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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04369/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di MESSINA, con decreto in data 17/07/2025, rigettava l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Messina in data 13 febbraio 2024 che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S con obbligo di soggiorno.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla attualità della pericolosità e alla "non utilità dell'obbligo di soggiorno".

Il ricorso è inammissibile.

Non sono consentiti i motivi sul vizio della motivazione che costituiscono le censure mosse dal ricorso.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma Ole--4;n tALCA,L 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione den_sentenzà 'impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il ricorso si limita a non convenire con le motivate valutazioni dei giudici di merito sull'attualità della pericolosità, senza sviluppare alcuna specifica censura in diritto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di MESSINA, con decreto in data 17/07/2025, rigettava l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Messina in data 13 febbraio 2024 che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S con obbligo di soggiorno. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla attualità della pericolosità e alla "non utilità dell'obbligo di soggiorno". Il ricorso è inammissibile. Non sono consentiti i motivi sul vizio della motivazione che costituiscono le censure mosse dal ricorso. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma Ole--4;n tALCA,L 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione den_sentenzà 'impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso si limita a non convenire con le motivate valutazioni dei giudici di merito sull'attualità della pericolosità, senza sviluppare alcuna specifica censura in diritto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 04369/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris