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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36747/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale - il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo ad oggetto documenti attinenti la sua attività di noleggio con conducente adottato dal Giudice delle indagini preliminari di L'Aquila nel procedimento a suo carico per il reato continuato di cui agli artt. 480 c.p. e 19)comma 4 legge n. 241 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale desunto la sussistenza del fumus dei reati contestati sulla base di una valutazione illogica ed apodittica di circostanze fattuali invero neutre, omettendo peraltro di considerare che il Lepri, titolare di tre distinte licenze NCC, possa svolgere la propria attività anche ricorrendo alle prestazioni di autisti reclutati occasionalmente.

La ritenuta indisponibilità della rimessa di Oricola sarebbe invece frutto dell'arbitraria prevalenza attribuita alle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], laddove le stesse sarebbero smentite dalla documentazione prodotta dalla difesa comprovante l'esistenza di un contratto di comodato tra l'indagato e la società proprietaria della suddetta rimessa.

Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo con il quale si contesta la valenza indiziaria delle circostanze accertate in epoca indubbiamente successiva al momento in cui vennero concesse le licenze che si assumono false per aver l'indagato tratto in inganno il pubblico ufficiale sul possesso dei presupposti per il loro rilascio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Né è consentito aggirare il menzionato limite posto dalla legge processuale alla ricorribilità dei provvedimenti in materia cautelare reale evocando il vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p.; tale vizio, infatti, riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, laddove consentito (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 26840401).

3. Alla luce di questi consolidati principi deve allora rilevarsi che quelle svolte dal ricorrente sono tutte censure tese ad evidenziare lacune o illogicità del ragionamento probatorio sviluppato dal provvedimento impugnato, il quale ha ampiamente motivato sulla sussistenza del fumus del reato contestato.

Ed infatti le obiezioni difensive sollevate con entrambi i motivi si riducono alla critica proprio del percorso argomentativo sviluppato dai giudici del riesame ed alla valutazione sull'attendibilità della teste Tozzi.

Obiezioni che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge, ma, per l'appunto, si limitano, a tutto concedere, a censurare la tenuta logica dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, vizio, come detto, indeducibile in questa sede nell'incidente cautelare reale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale - il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo ad oggetto documenti attinenti la sua attività di noleggio con conducente adottato dal Giudice delle indagini preliminari di L'Aquila nel procedimento a suo carico per il reato continuato di cui agli artt. 480 c.p. e 19)comma 4 legge n. 241 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale desunto la sussistenza del fumus dei reati contestati sulla base di una valutazione illogica ed apodittica di circostanze fattuali invero neutre, omettendo peraltro di considerare che il Lepri, titolare di tre distinte licenze NCC, possa svolgere la propria attività anche ricorrendo alle prestazioni di autisti reclutati occasionalmente. La ritenuta indisponibilità della rimessa di Oricola sarebbe invece frutto dell'arbitraria prevalenza attribuita alle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], laddove le stesse sarebbero smentite dalla documentazione prodotta dalla difesa comprovante l'esistenza di un contratto di comodato tra l'indagato e la società proprietaria della suddetta rimessa. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo con il quale si contesta la valenza indiziaria delle circostanze accertate in epoca indubbiamente successiva al momento in cui vennero concesse le licenze che si assumono false per aver l'indagato tratto in inganno il pubblico ufficiale sul possesso dei presupposti per il loro rilascio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Né è consentito aggirare il menzionato limite posto dalla legge processuale alla ricorribilità dei provvedimenti in materia cautelare reale evocando il vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p.; tale vizio, infatti, riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, laddove consentito (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 26840401). 3. Alla luce di questi consolidati principi deve allora rilevarsi che quelle svolte dal ricorrente sono tutte censure tese ad evidenziare lacune o illogicità del ragionamento probatorio sviluppato dal provvedimento impugnato, il quale ha ampiamente motivato sulla sussistenza del fumus del reato contestato. Ed infatti le obiezioni difensive sollevate con entrambi i motivi si riducono alla critica proprio del percorso argomentativo sviluppato dai giudici del riesame ed alla valutazione sull'attendibilità della teste Tozzi. Obiezioni che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge, ma, per l'appunto, si limitano, a tutto concedere, a censurare la tenuta logica dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, vizio, come detto, indeducibile in questa sede nell'incidente cautelare reale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Decreto Cassazione n. 36747/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris