CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 dicembre 2022
Cassazione n. 22547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Palmi, in data 9 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2013 e del Tribunale di Ferrara, in data 11 giugno 2013, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2013. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato dette sentenze, ha osservato che il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto con la prima sentenza dovesse essfeerevocato ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., mentre quello di cui alla seconda sentenza ai sensi sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principio espresso da Cass. Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo (Rv. 264381), che ha espressamente richiamato.• 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Granieri, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la lettura del provvedimento di cognizione data dal giudice dell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito di cause ostative alla revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., è stata erronea e parziale; la circostanza, infatti, è stata dedotta dalla lettura esclusivamente dal contenuto del certificato del casellario giudiziale e «sulla scorta delle motivazioni rese nella sentenza dell'Il giugno 2013, emessa dal Tribunale di Ferrara», laddove invece la giurisprudenza di legittimità pone in capo al giudice dell'esecuzione un preciso onere di acquisizione del fascicolo processuale, poiché la conoscenza della condanna ben potrebbe risultare da altri atti in esso contenuti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 29 dicembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il ricorrente lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell'esecuzione della conoscenza, da parte del Tribunale di Ferrara che ha pronunciato la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], della precedente sentenza resa il 9.5.2013 dal Tribunale di Palmi, invocando il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice 'dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832). E stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante in senso ostativo alla possibilità di revognè quello non+lél3-i ra astratta conoscibilità della causa ostativa, bensi .1)ei-Ln -alte conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.). Nel caso di specie, il giudice ha adempiuto all'onere che gli incombeva, rilevando il dato oggettivo che, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la pronuncia del Tribunale di Palmi non era ancora passata in giudicato e che, dunque, non era ipotizzabile che il Tribunale di Ferrara potesse prenderne conoscenza mediante l'esame del certificato penale. A fronte di tanto, il ricorso è aspecifico, non avendo il ricorrente allegato alcun elemento documentale dal quale desumere che il Tribunale di Ferrara avesse potuto prendere altrimenti conoscenza del precedente che, come già detto, non poteva risultare dal certificato penale preso in esame all'epoca della decisione. Si rivela pertinente, in proposito, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva» (così in motivazione di Cass. Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330). Tale arresto, invero, si riferisce all'ipotesi in cui il ricorrente - come nel caso che ci occupa - lamenti esclusivamente la violazione di un obbligo procedurale, vale a dire l'omessa formale acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (per poter valutare se le cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena fossero documentalmente note al giudice della cognizione), senza allegare che quel giudice conoscesse le cause ostative e, ciò nondimeno, abbia concesso il beneficio con la conseguente illegittimità della revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, ovvero senza dedurre il vizio di mancanza di motivazione sul punto in esame, o ancora quello di travisamento della prova documentale, contenuta nel fascicolo del giudizio di merito, che attestasse la conoscenza da parte di quel giudice delle cause ostative. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.