CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].=0, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità; il difensore di parte civile ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e depositando nota spese; iI difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bologna ha confermato a condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e An e!ica [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Tribunale di Parma, in data 17 maggio 2019, alle pene ritenute di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali gravi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine alle adottate statuizioni in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con distinti ricorsi, denunciando i vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità dei testi a discarico e motivazione apparente circa la valutazione di attendibilità della parte lesa. La motivazione sarebbe carente e, comunque, contraddittoria posto che risponde al motivo di appello sul punto del contributo dichiarativo offerto dai testi introdotti dalla difesa da parte dei primo giudice (che non li ha uosteati credibili perché tutti facenti parte dello stesso "gruppetto" cui appartenevano gli imputati, a cui erano legati da rapporti amicali) assumendo soltanto che si tratta di dichiarazioni non idonee ad avversare l'assunto accusatorio (pag. 7 della sentenza di appello) perché, comunque, confermano la presenza degli appellanti nel locale al momento del fatto e l'avvenuta violenza fisica ai danni della parte lesa. Osserva il ricorrente che i tentmcni di cui si discute non sarcierio stati indicati da Asta, ma introdotti dalle altre difese e che, peraltro, una volta escussi su specifiche domande, avrebbero escluso di avere avuto rapporti di amicizia con Asta. Quanto all'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale si limiterebbe a condividere la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con critiche specifiche sul punto devolute con il gravame. 2.2. Con il secondo motivo Asta denuncia vizio di motivazione in reia _i-2 ai trattamento sanzionatorio (pena irrogata pari ad anni quattro mesi otto di reclusione). La pena si discosta, a parere del ricorrente, dal minimo edittale nonostante la richiesta di contenimento al minimo del trattamento sanzionatorio La motivazione, poi, sarebbe omessa anche in relazione allo specifico motivo di doglianza relativo all'aumento per la recidiva, tenuto conto che non è sufficiente il mero richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado, avversata da espressa dodlianza sul punto. 3.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] devolve sei vizi. 3.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. Premessi i principi generali, fissati dalla giurisprudenza ci legittimità in tema di concorso morale, si esclude che, nel caso di specie, la Corte territoriale il abbia adeguatamente considerati perché avrebbe valutato la sussistenza degli elementi di diritto richiesti e x art. 110 sud. pen.3.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata acquisizione di otto rilievi fotografici, aventi data certa (prova sopravvenuta), nonché alla mancata ammissione della ricognizione di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 213 cod. proc. pen., come chiesto con l'atto di appello e con memorie a sostegno dell'istanza di rinnovazione Si tratterebbe di rinnovazione istruttoria non ammessa in assenza di motivazione, a fronte di prova decisiva, in quanto diretta a sostenere l'esistenza di un errore di persona nell'individuazione della ragazza presente all'accaduto. 3.3.Con il terzo motivo di denuncia inosservanza e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., vizio di travisamento "dei fatti" e contraddittorietà della motivazione. Si riportano stralci delle deposizioni dei testi che, secondo ia te, avrebbero avversato la deposizione della parte civile, comunque non confermando la certa identificazione personale della odierna ricorrente, diversamente da quanto reputato dai giudici di merito. In particolare, si osserva che: -mai Faranda aveva riconosciuto nelle foto mostrategii ali epoca„ tra cui era compresa anche quella raffigurante la [OSCURATO:PERSONA], la ragazza che lo aveva colpito, indicata, peraltro, come ragazza bruna, mentre nella foto era raffiguyata come bionda; -il teste Barchi non era presente sul posto e aveva reso dichiarazioni de relato e contraddittorie; -il riconoscimento effettuato da Faranda in dibattimento, previa visione dello stesso album fotografico visionato all'epoca delle indagini, a quattro anni dai fatto non sarebbe avvenuto senza esitazione come indicato dalla Corte d'appello, ma anzi era stato incerto e contraddittorio; -i testi Ricci, Angheleddu, Baruffini non avevano riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA]; -Percudiani e Nasca, escussi come testi, avevano esposto che vi erano state pressioni, da parte dell'ispettore di polizia che aveva loro sottoposto in visione le foto, a far riconoscere la ragazza come quella che aveva partecipato al pestaggio. 3.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e mancata assunzione di prova decisiva. In presenza deiVevirlenziate contraddizioni e lacune probatorie, la Corte territoriale avrebbe dovuto ammettere la ricognizione secondo i canoni di cui all'art. 213 cod. proc. pen., nonché acquisendo le fotografie come prove assolutamente necessarie, risultando l'avvenuto riconoscimento durante le indagini preliminari mai effettuato dalla vittima e, comunque, avvenuto senza ie cautele di cui agli artt. 213 e sgg. cod. proc. pen.3.5.Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in presenza di un dubbio sull'identificazione dell'odierna imputata, avendo la parte lesa riconosciuto come responsabile dell'incitamento una ragazza mora, mentre la imputata è sempre stata bionda. 3.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione o,rc della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la ricostruzione dei testi, in ogni caso, la pa -tecipazione di una ragazza mora (persona diversa dalla ricorrente, che è bionda) comunque si sarebbe limitata ad incitare e il suo coinvolgimento sarebbe stato dovuto alla stessa vittima: dunque la pena si sarebbe dovuta graduare anche concedendo ie circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4.1.La parte civile ha fatto pervenire, in data 24 gennaio 2022, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'inammissibilità o comunque I rigetto dei ricorsi, allegando memoria difensiva e nota spese (con la quale chiede la liquidazione dell'importo di euro 3.470,00). 4.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 28 gennaio 2022, memoria di replica con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA] propone censure infondate. 