Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:805
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑118/09
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]- und Disziplinarkommission)
«Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 CE — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Avvocato — Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione
(Art. 234 CE)
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Nozione di «diploma»
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19; direttiva del Consiglio 89/48)
3.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Prova attitudinale
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19; direttiva del Consiglio 89/48)
1.
Per valutare se un organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, questione
che appartiene unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale
dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento,
il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. A tal riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA]- und Disziplinarkommission
(commissione superiore disciplinare degli avvocati in Austria) della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta
tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.
(v. punti 22, 23)
2.
Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato
membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva
2001/19, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento
di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro,
a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo
Stato, alla professione regolamentata di avvocato che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione
ad essere ammesso alla prova attitudinale.
Difatti, una siffatta persona è certo titolare di un «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.
In particolare, il titolo ottenuto in un altro Stato membro di cui si avvale il relativo possessore attesta l'acquisizione
da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita nello Stato membro ospitante. Pertanto,
sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della
direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d’istruzione
dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo, ciò non è vero nel caso del titolo di cui trattasi. Inoltre, la circostanza
che detto titolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita nell'altro Stato membro è priva di rilevanza
a questo riguardo, dal momento che l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di
studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro ospitante.
(v. punti 32-36, dispositivo 1)
3.
La direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso
che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino al possessore di un titolo rilasciato in detto
Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente
rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti
detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente
vi esercitava, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato, in mancanza
della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro ospitante.
(v. punti 36, 41, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 dicembre 2010 (
*
)
«Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 CE – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 89/48/CEE – Avvocato – Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»
Nel procedimento C‑118/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA]-
und Disziplinarkommission (Austria), con decisione 16 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2009, nella causa
promossa da
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], abogado, dal medesimo;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo greco, dalle sig.re E. Skandalou e S. Vodina, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. López‑[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Hermes e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48 modificata»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’[OSCURATO:PERSONA] (commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]) in
merito al rifiuto opposto dal presidente di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio
della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
Ai termini dell’art. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 modificata:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure
di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo
di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata
in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità
(…).
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi,
certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione
acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente
e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione
ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in
questione;
(…)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità
competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una
professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione
richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i
dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato
membro d’origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza
è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere
la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova
attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
(…)».
4
L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 modificata così prevede:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di
un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa
professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (…)».
5
L’art. 4, nn. 1 e 2, di detta direttiva dispone quanto segue:
«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere
a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle
contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
– quando, nel caso di cui all’articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una
o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine
o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro
ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
(…)
Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una
prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale
non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento
e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una
prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle
quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dell’attività. (…)
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».
La normativa nazionale
6
Il capitolo 3 della legge federale sulla libera circolazione di servizi e sullo stabilimento di avvocati europei in Austria
(Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten in Österreich,
BGBl. I, 27/2000, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 59/2004; in prosieguo: l’«EuRAG») contiene, inter alia, gli artt. 24‑29
di tale legge. L’art. 24 dell’EuRAG sancisce quanto segue:
«1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (...) che abbiano ottenuto un diploma da cui risulti che il titolare dispone
dei requisiti professionali necessari per l’accesso immediato ad una delle professioni elencate nell’allegato alla presente
legge devono essere iscritti, su domanda, nell’albo degli avvocati (...) qualora abbiano sostenuto con successo una prova
attitudinale.
2. Costituiscono diplomi ai sensi del n. 1 i diplomi, i certificati o gli altri titoli ai sensi della direttiva [89/48] (…)».
7
L’art. 25 dell’EuRAG ha il seguente tenore:
«La prova attitudinale è un esame nazionale riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del candidato e diretto
a valutare la sua capacità ad esercitare la professione forense in Austria. La prova attitudinale deve tener conto del fatto
che il candidato dispone, in uno Stato membro dell’Unione europea, di una qualifica professionale per l’esercizio della professione
forense».
8
L’art. 27 dell’EuRAG così prevede:
«Sull’ammissione alla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il presidente della commissione d’esame, di concerto
con l’ordine degli avvocati presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA] entro quattro mesi dalla presentazione di tutti i documenti
da parte del candidato medesimo».
