CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2023
Cassazione n. 20163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10877/2023R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Volla (NA), alla Via P. Nenni n.°32, presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale ̀ rappresentata e difesa; il difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366, comma 4, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di [OSCURATO:TELEFONO] -pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- tributi r.g. n.10877/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.607/08/2023della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 1 7 gennaio 2023 e notificatail 16 marzo 2023; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entratericorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.607/08/2023 d ella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , depositata il 17 gennaio 2023 e notificata il 16 marzo 2023 , che ha accoltol’appello della contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2014; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. c on il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, q uanto statuito dai giudici non trova nessun supporto motivazionale, limitandosi gli stessi giudici ad una semplice affermazione e convinzione senza esplicitare l’iter logico giuridico adottato per pervenire alla decisione adottata; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, co.6, e 12 , co.7, l. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per la ritenuta mancanza del contraddittorio preventivo; r.g. n.10877/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti; l’accertamento dell’Ufficio trae origine dal rilievo, a seguito dell’attivit̀ di liquidazione della dichiarazione, dell’appostazione al rigo RE19 del [OSCURATO:PERSONA]/2015 di “Altre spese documentate”, il cui importo complessivo risultava pari a circa il 53 per cento dei ricavi dichiarati; nello specifico, la contribuente aveva contabilizzato fatture emesse dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui era socia al 50 per cento, per un ammontare pari ad € 58.198,00, con IVA per € 12.803,64, che non risultavano saldate e che recavano una descrizione generica delle prestazioni ricevute, in assenza di documentazione attestante i rapporti intercorsi con la societ̀ emittente; inoltre, la contribuente aveva contabilizzato costi per € 9.600,00, con IVA per € 2.112,00, sulla base di fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. -in liquidazione, della quale pure era socia al 50 per cento, che recavano una descrizione generica delle prestazioni ricevute il giudice di primo grado aveva analiticamente esaminato i rilievi dell’ufficio, rilevando la genericit̀ delle fatture, l’impossibilit̀ di tracciare i pagamenti avvenuti in contanti, i contrasti tra gli esborsi e le indicazioni contenute nei bilanci societari; dalla lettura del primo motivo di ricorso , si evince che esso attiene essenzialmente alla ripresa dei costi relativi alle fatture emesse dall’Asd il [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente ̀ socia al 50 per cento; con tale motivo , dunque, l’Ufficio non ha inteso censurare la statuizione con cui la C.g.t. ha affermato che sono stati depositati dalla contribuente i contratti di locazione stipulati per l’uso dello studio e consultando le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la descrizione non risulta affatto generica ma riferita a questa specifica tipologia di prestazione. In definitiva in base alla descrizione non vi ̀ r.g. n.10877/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vizio di mancata “documentazione esplicativa dei costi” per queste fatture e quindi la deducibilit̀ dei relativi costi risulta corretta ; con riferimento allefatture emesse dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel riformare la sentenza dei primi giudici, la C.g.t. di II grado si limita ad elencare la documentazione prodotta dalla contribuente, senza chiarire in che modo essa sia rilevante quale prova dell’effettivit̀ ed inerenza dei costi portati nelle fatture contestate; rileva, infatti, la C.t.g. che nel presente giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, al fine di rendere esplicativa la deducibilit̀ dei costi e di ricostruire la tipologia delle fatture ricevute e contestate: n. 10 fatture del 2014, il proprio Registro incassi e pagamenti, il Mastro fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. nonch́ il [OSCURATO:PERSONA] delle fatture emesse dalla medesima societ̀ con i codici di attivit ̀ 631111 e 829999, il suo Registro delle note di credito, i contratti di locazione stipulati per l’ufficio, copia dei bonifici effettuati nel 2014 ed estratto conto corrente 2014, Bilancio ASD [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’anno 2014, [OSCURATO:PERSONA] conto “Ecodata di [OSCURATO:PERSONA]”. Si tratta di un’ampia documentazione contabile che consente una verifica esaustiva della natura delle prestazioni eseguite e dalla quale emerge che la deduzione dei costi ̀ stata effettuata in maniera adeguata e congruente. In particolare, anche per le fatture in contanti, contestate dall’Agenzia, trattasi di pagamenti mensili e comunque relativi all’utilizzo dello studio attrezzato, regolato in tal modo trattandosi di importi inferiori ai 1.000,00 Euro e quindi consentiti nel 2014 ; dunque, la motivazionesulle fatture della ASD [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per le quali non vi è alcuna ulteriore specificazione, si palesa nel suo complesso meramente apparente, assertiva ed inidonea a descrivere il processo cognitivo attraverso il quale si perviene alla decisione adottata; r.g. n.10877/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo, invece, l’Ufficio si duole dellastatuizione resa dal giudice tributario d’appello circa gli effetti della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento; sul punto, questa Corte ha già chiarito che un generalizzato obbligo di contraddittorio e il conseguente onere della prova di resistenza a carico del contribuente si pone solo per i tributi armonizzati, in quanto per le imposte dirette non sussiste un obbligo di tale tipo (Cass. S.U. n. 24823/2015); la C.g.t. di II grado non fa corretta applicazione del principio summenzionato, affermando la sussistenza , senza distinzioni, di un generale obbligo di contraddittorio preventivo, salva la cd. prova di resistenza, per la quale, secondo, il giudice di appello, lacontribuente aveva prodotto un’ampia documentazione contabile dalla quale emergeva che la deduzione dei costi ̀ stata effettuata in maniera adeguata e congruente ; in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.g.t. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.g.t. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche