CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00SCUH6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03D3FVK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado i citati imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione con i quali di deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla commisurazione giudiziale delle pene, in quanto la Corte d'appello, sostanzialmente, non avrebbe reso sul punto motivazione se non apodittica e fondante su mera clausola di stile. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo deduce vizio congiunto di motivazione in merito all'operato aumento per la contestata e accertata recidiva, in quanto la Corte territoriale, sostanzialmente, non avrebbe motivato in merito alla maggiore proclività a delinquere in ragione dei precedenti. 3. I ricorsi sono inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la sentenza impugnata, dopo aver indicato gli specifici motivi d'appello, ha confermato l'aumento per la recidiva circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della circostanza per cui il delitto sub íudíce è stato ritenuto espressione di maggiore proclività a delinquere in forza dei reati di cui alle precedenti condanne. Ciò, anche in considerazione delle peculiari modalità esecutive del reato, eseguito mediante preparazione evidenziante preordinazione nella predisposizione degli arnesi attcp ad accedere all'interno del magazzino della discoteca, ritenuto peraltro finalizzato alla rivendita delle sostanze alcoliche. Le considerazioni di cui innanzi hanno altresì concorso, con riferimento a entrambi gli imputati, alla concreta commisurazione giudiziale della pena, poco al di sopra del minimo edittale, con motivazione esente dalle prospettate censire e quindi insindacabile in sede di legittimità. 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammend