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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41758/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9 dicembre 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso degli imputati sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione utilizzando corretti argomenti giuridici con i quali i ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 9 dicembre 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso degli imputati sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione utilizzando corretti argomenti giuridici con i quali i ricorrenti mostrano di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris