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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1975

Cassazione n. 26218/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pro- nunciata dal Tribunale di Modena in data 24 luglio 2023 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

In data 27 febbraio 2025, è pervenuta, istanza di trattazione orale da parte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che deve essere disattesa trattandosi di proce- dimento ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Ritenuto che i motivi sollevati (Nullità della sentenza per violazione degli artt. 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. così come mo- dificato per effetto della riforma Cartabia) non sono consentiti in sede di legitti- mità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va- gliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pp. 2-4 sent. app.); Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della puni- bilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., sicché la valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della moti- vazione postavi a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pro- nunciata dal Tribunale di Modena in data 24 luglio 2023 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. In data 27 febbraio 2025, è pervenuta, istanza di trattazione orale da parte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che deve essere disattesa trattandosi di proce- dimento ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto che i motivi sollevati (Nullità della sentenza per violazione degli artt. 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. così come mo- dificato per effetto della riforma Cartabia) non sono consentiti in sede di legitti- mità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va- gliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pp. 2-4 sent. app.); Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della puni- bilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., sicché la valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della moti- vazione postavi a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 26218/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris