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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 11770/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai reati ex art. 2 del Dlgs.74/2000 è inammissibile.

Egualmente inammissibile stante il rito qui seguito, è larichiesta di trattazione orale.Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge per il mancatorispetto del termine a comparire di 40 giorni va osservato che l'atto di appello èstato proposto il 30.9.2021 e il corrispondente decreto di fissazione di udienza èstato adottato nel rispetto, dei termini all'epoca imposti, di 20 giorni.

Come notola disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34,comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez.

U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01).

Peraltro a fronte di conclusioni del P.G. nonrisulta sollevata nel primo atto successivo alla ritenuta nullità, a regimeintermedio.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorsoCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11770/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17055/2025ALESSIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26152/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai reati ex art. 2 del Dlgs.74/2000 è inammissibile.

Egualmente inammissibile stante il rito qui seguito, è larichiesta di trattazione orale.Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge per il mancatorispetto del termine a comparire di 40 giorni va osservato che l'atto di appello èstato proposto il 30.9.2021 e il corrispondente decreto di fissazione di udienza èstato adottato nel rispetto, dei termini all'epoca imposti, di 20 giorni.

Come notola disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34,comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez.

U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01).

Peraltro a fronte di conclusioni del P.G. nonrisulta sollevata nel primo atto successivo alla ritenuta nullità, a regimeintermedio.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai reati ex art. 2 del Dlgs.74/2000 è inammissibile. Egualmente inammissibile stante il rito qui seguito, è larichiesta di trattazione orale.Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge per il mancatorispetto del termine a comparire di 40 giorni va osservato che l'atto di appello èstato proposto il 30.9.2021 e il corrispondente decreto di fissazione di udienza èstato adottato nel rispetto, dei termini all'epoca imposti, di 20 giorni. Come notola disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34,comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez. U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01). Peraltro a fronte di conclusioni del P.G. nonrisulta  sollevata nel primo atto successivo alla ritenuta nullità, a regimeintermedio.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorsoCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11770/2026REPUBBLICA ITALIANA Roma, lì, 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17055/2025ALESSIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26152/2025MARIA BEATRICE MAGROha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai reati ex art. 2 del Dlgs.74/2000 è inammissibile. Egualmente inammissibile stante il rito qui seguito, è larichiesta di trattazione orale.Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge per il mancatorispetto del termine a comparire di 40 giorni va osservato che l'atto di appello èstato proposto il 30.9.2021 e il corrispondente decreto di fissazione di udienza èstato adottato nel rispetto, dei termini all'epoca imposti, di 20 giorni. Come notola disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34,comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. (Sez. U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01). Peraltro a fronte di conclusioni del P.G. nonrisulta  sollevata nel primo atto successivo alla ritenuta nullità, a regimeintermedio.Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profilidi colpa nella proposizione del ricorso P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]