9
L’art. 29 dell’EuRAG dispone quanto segue:
«Il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati competente ai sensi dell’art. 26, deve accordare
al candidato che ne faccia domanda una dispensa dalle prove nelle materie per le quali questi dimostri che, nel corso della
sua precedente formazione o attività professionale, ha acquisito le conoscenze di diritto sostanziale e procedurale austriaco
necessarie per l’esercizio della professione forense in Austria».
10
L’art. 1 del regolamento sulla professione forense (Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 96/1868, nella versione pubblicata nel BGBl. I,
128/2004; in prosieguo: la «RAO») è così redatto:
«1. Per l’esercizio della professione forense [in Austria] non occorre una nomina da parte dell’autorità ma solo la prova
del soddisfacimento dei seguenti requisiti e dell’iscrizione all’albo degli avvocati (...).
2. Tali requisiti sono:
(…)
d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;
e) il superamento dell’esame di avvocato;
(…)».
11
In forza dell’art. 2, n. 2, della RAO, il tirocinio deve avere durata pari a cinque anni, di cui almeno 9 mesi presso un giudice
o un pubblico ministero e almeno tre anni presso un avvocato che eserciti in Austria.
Causa principale e questioni pregiudiziali
12
Il 25 novembre 2002 il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino austriaco, conseguiva presso l’Università di [OSCURATO:PERSONA] (Austria) il titolo di «Magister
der Rechtswissenschaften», ossia un diploma che sancisce un ciclo di studi universitari in giurisprudenza di durata pari ad
almeno otto semestri.
13
Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l’equivalenza del titolo di
«Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università
di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall’ordinamento
interno spagnolo.
14
Il 14 marzo 2005 l’ordine degli avvocati di Madrid, avendo rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deteneva il titolo di «Licenciado en
Derecho», lo autorizzava ad avvalersi del titolo di «abogado».
15
Il 5 aprile 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Rechtsanwaltsprüfungskommission presso l’[OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione
a sostenere la prova attitudinale alla professione forense. Al contempo, il medesimo presentava domanda di dispensa ex art. 29
dell’EuRAG per tutte le materie oggetto della prova attitudinale.
16
Con decisione 11 agosto 2005 il presidente della Rechtsanwaltsprüfungskommission respingeva, in base all’art. 27 dell’EuRAG,
la domanda di autorizzazione a sostenere la prova attitudinale. All’epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] esercitava la professione di avvocato
in Spagna. Questi interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]- und Disziplinarkommission (commissione
superiore disciplinare degli avvocati; in prosieguo: l’«OBDK»).
17
Con decisione 31 gennaio 2006 l’OBDK respingeva le richieste del richiedente. Tale commissione si è fondata, in primo luogo,
sul fatto che, in Spagna, a differenza di quanto prescritto dalla normativa applicabile in Austria, non è necessario effettuare
un tirocinio per esercitare la professione di avvocato. L’OBDK ne ha concluso che la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obiettivo
di aggirare l’obbligo di tirocinio di cinque anni richiesto da tale normativa.
18
In secondo luogo, a giudizio dell’OBDK il titolo di «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi
a sostenere la prova attitudinale, in conformità del capitolo 3 dell’EuRAG. A tale proposito, l’art. 1, lett. a), secondo
trattino, della direttiva 89/48 modificata distinguerebbe tra il fatto di seguire con successo un ciclo di studi post-secondari
di durata minima di tre anni e la formazione professionale richiesta oltre a tale ciclo di studi. Ciò premesso, si dovrebbe
ritenere che la prova attitudinale richiesta dall’EuRAG sia un esame destinato esclusivamente a valutare le conoscenze professionali
del richiedente. Ad avviso dell’OBDK, dato che non dispone di alcuna conoscenza professionale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere
ammesso a sostenere la prova attitudinale. Infine, la concomitanza tra la domanda dell’autorizzazione a sostenere la prova
attitudinale e la richiesta di dispensa mirerebbe, in realtà, ad aggirare intenzionalmente la normativa austriaca.
19
Con sentenza 13 marzo 2008, su ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) annullava
la suddetta decisione di rigetto rilevando, segnatamente, il difetto di elementi che evidenziassero un abuso da parte del
richiedente. Di conseguenza, l’OBDK deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l’ammissione
alla prova attitudinale per la professione di avvocato.
