CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione aggravato, ricettazione e possesso di strumenti atti allo scasso; - che avverso detta sentenza han proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputata, articolando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è aspecifico, perché articola, in punto di determinazione della pena-base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pag. 3, secondo, quarto e quinto capoverso, della sentenza impugnata); manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto enunciati in materia (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, per quanto dianzi richiamato della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Ste(no cSO