CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16274/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la nullità del procedimento in appello sul presupposto del mancato rispetto dei termini di quaranta giorni, piuttosto che venti, è manifestamente infondato tenuto conto che - a prescindere dalla motivazione resa dalla Corte di appello in punto di relativa eccezione -, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01); la manifesta infondatezza si rende palese tenuto conto che il ricorso per cassazione è stato presentato in data successiva alla citata decisione di questa Corte; rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta quanto dedotto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche fondate, in maniera determinante, sull'intensità del dolo e sulla gravità del danno, oltre che sulla negazione della responsabilità al cospetto dell'evidenza; rilevato che il mancato apprezzamento dell'età del ricorrente erroneamente calcolato su una diversa data di nascita (la Corte di appello indica nel frontespizio la data errata al posto di quella del 1996) risulta dato complessivamente marginale rispetto alle preponderanti ragioni alla base del diniego (in detti termini residuali la valenza assegnata dalla difesa nei motivi di gravame); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci