CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RELLI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1277/2023depositata il 25/10/2023.Numero registro generale 10315/2024Numero sezionale 4341/2025Numero di raccolta generale 8440/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1277/2023, depositata il25.10.2023, ha rigettato l’appello proposto dalla Società EuropeaImballaggi (S.E.I.) s.r.l. avverso la sentenza n. 395/2022 con cui ilTribunale di Salerno ha rigettato la domanda proposta dalla S.E.I. perottenere la declaratoria di illegittimità del decreto del 3 febbraio 2005, n.139118, con cui il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato ilcontributo pubblico concessole, ex art. 1, comma 2, D.L. n. 415/1992,conv. nella legge n. 488/1992, in via provvisoria, con decreto del 30giugno 1997, n. 36879, e, in via definitiva, con decreto del 21 dicembre2001, n. 108507.Il giudice d’appello ha ritenuto che l’appellante non avesse comprovato lasussistenza di fatti impeditivi della revoca del contributo pubblicoconcessole dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della conseguentepretesa restitutoria, non avendo prodotto documenti, né articolato mezziistruttori che potessero confutare la contestazione del compimento, daparte del suo amministratore, delle condotte criminose richiamate nelprovvedimento sanzionatorio e, segnatamente, di quelle consistite nel“predisporre ed utilizzare, al fine di assicurarsi le singole quote dicontributo, falsa documentazione attestante l’avvenuto pagamento deimacchinari, impianti ed attrezzature, del suolo aziendale e delle operemurarie; nel sottoscrivere, in qualità di legale rappresentante dellasocietà, dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate all’erogazionedel contributo, rivelatesi poi false; nel simulare operazioni di aumento delcapitale sociale comprovanti l’apparente disponibilità della società dirisorse finanziarie proprie a sostegno dell’investimento, fornendo edutilizzando falsa documentazione”.Numero registro generale 10315/2024Numero sezionale 4341/2025Numero di raccolta generale 8440/2026Data pubblicazione 03/04/2026Non avendo la S.E.I. dimostrato né di aver sostenuto le spese ammesse acontributo per l’acquisto degli impianti, dei macchinari e dell’opificioindustriale, nonché per l’adeguamento di tale compendio immobiliare edegli spazi circostanti, né, tanto meno, di aver apportato l’aumento dicapitale idoneo a sorreggere la programmata attività produttiva, ilMinistero non poteva non emanare il decreto di revoca di cui trattasi, peressere emersa, dopo la concessione definitiva delle agevolazionipubbliche, l’originaria inesistenza dei presupposti previsti dal D.M. n.527/1995 e dalle relative circolari esplicative per la loro erogazione.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.E.I.affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero delleImprese e del Made in Italy hanno resistito in giudizio con controricorso ela banca pure con memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1453 e 2697 c.c.Espone la ricorrente che per valutare la ragionevolezza – e dunque lalegittimità – dell’impugnata revoca, si deve far riferimento alla rilevanzadelle mancanze rispetto a quanto nascente dal finanziamento e dallastessa convenzione e, con riguardo all’intero rapporto, al principio diproporzionalità. Si tratta di un principio generale dell’ordinamento,valevole sia per i rapporti amministrativi che per quelli convenzionali e chenei profili pattizi trova il suo fondamento nell’art. 1455 (Importanzadell’inadempimento) cod. civ., che dispone che il contratto non può essererisolto se l’inadempimento abbia scarsa importanza in relazioneall’interesse dell’altra parte (principio che è, a sua volta, riflesso dellaregola generale della buona fede).Pertanto, la revoca di un tale rapporto amministrativo si può giustificaresolo se, a causa dei concreti fatti rilevati, il programma sia stato posto inNumero registro generale 10315/2024Numero sezionale 4341/2025Numero di raccolta generale 8440/2026Data pubblicazione 03/04/2026condizione di non poter più, oggettivamente, assicurare il soddisfacimentodegli interessi comuni di natura pubblica per l’amministrazione erogante,avuto riguardo agli obiettivi di interesse pubblico che avevano giustificatol’erogazione del contributo. Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente,essendo stati gli obiettivi di implementazione dell’attività imprenditoriale edi crescita occupazionale oggettivamente realizzati, secondo quantoriscontrato dalla commissione di verifica (e comunque sul punto non vi eramai stata contestazione), non può ritenersi, in considerazionedell’integrale realizzazione del progetto, che le irregolarità riscontratedall’amministrazione potessero essere considerate di peso tale da averecomunque per conseguenza il venir meno della preminente finalitàperseguita.In conclusione, ad avviso della ricorrente, i fatti contestati e posti afondamento della revoca del finanziamento non sono stati oggetto di unaragionevole e proporzionata ponderazione rispetto all’obiettivo pubblicoperseguito.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c.Espone la ricorrente che, alla luce della documentazione presente in atti, èstato accertato e verificato che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva completamenterealizzato il programma imprenditoriale finanziato (essendo statoaccertato soprattutto l’incremento occupazionale), così dimostrandosi lafallacia dell’accertamento dei finanzieri.La Corte d’Appello non aveva fatto corretta applicazione degli artt. 2727 e2729 c.c., essendo risultata apodittica e sbrigativa la valutazione dellecontroprove presuntive documentali allegati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., essendostata “sostanzialmente omessa la necessaria valutazione della loro portataprobatoria”.3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla strettaconnessione delle questioni trattare, sono inammissibili.Numero registro generale 10315/2024Numero sezionale 4341/2025Numero di raccolta generale 8440/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il giudice d’appello ha evidenziato che dagli accertamenti compiutinell’ambito del procedimento penale n. 5501/2002 RGNR – successiviall’erogazione del contributo – era emerso che il Ministero delle AttivitàProduttive e l’istituto di credito avevano ritenuto sussistenti i presuppostiper disporne l’erogazione dei contributi sulla base degli artifici e dei raggiriposti in essere dall’amministratore della società beneficiaria, che, inconcorso con terzi, tra cui dipendenti dello stesso Dicastero, avevasimulato gli acquisti degli impianti, dei macchinari e del compendioimmobiliare oggetto del programma di investimento, nonché l’incrementodel capitale sociale per ingenerare negli organi di controllo la falsarappresentazione dell’assolvimento delle obbligazioni funzionali allapercezione dei fondi destinati allo sviluppo dell’imprenditoria nelle areedepresse del territorio nazionale.Il giudice d’appello ha, altresì, osservato che l’appellante non avevadimostrato né di aver sostenuto le spese ammesse a contributo perl’acquisto degli impianti, dei macchinari e dell’opificio industriale, nonchéper l’adeguamento di tale compendio immobiliare e degli spazi circostanti,né, tanto meno, di aver apportato l’aumento di capitale idoneo asorreggere la programmata attività produttiva.La ricorrente non ha contestato le irregolarità ad essa contestate (vedipag. 15 del ricorso), ma ha dedotto che, avuto riguardo agli obiettivi dallastessa realizzati e quanto riscontrato dalla commissione di verifica, taliirregolarità, sulla base del principio di proporzionalità – che richiama ilprincipio della non scarsa importanza dell’inadempimento a norma dell’art.1455 c.c. – non sarebbero state tali da giustificare la revoca delcontributo.Va osservato che le sopra illustrate deduzioni della ricorrente siappalesano inammissibili, in primo luogo, perché dirette a sollecitare unadiversa ricostruzione del fatto rispetto a quello accertato dalla Corted’Appello, ovvero l’intervenuta integrale realizzazione del progettoNumero registro generale 10315/2024Numero sezionale 4341/2025Numero di raccolta generale 8440/2026Data pubblicazione 03/04/2026finanziato (mentre il giudice di secondo grado, come detto, ha messo inluce che la S.E.I. non aveva dimostrato di aver sostenuto le speseammesse a contributo per l’acquisto degli impianti, dei macchinari edell’opificio industriale, nonché per l’adeguamento di tale compendioimmobiliare e degli spazi circostanti). Inoltre, in ordine alla valutazionedella gravità delle irregolarità poste in essere dalla società in relazione alladecisione di revoca del contributo pubblico, la ricorrenteinammissibilmente censura un apprezzamento di fatto che è riservato algiudice di merito.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute daBanca [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché quellesostenute dal Ministero, che liquida in € 18.000,00 oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civle il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli