono, Rv. 213704-01).

E invero, già al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., il difensore può svolgere proprie indagini integrative, sin dal momento in cui riceve per iscritto l'incarico professionale, e ciò in ogni stato e grado del procedimento; a tali indagini istituzionalmente concorre, quando è necessario il possesso di specifiche competenze, il consulente tecnico che il professionista decida di associare alla difesa (art. 327-bis, comma 3, cod. proc. pen.), i cui pareri, ritualmente formulati, eventualmente confluiti nel fascicolo del difensore previsto dall'art. 391-octies cod. proc. pen., possono essere rappresentati al giudice anche nelle indagini preliminari, allorché il giudice stesso debba adottare una decisione con l'intervento della parte privata, o all'udienza preliminare (Sez. 1, n. 12691 del 11/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278905-01)».

Inoltre, detta pronuncia specifica che «Il consulente tecnico è ammesso a svolgere indagini di sua iniziativa, e queste ultime hanno una latitudine potenziale pari a quella che potrebbe essere rimessa al perito, non essendovi ragione per escludere dal loro ambito conoscitivo particolari oggetti, e per non consentire, parimenti al consulente, l'esame della persona, della cosa o del luogo passibili di concorrente, ma futuro, accertamento peritale.

Se la cosa o il luogo sono sotto sequestro, o non sono nella disponibilità della parte privata richiedente, l'autorità giudiziaria dovrà previamente autorizzare l'esame (e, se del caso, il previo accesso: v. art. 391-septies cod. proc. pen.) e, nel fare ciò, la stessa autorità dovrà ovviamente garantire la conservazione del loro stato, potendo pertanto impartire le prescrizioni necessarie, a norma dell'art. 233, comma 1-ter, cod. proc. pen., ma non potendo differire o impedire l'accertamento di parte per ragioni diverse da quelle intese a salvaguardare l'integrità dei beni coinvolti e la fruttuosità di eventuali successivi accertamenti in contraddittorio.

L'autorizzazione del giudice sarà naturalmente necessaria, altresì, per permettere l'accesso del consulente tecnico in carcere, al fine di eseguire accertamenti sulla persona sottoposta alle indagini, che vi si trovi detenuta, e anche in questo caso il diniego, o la posticipazione, della relativa facoltà dovranno essere rigorosamente motivati, potendo essere giustificati solo da ragioni attinenti alla svolgimento delle indagini, alla sicurezza dell'esame, alla garanzia della sua reiterabilità o al rispetto della persona.

In nessun caso sarà consentito sindacare, nell'esercizio del potere di autorizzazione all'accesso del consulente al carcere, le ragioni della effettiva necessità della consulenza extraperitale». [OSCURATO:PERSONA] a quo, nel pronunciarsi nei termini sopra indicati ha, quindi, fatto, corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento, mirando ad evitare, attraverso gli accertamenti tecnici richiesti dai consulenti di parte, una manomissione dei reperti tale da pregiudicare un successivo controllo giudiziale sull'operato del dott. [OSCURATO:PERSONA].

