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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15259/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/3/2024 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 marzo 2024 il Tribunale di Ravenna ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 361 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Secondo la contestazione, l'imputato, all'epoca dei fatti Comandar te della Polizia locale di Faenza, aveva omesso di denunciare [OSCURATO:PERSONA] lgimigli, anch'egli in servizio come agente di polizia locale nel medesimo Comand( , pur se [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il comune collega [OSCURATO:PERSONA] stava compiendo una condotta estorsiva nei (. onfronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva preteso 10.000 eur ) con la minaccia che, in caso di rifiuto, gli avrebbe fatto spaccare le gambe da ur gruppo di albanesi.

3. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassE zione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 361 cod. pen., atteso che la notizia, ricevuta dall'imputato, doveva ritenersi sufficientemente vestita.

L'imputato aveva ricevuto una rappresentazione dei fatti corrispondenti a una fattispecie incriminati ce e ciò sarebbe stato sufficiente a far sorgere l'obbligo di comunicazione, se iza che avesse rilievo alcuno un dubbio in merito al fatto reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve innanzitutto precisarsi che il ricorso proposto non è per saltu,n, come qualificato, invece, dalla stessa Parte pubblica ricorrente.

Il comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022, stabilisce, infatti, che sono inappellabili le sentenze di condanni per cui è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del I3voro di pubblica utilità nonché le sentenze di proscioglimento per i reati punill i con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Nel caso in esame viene in rilievo il reato di cui all'art. 361 cod. per ., che è punito con la sola pena pecuniaria, così che la sentenza di primo grado non era appellabile ma solo impugnabile con ricorso per cassazione.

3. Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto accertato :he il 14 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito all'imputato che un SU) amico, [OSCURATO:PERSONA], di cui, però, conosceva anche i precedenti penali, lo aveva in :ontrato e chiesto un consiglio sulla seguente questione: [OSCURATO:PERSONA], nolE:ggiatore di auto, aveva avuto un incontro con [OSCURATO:PERSONA], agente di p( del medesimo Comando dell'imputato, che gli aveva chiesto di fornirgli la somma di 10.000 euro per mettere a tacere alcuni albanesi, i quali, altrimenti, gli a) rebbero spaccato le gambe.

Baldissera aveva suggerito a Fabbri di accompagnar( l'amico noleggiatore in Commissariato per organizzare uno scambio concordat ) e fare arrestare in flagranza [OSCURATO:PERSONA].

Il suggerimento era stato recepito da F ibbri, in quanto il successivo 24 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato e di e giorni dopo Fabbri aveva ringraziato l'amico ispettore per il consiglio ricevuto.

Bz ldissera aveva precisato che aveva avuto, dapprima, rapporti di amicizia con Valg migli e, poi, di progressivo distacco a causa della frequentazione intrattenuta da collega con una donna albanese, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a I egarsi a compagnie equivoche e a tenere comportamenti irrispettosi nei confr)nti dei colleghi.

La notizia ricevuta da Fabbri, secondo il teste Baldissera, potev, essere parzialmente attendibile, con l'unica riserva di averla ricevuta non direti amente dalla vittima ma da una poco affidabile persona interposta.

Baldisser;i aveva riferito di aver comunicato pochi giorni più tardi la notizia al proprio Cornz ndante, comunicando pure il suggerimento rivolto a Fabbri di recarsi al Commi3sariato nonché la sua complessiva valutazione sulla dubbia attendibilità della -icenda.

L'imputato, tuttavia, non aveva dato a Baldissera alcuna disposizione in merito, né aveva redatto un'annotazione di polizia giudiziaria o segnalato person lmente il fatto all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale ha assolto l'imputato perché ha ritenuto che quest'ulti -no non avesse ricevuto una notizia di reato "vestita".

Ciò sia per il modo confuso con cui il teste Baldissera, che aveva riferito all'imputato della confidenza rice iuta da Fabbri in ordine alla condotta estorsiva posta in essere dal collega Va gimigli, aveva rappresentato i contenuti della sua comunicazione, sia per la pacifica rappresentazione perplessa dell'affidabilità della sua fonte da parte dellc stesso teste, sia ancora per la condivisione da parte dell'imputato del consiglio rià dato da Baldissera a Fabbri di rivolgersi al Commissario di P.S., che aveva già n corso un'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato all'arresto di ques L'ultimo nella flagranza di reato.

Per di più, l'imputato si era già in passato atti-ato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le indagini avevano condotto all'instauraz one di procedimenti penali per truffa e falso nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Si tratta di argomentazioni che sfuggono al sindacato di questa Corte.

Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di omessa d enuncia di reato la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la d enuncia di un reato perseguibile di ufficio quando egli è in grado di individuarne gli clementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa Sez. 6, n. 49833 del 3/07/2018, Pesci, Rv. 274310 - 01; Sez. 6, n. 27508 del 7/5/2009, Rizzo, Rv. 244528 - 01).

Nel caso in esame, non è illogico sostenere — come effettuato nella s ?ntenza impugnata — che i fatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] all'imputato fossero ' ,aghi e, quindi, che la notizia non fosse "vestita", così che non era ravvisabile in capo al ricorrente l'obbligo di denuncia rilevante ai sensi dell'art. 361 cod. pen.•

4. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inamm ssibilità non conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/3/2024 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2024 il Tribunale di Ravenna ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 361 cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Secondo la contestazione, l'imputato, all'epoca dei fatti Comandar te della Polizia locale di Faenza, aveva omesso di denunciare [OSCURATO:PERSONA] lgimigli, anch'egli in servizio come agente di polizia locale nel medesimo Comand( , pur se [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] che il comune collega [OSCURATO:PERSONA] stava compiendo una condotta estorsiva nei (. onfronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva preteso 10.000 eur ) con la minaccia che, in caso di rifiuto, gli avrebbe fatto spaccare le gambe da ur gruppo di albanesi. 3. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassE zione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 361 cod. pen., atteso che la notizia, ricevuta dall'imputato, doveva ritenersi sufficientemente vestita. L'imputato aveva ricevuto una rappresentazione dei fatti corrispondenti a una fattispecie incriminati ce e ciò sarebbe stato sufficiente a far sorgere l'obbligo di comunicazione, se iza che avesse rilievo alcuno un dubbio in merito al fatto reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve innanzitutto precisarsi che il ricorso proposto non è per saltu,n, come qualificato, invece, dalla stessa Parte pubblica ricorrente. Il comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022, stabilisce, infatti, che sono inappellabili le sentenze di condanni per cui è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del I3voro di pubblica utilità nonché le sentenze di proscioglimento per i reati punill i con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Nel caso in esame viene in rilievo il reato di cui all'art. 361 cod. per ., che è punito con la sola pena pecuniaria, così che la sentenza di primo grado non era appellabile ma solo impugnabile con ricorso per cassazione. 3. Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto accertato :he il 14 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito all'imputato che un SU) amico, [OSCURATO:PERSONA], di cui, però, conosceva anche i precedenti penali, lo aveva in :ontrato e chiesto un consiglio sulla seguente questione: [OSCURATO:PERSONA], nolE:ggiatore di auto, aveva avuto un incontro con [OSCURATO:PERSONA], agente di p( del medesimo Comando dell'imputato, che gli aveva chiesto di fornirgli la somma di 10.000 euro per mettere a tacere alcuni albanesi, i quali, altrimenti, gli a) rebbero spaccato le gambe. Baldissera aveva suggerito a Fabbri di accompagnar( l'amico noleggiatore in Commissariato per organizzare uno scambio concordat ) e fare arrestare in flagranza [OSCURATO:PERSONA]. Il suggerimento era stato recepito da F ibbri, in quanto il successivo 24 settembre 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato e di e giorni dopo Fabbri aveva ringraziato l'amico ispettore per il consiglio ricevuto. Bz ldissera aveva precisato che aveva avuto, dapprima, rapporti di amicizia con Valg migli e, poi, di progressivo distacco a causa della frequentazione intrattenuta da collega con una donna albanese, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a I egarsi a compagnie equivoche e a tenere comportamenti irrispettosi nei confr)nti dei colleghi. La notizia ricevuta da Fabbri, secondo il teste Baldissera, potev, essere parzialmente attendibile, con l'unica riserva di averla ricevuta non direti amente dalla vittima ma da una poco affidabile persona interposta. Baldisser;i aveva riferito di aver comunicato pochi giorni più tardi la notizia al proprio Cornz ndante, comunicando pure il suggerimento rivolto a Fabbri di recarsi al Commi3sariato nonché la sua complessiva valutazione sulla dubbia attendibilità della -icenda. L'imputato, tuttavia, non aveva dato a Baldissera alcuna disposizione in merito, né aveva redatto un'annotazione di polizia giudiziaria o segnalato person lmente il fatto all'autorità giudiziaria. Il Tribunale ha assolto l'imputato perché ha ritenuto che quest'ulti -no non avesse ricevuto una notizia di reato "vestita". Ciò sia per il modo confuso con cui il teste Baldissera, che aveva riferito all'imputato della confidenza rice iuta da Fabbri in ordine alla condotta estorsiva posta in essere dal collega Va gimigli, aveva rappresentato i contenuti della sua comunicazione, sia per la pacifica rappresentazione perplessa dell'affidabilità della sua fonte da parte dellc stesso teste, sia ancora per la condivisione da parte dell'imputato del consiglio rià dato da Baldissera a Fabbri di rivolgersi al Commissario di P.S., che aveva già n corso un'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], che aveva portato all'arresto di ques L'ultimo nella flagranza di reato. Per di più, l'imputato si era già in passato atti-ato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e le indagini avevano condotto all'instauraz one di procedimenti penali per truffa e falso nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Si tratta di argomentazioni che sfuggono al sindacato di questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di omessa d enuncia di reato la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la d enuncia di un reato perseguibile di ufficio quando egli è in grado di individuarne gli clementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa Sez. 6, n. 49833 del 3/07/2018, Pesci, Rv. 274310 - 01; Sez. 6, n. 27508 del 7/5/2009, Rizzo, Rv. 244528 - 01). Nel caso in esame, non è illogico sostenere — come effettuato nella s ?ntenza impugnata — che i fatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] all'imputato fossero ' ,aghi e, quindi, che la notizia non fosse "vestita", così che non era ravvisabile in capo al ricorrente l'obbligo di denuncia rilevante ai sensi dell'art. 361 cod. pen.• 4. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inamm ssibilità non conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q
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