1.1.I1 primo motivo è infondato. Va in primo luogo, rilevato che, nei complesso, la censura ins.ste oer una rilettura degli elementi di prova e per la sollecitazione dell'assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria, operazioni non consentite in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 dei 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).In secondo luogo, si osserva che la ricostruzione delle circostanze e modalità della condotta, pur alla stregua del narrato di testimoni introdotti dalla difesa di altri coimputati, con ragionamento non manifestamente illogico, è stata tratta dalla Corte territoriale, a fronte dei motivi di appello devolut anche da Asta e a prescindere dalle deposizioni dei testi a discarico introdotti da altre difese, dal complesso della prova dichiarativa a carico. Da questa la Ccrte territoriale, con ragionamento completo e non manifestamente illogico, ha tratto la partecipazione alla condotta da parte di Asta, mediante esecuzione fisica, con calci e pugni nei confronti della parte lesa, riconosciuto anche da testimoni (Baruffini, Percudani e Ricci) in sede di individuazione fotografica, oltre che raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie della parte lesa. Quanto, infine, all'attendibilità della persona offesa, si osserva che la Corte territoriale ha reso motivazione esauriente, senza limitarsi a recepire il contenuto della sentenza di primo grado, comunque confrontandosi con le censure prospettate con il gravame. Del resto, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso ai vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262941). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Quanto all'entità della pena irrogata, si osserva che la censura attinge un giudizio discrezionale del giudice del merito„ nella specie espletato senza alcun arbitrio e con motivazione completa, con la quale, anzi, si é, in più punti della sentenza di secondo grado, valorizzata la particolare gravità della condotta, l'entità delle lesioni riportate dalla vittima, ma soprattutto l'intensità del dolo mostrato da Astra, consistito nell'aver continuato il pestaggio ai danni della persona offesa anche dopo che questa, ripresa conoscenza una prima volta, rialzatasi da terra, veniva nuovamente colpita con calci e pugni, oltre che nell'averla colpita con un primo colpo, violento, inaspettato direttamente al volto. In ordine all'aumento irrogato, per effetto della recidiva, si osserva che dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta alcuna specifica censura sui punto devoluta con il gravame che non sia stata, puntualmente, esaminata dalla Corte territoriale. 2.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1.11 primo motivo è generico, dunque inammissibile. Invero, si richiamano in via generale, corretti e noti principi di diritto in tema di concorso morale di persona nel reato, senza tuttavia specificamente indicare in quale parte del provvedimento censurato il giudice di merito se ne sia discostato e perché. Peraltro la censura si incentra sulla carenza di motivazione in tema di concorso morale, trascurando che, secondo la ricostruzione dei fatti che si ricava dai convergenti provvedimenti di merito, la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al pestaggio anche colpendo la vittima con il tacco della scarpa quindi a titolo anche di concorso materiale, oltre che morale attraverso l'incoraggiamento all'azione dei concorrenti, ratio decidendi con la quale il r corso non si confronta in alcuna parte (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ()ve siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti : tra le altre, Sez. 3, ord. n. 30021 dei 14/07/2011, F., Rv. 250972). 2.2. Il secondo motivo e quarto motivo sono infondati. Invero è noto che, nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014). Atteso che l'esercizio di un simile potere è affidato all'apprezzamento del giudice di appello„ restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che a fronte di una motivazione che dà conto, in modo univoco, del della completezza dell'istruttoria svolta e, dunque, della non impossibilità di decidere alla stregua delle acquisizioni, alcun rilievo può assumere la critica difensiva. Del resto appare priva di censure la motivazione dei giudici di merito, se si tiene conto che, comunque, la Corte territoriale ha sottolineato corno ai finl dell'individuazione dell'imputata, sia stato considerato decisivo (cfr. pag. 6 della sentenza) l'apporto dichiarativo del teste Barchi che ha riferito delle attività di ricerca in rete, svolte immediatamente dopo il pestaggio, attraverso i soda/ net- work e che, già in quel momento, aveva condotto all'identificazione del denunciante della [OSCURATO:PERSONA] come partecipe dell'accaduto, oltre alla successiva attività di identificazione della ragazza da parte degli altri testi, a mezzo di riconoscimento fotografico. La prova documentale introdotta a discarico appare. : dunque, non necessaria ai fini della decisione, nel senso prDspettato in base ai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità sin qui delineati, come evidentemente ritenuto dalla Corte territoriale. 2.3.11 terzo motivo è inammissibile.Si tratta di censura integralmente versata in fatto, che attinge il giudizio di attendibilità della prova dichiarativa e che, comunque, invita alla rilettura di una serie di elementi di prova, alcune delle quali indicate, peraltro, solo per stralcio, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, va sottolineato come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. oen., ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non sia consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; conf. n. 27429 del 2006 Rv. 234559; n. 39048 dei 2007, Rv. 238215) mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza. 2.5.11 quinto motivo è inammissibile in quanto diretto ad accreditare la diversa versione, sostenuta dalla difesa, della incertezza sull'identificazione della [OSCURATO:PERSONA] come partecipe al fatto, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica che si presenta immune da censure di ogni tipo in ordine all'identificazione della donna, pur a fronte di specifico motivo di appello devoluto sul punto. 2.6. Il sesto motivo è inammissibile. Il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice oi merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena, su un ragionamento sufficientemente articolato e non manifestamente illogico, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'entità delle lesioni accertate. Quindi alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile. Dei pari è inammissibile il motivo proposto circa il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., posto che il giudice di merito non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01 Sez. 7 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). 3.Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alle spese di costituzione nel presente giudizio, sostenute dalla parte civile, che si iiquidano secondo la nota depositata, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legi