E ciò senza incorrere in alcuna abnormità i da consentire il sindacato in13.— questa sede.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 22/07/2025 il G.i.p. del Tribunale di Spoleto ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], indagata in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 230 cod. proc. pen., l'autorizzazione ad esaminare la salma di [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere stata sottoposta ad autopsia ex art. 360 cod. proc. pen. a cura del dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente del P.m. del Tribunale di Spoleto. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il tipo di esami che la difesa, per il tramite del proprio consulente tecnico, intendeva effettuare - esame di tutti gli organi interni e degli organi del collo, disposizione di preparati istologici e di inclusi di paraffina per potere allestire ulteriori sezioni istologiche ed effettuare esami immunoistochimici - avrebbe implicato una manomissione dei reperti, rendendo impossibile un successivo controllo giudiziale sull'operato del dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui ad accertamento tecnico irripetibile compiuto nel rispetto delle garanzie di legge. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, per vizio di motivazione e violazione in relazione all'omessa valutazione dei presupposti, ex art. 230 cod. proc. pen., indicati a fondamento della richiesta degli accertamenti peritali ed in relazione alle argomentazioni tecnico/scientifiche e di merito circa il contenuto delle osservazioni del consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle consulenze acquisite di parte accusatoria. La difesa rileva che il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione, in quanto abnorme, per essersi il [OSCURATO:PERSONA] spinto a formulare valutazioni medico- legali, e quindi strettamente tecniche, senza avere in tale ambito alcun tipo di conoscenza. Osserva che i reperti estratti dalla salma sono stati esaminati esclusivamente dal consulente della Procura, dott. [OSCURATO:PERSONA], considerato che i consulenti di parte non partecipavano all'esame autoptico sul cadavere avvenuto quando la [OSCURATO:PERSONA] era ancora persona offesa, e che gli unici reperti esaminati nel contraddittorio delle parti dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (lembi del collo) hanno evidenziato la presenza di tracce di DNA appartenenti ad un soggetto terzo, non riconducibili/né al defunto/né all'indagata [OSCURATO:PERSONA], frutto di una probabile contaminazione in sede di esame autoptico, ponendosi la consulenza della suddetta dottoressa in contrasto con quest'ultimo, non solo sotto tale ultimo profilo, ma anche per l'esclusione di una morte violenta. `` .2 L. LYjt(ii Lamenta la difesa, quindi, che non è vero che gli accertamenti tecnici irripetibili si siano svolti con le garanzie di legge e che all'indagata, ristretta in carcere, viene impedito di discolparsi, peraltro sostenendosi, in modo illogico, apodittico e generico, che gli accertamenti tecnici richiesti dai consulenti della difesa renderebbero impossibile un successivo controllo giudiziale sull'operato del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto relativo a provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., a meno che non si tratti di atto abnorme. Quanto all'individuazione di atto abnorme assume rilievo la pronuncia a Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, che, nel riconoscere che il provvedimento sull'incidente probatorio non è impugnabile tranne che sia abnorme, distingue l'abnormità strutturale, quale "carenza di potere in astratto" o "carenza di potere in concreto:, intesa quest'ultima come radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale, integranti entrambe sviamento di potere con pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi e alle facoltà delle parti,, da quella funzionale, ricorrente nel caso in cui il giudice abbia esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso abbia determinato un'irrimediabile stasi del procedimento. 1.1. Nel caso in esame non è ravvisabile, né abnormità strutturale, né abnormità funzionale. Come evidenziato da Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, Evangelisti,« la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nessuna disposizione processuale vieta al consulente tecnico di svolgere accertamenti al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, al fine di riferirne al giudice mediante memoria scritta, in quanto la disposizione di cui all'art. 230 c.p.p. non esaurisce l'ambito delle attività consentite al consulente, ma stabilisce solo i rapporti tra dette attività e quella del perito; oltre ad affiancare quest'ultimo, il consulente tecnico ha facoltà di procedere a qualsiasi altra indagine, ferma restando la valutazione discrezionale del giudice sulle conclusioni esposte da tale consulente nel corso dell'audizione dello stesso come testimone in giudizio, o riassunte nella relazilove scritta, che possono anche essere utilizzate, previa congrua e convincente motivazione, ai fini della decisione (Sez. 3, n. 21018 del 30/09/2014, dep. 2015, C., Rv. 263737-01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228596-01; Sez. 1, n. 7252 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Loiacono, Rv. 213704-01). E invero, già al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., il difensore può svolgere proprie indagini integrative, sin dal momento in cui riceve per iscritto l'incarico professionale, e ciò in ogni stato e grado del procedimento; a tali indagini istituzionalmente concorre, quando è necessario il possesso di specifiche competenze, il consulente tecnico che il professionista decida di associare alla difesa (art. 327-bis, comma 3, cod. proc. pen.), i cui pareri, ritualmente formulati, eventualmente confluiti nel fascicolo del difensore previsto dall'art. 391-octies cod. proc. pen., possono essere rappresentati al giudice anche nelle indagini preliminari, allorché il giudice stesso debba adottare una decisione con l'intervento della parte privata, o all'udienza preliminare (Sez. 1, n. 12691 del 11/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278905-01)». Inoltre, detta pronuncia specifica che «Il consulente tecnico è ammesso a svolgere indagini di sua iniziativa, e queste ultime hanno una latitudine potenziale pari a quella che potrebbe essere rimessa al perito, non essendovi ragione per escludere dal loro ambito conoscitivo particolari oggetti, e per non consentire, parimenti al consulente, l'esame della persona, della cosa o del luogo passibili di concorrente, ma futuro, accertamento peritale. Se la cosa o il luogo sono sotto sequestro, o non sono nella disponibilità della parte privata richiedente, l'autorità giudiziaria dovrà previamente autorizzare l'esame (e, se del caso, il previo accesso: v. art. 391-septies cod. proc. pen.) e, nel fare ciò, la stessa autorità dovrà ovviamente garantire la conservazione del loro stato, potendo pertanto impartire le prescrizioni necessarie, a norma dell'art. 233, comma 1-ter, cod. proc. pen., ma non potendo differire o impedire l'accertamento di parte per ragioni diverse da quelle intese a salvaguardare l'integrità dei beni coinvolti e la fruttuosità di eventuali successivi accertamenti in contraddittorio. L'autorizzazione del giudice sarà naturalmente necessaria, altresì, per permettere l'accesso del consulente tecnico in carcere, al fine di eseguire accertamenti sulla persona sottoposta alle indagini, che vi si trovi detenuta, e anche in questo caso il diniego, o la posticipazione, della relativa facoltà dovranno essere rigorosamente motivati, potendo essere giustificati solo da ragioni attinenti alla svolgimento delle indagini, alla sicurezza dell'esame, alla garanzia della sua reiterabilità o al rispetto della persona. In nessun caso sarà consentito sindacare, nell'esercizio del potere di autorizzazione all'accesso del consulente al carcere, le ragioni della effettiva necessità della consulenza extraperitale». [OSCURATO:PERSONA] a quo, nel pronunciarsi nei termini sopra indicati ha, quindi, fatto, corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento, mirando ad evitare, attraverso gli accertamenti tecnici richiesti dai consulenti di parte, una manomissione dei reperti tale da pregiudicare un successivo controllo giudiziale sull'operato del dott. [OSCURATO:PERSONA]. E ciò senza incorrere in alcuna abnormità i da consentire il sindacato in13.— questa sede. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 02179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris