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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26595/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Catania in ordine ai reati di cui agli artt. 216, 223 comma 10 e 224, 217, secondo comma,

I. fall., contestatogli quale amministratore della Duegi s.r.I., dichiarata fallita in data 21/07/2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in primo luogo, la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale derivante dalla bancarotta, in secondo luogo, l'insussistenza del dolo della bancarotta patrimoniale, in terzo luogo, la mancanza dell'elemento oggettivo del depauperamento dell'impresa poi fallita, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che non esibisce alcuna illogicità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; va peraltro constatato che la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la bancarotta semplice di cui al capo B), per intervenuto decorso del termine di sette anni e mezzo, derivanti dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; ciononostante, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, questa Corte non può rilevare la causa di estinzione del reato, in quanto la parte non ha proposto, sul punto, alcuna doglianza in sede di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Catania in ordine ai reati di cui agli artt. 216, 223 comma 10 e 224, 217, secondo comma, I. fall., contestatogli quale amministratore della Duegi s.r.I., dichiarata fallita in data 21/07/2011; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in primo luogo, la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale derivante dalla bancarotta, in secondo luogo, l'insussistenza del dolo della bancarotta patrimoniale, in terzo luogo, la mancanza dell'elemento oggettivo del depauperamento dell'impresa poi fallita, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che non esibisce alcuna illogicità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; va peraltro constatato che la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la bancarotta semplice di cui al capo B), per intervenuto decorso del termine di sette anni e mezzo, derivanti dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; ciononostante, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, questa Corte non può rilevare la causa di estinzione del reato, in quanto la parte non ha proposto, sul punto, alcuna doglianza in sede di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere este
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