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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30336/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10066/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di L’ AQUILA n. 1671/2023depositata il 24/11/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Alonzo e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento di danni indicati come derivanti da una condotta diffamatoria e calunniosa; il Tribunale respingeva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza n. 1671 del 2023; avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’originario attore,sulla base di tre motivi corredati da memoria.

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabili documenti, inizialmente prodotti per via telematica in modo irrituale e poi richiamati in memorie autorizzate, dai quali emergeva la prova della consapevolezza dei convenuti, querelanti, dell’innocenza del deducente, falsamente accusato di appropriazione indebita in loro danno; con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello omettendo di qualificare officiosamente la condotta lesiva come calunnia, piuttosto che come diffamazione quale assunta nell’originaria domanda, obliterando, in modo illogicamente incomprensibile, la pur richiamata sentenza penale intervenuta sul punto; con il terzo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello liquidando in misura esorbitante le spese di lite, nonostante fosse stata disattesa larga parte delle difese avversarie e, in specie, quella concernente l’ipotizzata inammissibilità dell’appello interposto dal deducente.

Considerato che il ricorso è improcedibile; ciò ai sensi dell’art. 369, n. 2), cod. proc. civ., per mancata produzione della sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832, Cass., Sez.

U., 06/07/2022, n. 21349, Cass., 22/10/2024, n. 27313); va evidenziato che neppure risulta la produzione di alcuna notifica, da reputare quindi inesistente, del ricorso in scrutinio; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10066/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di L’ AQUILA n. 1671/2023depositata il 24/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Alonzo e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento di danni indicati come derivanti da una condotta diffamatoria e calunniosa; il Tribunale respingeva la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza n. 1671 del 2023; avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’originario attore,sulla base di tre motivi corredati da memoria. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabili documenti, inizialmente prodotti per via telematica in modo irrituale e poi richiamati in memorie autorizzate, dai quali emergeva la prova della consapevolezza dei convenuti, querelanti, dell’innocenza del deducente, falsamente accusato di appropriazione indebita in loro danno; con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello omettendo di qualificare officiosamente la condotta lesiva come calunnia, piuttosto che come diffamazione quale assunta nell’originaria domanda, obliterando, in modo illogicamente incomprensibile, la pur richiamata sentenza penale intervenuta sul punto; con il terzo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello liquidando in misura esorbitante le spese di lite, nonostante fosse stata disattesa larga parte delle difese avversarie e, in specie, quella concernente l’ipotizzata inammissibilità dell’appello interposto dal deducente. Considerato che il ricorso è improcedibile; ciò ai sensi dell’art. 369, n. 2), cod. proc. civ., per mancata produzione della sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349, Cass., 22/10/2024, n. 27313); va evidenziato che neppure risulta la produzione di alcuna notifica, da reputare quindi inesistente, del ricorso in scrutinio; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente Ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
Sentenza Cassazione n. 30336/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris