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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 15023/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; 1(i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria depositata dal ricorrente il 21 luglio 2022; considerato che l'impugnazione si impernia sul postulato che, in epoca successiva alla definizione, con sentenza irrevocabile, del procedimento penale nell'ambito del quale è stata disposta la confisca della quale è chiesta la revoca parziale, l'indirizzo ermeneutico posto a fondamento di tale decisione sarebbe stato sottoposto a revisione, tanto da configurare un vero e proprio overruling, del quale dovrebbe, a questo punto, prendersi atto, a dispetto dell'intervenuto giudicato; che il ricorrente chiede, in via gradatamente subordinata, che siano investite le Sezioni unite ovvero che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa che consente, in caso di confisca per equivalente, l'estensione del provvedimento ablatorio, nei confronti di ciascun compartecipe, in misura pari all'intero valore confiscabile e non già al profitto individualmente percepito o, comunque, attribuibile; rilevato che il tema controverso è stato affrontato funditus dalla Corte di cassazione che, pronunziandosi, con la sentenza n. 31664 del 7 aprile 2016 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2015, nei suoi confronti, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, Io ha risolto in senso a lui sfavorevole, determinandosi nel senso dell'applicazione del principio solidaristico sancito dal massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, ti. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 239926 - 01); ritenuto che, come debitamente chiarito dal giudice dell'esecuzione, la successiva produzione della giurisprudenza di legittimità non ha smentito i principi enunciati dalla decisione adottata nel caso di specie che, anzi, sono stati successivamente a più riprese ribaditi (tra le sentenza massimate, cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886 - 01), e che la parallela affermazione del diverso filone ermeneutico (di cui è espressione, tra le altre, Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv.283828 - 01) che ammette la confisca dell'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, nel solo caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti, non può essere intesa alla stregua di ribaltamento del preesistente indirizzo, con il quale, tuttora, convive; che, in ogni caso, la formazione del giudicato sul punto de quo agitur, conseguente alla sopra menzionata pronunzia della Corte di cassazione, preclude in radice l'intervento del giudice dell'esecuzione, secondo quanto univocamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel sancire l'intangibilità della sentenza irrevocabile nel caso di mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma rimasta invariata, sopravvenienza che, anche qualora avallata dalle Sezioni Unite, non determina alcun effetto abrogativo della disposizione e, pertanto, non può in alcun modo essere assimilata alle ipotesi di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Bibo, Rv. 269759 - 01; Sez. 1, n. 20476 del 24/04/2014, Preziosi, Rv. 259919 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; 1(i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria depositata dal ricorrente il 21 luglio 2022; considerato che l'impugnazione si impernia sul postulato che, in epoca successiva alla definizione, con sentenza irrevocabile, del procedimento penale nell'ambito del quale è stata disposta la confisca della quale è chiesta la revoca parziale, l'indirizzo ermeneutico posto a fondamento di tale decisione sarebbe stato sottoposto a revisione, tanto da configurare un vero e proprio overruling, del quale dovrebbe, a questo punto, prendersi atto, a dispetto dell'intervenuto giudicato; che il ricorrente chiede, in via gradatamente subordinata, che siano investite le Sezioni unite ovvero che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa che consente, in caso di confisca per equivalente, l'estensione del provvedimento ablatorio, nei confronti di ciascun compartecipe, in misura pari all'intero valore confiscabile e non già al profitto individualmente percepito o, comunque, attribuibile; rilevato che il tema controverso è stato affrontato funditus dalla Corte di cassazione che, pronunziandosi, con la sentenza n. 31664 del 7 aprile 2016 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2015, nei suoi confronti, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, Io ha risolto in senso a lui sfavorevole, determinandosi nel senso dell'applicazione del principio solidaristico sancito dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, ti. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 239926 - 01); ritenuto che, come debitamente chiarito dal giudice dell'esecuzione, la successiva produzione della giurisprudenza di legittimità non ha smentito i principi enunciati dalla decisione adottata nel caso di specie che, anzi, sono stati successivamente a più riprese ribaditi (tra le sentenza massimate, cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886 - 01), e che la parallela affermazione del diverso filone ermeneutico (di cui è espressione, tra le altre, Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv.283828 - 01) che ammette la confisca dell'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, nel solo caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti, non può essere intesa alla stregua di ribaltamento del preesistente indirizzo, con il quale, tuttora, convive; che, in ogni caso, la formazione del giudicato sul punto de quo agitur, conseguente alla sopra menzionata pronunzia della Corte di cassazione, preclude in radice l'intervento del giudice dell'esecuzione, secondo quanto univocamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel sancire l'intangibilità della sentenza irrevocabile nel caso di mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma rimasta invariata, sopravvenienza che, anche qualora avallata dalle Sezioni Unite, non determina alcun effetto abrogativo della disposizione e, pertanto, non può in alcun modo essere assimilata alle ipotesi di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Bibo, Rv. 269759 - 01; Sez. 1, n. 20476 del 24/04/2014, Preziosi, Rv. 259919 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass