CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 24268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25882/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -Ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 2977/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subìto danni nell’atto di scendere da un autobus della società “[OSCURATO:PERSONA] srl”, a Bari. 2.-Ha dunque citato la società, notificando atto di citazione presso la sede di Bari,in via [OSCURATO:PERSONA] 36, davanti al Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha accolto la domanda riconoscendo all’attore la somma di 1.870,00 euro. 3.-La società “[OSCURATO:SOCIETA]” è rimasta contumace, ma ha poi proposto appello, eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione e chiedendo nel merito la riforma della sentenza di primo grado. L’impugnazione ha portato ad un parziale accoglimento, con la riduzionedella somma di risarcimento a 1. 092,000 euro. 4.-Questa decisione del Tribunale è qui impugnata con due motivi di ricorso dal Petrocelli, e con ricorso incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che Sul ricorso principale. 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 324, 325, 326 c.p.c.. Osserva il ricorrente che l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl è tardivo: la sentenza infatti è stata notificata il 16.11.2012, mentre l’appello risulta proposto il 27.7.2012. Secondo il ricorr ente , poiché il gi udice di merito ha ritenuto validamente notificata in via [OSCURATO:PERSONA] 36 la citazione introduttiva , questione eccepita dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, allora ciò significa che anche l’appello è stato lì regolarmente notificato e dunque era idoneo a far decorrere il termine breve. 5.1.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. . Sempre sulla questione della tardività dell’appello, il ricorrente lamenta di averla eccepita al giudice di secondo grado, che però non ha pronunciato sulla relativa eccezione. Sul ricorso incidentale. Il ricorso incidentale è fondato su un motivo, che prospetta la violazione dell’articolo 145 c.p.c. e dell’articolo 46 c.c., e verte su una questione speculare a quella posta dal ricorso principale. La società [OSCURATO:PERSONA] srl,infatti, eccepisce nuovamente la nullità della notifica della citazione di primo grado e conseguentemente della notifica della sentenza di primo grado in quanto effettuata nella sede di via [OSCURATO:PERSONA] 36. Osserva la ricorrente che gli attisi notificano nella sede legale della società , che , nella specie, è a Putignano , in via [OSCURATO:PERSONA] d’Assisi, n. 12 : p ossono notificarsi in una sede diversa da quella legale quando quelladiversa sia la sede effettiva, ma deve essere chi ha notificato nella sede secondaria o diversa da quella legale a dimostrare che il luogo in cui ha notificato costituisce sede effettiva. Ed il Petrocelli non avrebbe assolto a tale onere. 6.-I due ricorsi presentano connessione logica e possono esaminarsi insieme. Il Tribunale ha ritenuto (p. 3 e 4) che la sede di via [OSCURATO:PERSONA] 36 a Bari è da ritenersi la sede effettiva, e che dunque correttamente in quella sede è stata notificata la citazione in giudizio. Questo accertamento è fatto non in violazione della regola che fa gravare l’onere della prova su chi notifica, ma sulla base dei documenti acquisiti in atti: non dice il Tribunale che l’onere della prova compete a chi ha ricevuto la notifica. L’accertamento è stato compiuto allo stato degli att i, ma è anche un accertamento che è rimesso al giudice di merito e che è insindacabile,salvo che per difetto di motivazione: emergono invece da quest’ultima le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere come sede effettiva quella di Bari in via [OSCURATO:PERSONA], 36. Ciò posto,e quanto al ricorso principale, il Petrocelli allega adeguatamente di avere eccepito in appello, con la comparsa di costituzione, la tardività della impugnazione, ed è fondata la sua censura circa la omessa pronuncia del giudice di merito su tale eccezione. L’ accoglimento del secondo motivo di ricorso principale rende assorbito l’esame del primo. Il ricorso incidentale va considerato assorbito anche esso, di conseguenza. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo. Dichiara assorbito il ricorso incidenta