20
Ciò premesso, l’OBDK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva 89/48/(...) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante
decisione in tal senso, il titolo accademico di “Magister der Rechtswissenschaften”,
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l’Educazione e la Scienza [spagnolo], in seguito
al superamento di esami integrativi presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione
inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo – equivalente al titolo austriaco – di “Licenciado en Derecho”;
c) abbia ottenuto, con l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati di Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale
di “abogado” e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna, prima della presentazione della domanda,
per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se sia compatibile con la direttiva 89/48/(…) l’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di
un diploma in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di “Licenciado en Derecho”,
ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola nel corso di un periodo di tempo inferiore
a tre anni, non siano sufficienti ai fini dell’ammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1,
dell’EuRAG, in mancanza di prova dell’esperienza pratica richiesta dal diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), anche
qualora il richiedente sia abilitato in Spagna all’esercizio della professione di “abogado”, senza un’equivalente obbligo
di esperienza pratica, e ivi abbia esercitato tale professione per tre settimane prima della presentazione della domanda e,
rispetto alla data della decisione di primo grado, per un periodo pari, al massimo, a cinque mesi».
Sulla competenza della Corte
21
In via preliminare si deve verificare se l’OBDK sia una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e se, di conseguenza, la Corte
sia competente a pronunciarsi sulle questioni ad essa sottoposte da detta commissione.
22
Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del rinvio possegga le
caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione che appartiene unicamente al diritto dell’Unione,
la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà
della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che
sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C‑54/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4961, punto 23;
31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4609, punto 29, nonché 14 giugno 2007, causa C‑246/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4673,
punto 16).
23
Orbene, l’OBDK, della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo
52 delle sue conclusioni, tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.
24
La Corte è pertanto competente a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova
attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48
modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento
di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro,
a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo
Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta
di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
26
Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce
la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore previsto da tale direttiva (v.,
in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C‑286/06, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8025, punto 53).
27
Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l’art. 3, primo comma, lett. a), di quest’ultima
riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una
professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro
(v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).
28
Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell’art. 1,
lett. a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.
29
Riguardo alla condizione di cui all’art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella
causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑415), la
Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli
fatti valere da una persona che aveva chiesto l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali
titoli era stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente,
italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal
sig. [OSCURATO:PERSONA], dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni
normative, rispettivamente austriache e spagnole.
30
Per quanto concerne il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata, si deve
necessariamente rilevare che una persona quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata
sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all’origine di tale sentenza, soddisfa
la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima
di tre anni in un’università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall’Università
di [OSCURATO:PERSONA] all’interessato.
31
Per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato
di omologazione redatto dal Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall’iscrizione del sig. [OSCURATO:PERSONA]
all’ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest’ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere
ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).
32
Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all’origine della
citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione
spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui
si avvale il sig. [OSCURATO:PERSONA] attesta l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella
conseguita in Austria.
33
Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai
sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema
d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale.
34
Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è
priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che
il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
35
Pertanto, una persona quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è senz’altro titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva
89/48 modificata.
36
Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova
attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48
modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento
di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro,
a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo
Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta
di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
Sulla seconda questione
37
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 89/48 modificata debba essere interpretata
nel senso che essa osti a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in
una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale di ammissione
alla professione forense in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa dello Stato membro
medesimo.
38
In quanto titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, una persona, quale il
sig. [OSCURATO:PERSONA], beneficia, conformemente all’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, dell’accesso alla professione
regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante.
39
Tuttavia, trattandosi di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale
la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività,
l’art. 3 della direttiva 89/48 modificata non osta, in applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), di questa, a che lo Stato
membro ospitante esiga che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente
se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto
o in parte, la differenza sostanziale di cui al primo comma di quest’ultima disposizione.
40
Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale che ha specificamente
lo scopo di consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro, quest’ultimo
non può, in forza dell’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, negare ad una persona che si trovi in una situazione come
quella del ricorrente nella causa principale l’autorizzazione a sostenere siffatta prova in ragione del fatto che questi non
abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro.
41
Di conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che la direttiva 89/48 modificata deve essere interpretata nel
senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una
situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso
alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato
membro.
Sulle spese
42
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato
membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte
valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari
di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare
di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata
di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso
alla prova attitudinale.
2)
La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità
competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente
nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza
della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.