CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO STATO;611 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoCANDELORO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 972/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026MESSINA, depositata il 27/12/2022 R.G.N. 399/2016; Numero di raccolta generale 9548/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/04/202605/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraPoliclinico “[OSCURATO:PERSONA]” e la Università degli Studi diMessina al pagamento delle somme, in dispositivo indicate,così riformando in senso peggiorativo la pronuncia di primogrado, a titolo di equiparazione indennità ex art. 31 DPR n.761/1979 per il periodo successivo al novembre 2004, oltreaccessori, in favore dei lavoratori in epigrafe indicati (exdipendenti dell’Università degli Studi di Messina equiparatieconomicamente ex art. 31 DPR n. 761/79 al dirigentesanitario di primo livello ed ex IX livello del personale ASL),mentre ha respinto la pretesa volta al riconoscimento dellavoce “retribuzione di posizione minima, parte fissa evariabile” (periodo dal 2001 al 2003) e della successiva“retribuzione di posizione minima unificata” (periodo dal2004 fino al pensionamento degli stessi) previste dal CCNLDirigenza Area III.2. Essa è stata fatta segno di nove motivi di censura dagliodierni ricorrenti. L’Università degli Studi di Messina el’[OSCURATO:PERSONA] “G. Martino” (di seguitoA.O.U.) hanno resistito con controricorso.3. Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività, e quindila inammissibilità, del controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraUniversitaria atteso che lo stesso è stato notificato il25.9.2023 e depositato il 28.9.2023, oltre il termine diNumero registro generale 14139/2023quaranta giorni dalla notifica del ricorso (26.6.2023) perN umero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 9548/2026cassazione, secondo il regime processuale ratione temporDisat a pubblicazione 14/04/2026vigente (Cass. n. 9396/2006).2. La decisione gravata, ritenuta la legittimazione passiva dientrambe le convenute in primo grado e rigettata l’eccezionedi prescrizione sul presupposto che la sentenza favorevole airicorrenti n. 1571/2009 sul diritto all’equiparazione nonpotesse avere effetto interruttivo quanto alle differenzeretributive derivanti dalla equiparazione, ha ritenuto, perquello che interessa in questa sede, dopo avere ripercorsotutto l’iter normativo, che la voce “retribuzione di posizionefissa e variabile” (spettante ai dirigenti), a seguitodell’inquadramento ottenuto in via giurisdizionale, tanto peril periodo fino alla entrata in vigore del CCNL 3.11.2005(2002/2005) quanto per il periodo successivo, in cui la“retribuzione di posizione fissa e variabile” si era appuntotrasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavanon avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021.3. I motivi possono essere così sintetizzati.4. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. incombinato disposto con l’art. 2945 c.c. comma 2 (motivotrattato alle pag. 16, 17, 18, 19 e 20 del presente ricorso).Si sostiene che la Corte territoriale ha violato i precetti inepigrafe laddove non aveva attribuito l’effetto sospensivodella prescrizione al primo giudizio relativo al primo periodointrodotto con ricorsi n. 5318/2001 R.G. (Donato) e n.3137/2005 R.G. che riassume il giudizio n. 5319/2001 R.G.Numero registro generale 14139/2023(Bardaro) e definiti con sentenza n. 1571/2009 (confermataN umero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 9548/2026in appello con sentenza n. 704/2012 e dalla Corte dDait a pubblicazione 14/04/2026Cassazione con sentenza n. 1078/2015). Si rileva che ledomande contenute in quei primi giudizi, sebbene lasentenza avesse arrestato la pronuncia alla data del depositodel ricorso (settembre 2001), contenevano la richiesta dicondanna delle amministrazioni al riconoscimento dellaequiparazione economica ed al pagamento delle differenzeretributive dovute “maturate e maturande” a decorrere dal1.11.1994 e senza limitazione temporale e pertanto l’effettosospensivo invocato ex artt. 2943-2945 c.c. doveva essereriforma alla sentenza impugnata, aveva ritenuto il primocontenzioso irrilevante sul presupposto (tratto dallamotivazione resa in altra sentenza) che le differenzeretributive derivanti dall’equiparazione economicadeterminassero “autonomi rapporti obbligatori che maturanonel corso del tempo, per la cui rivendicazione non èindispensabile il passaggio in giudicato della sentenza chericonosce l’equiparazione”; ne consegue, secondo lasentenza impugnata, la declaratoria di prescrizione del dirittoalle somme maturate antecedentemente il 9.10.2004.5. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n.3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. incombinato disposto con l’art. 2945 c.c. comma 2, sotto ilprofilo del diritto stipite. Si deduce che la sentenza di primogrado - stante l’intervenuto giudicato con cui si riconoscevail loro diritto ad essere equiparati economicamente aldirigente sanitario ex art. 31 DPR n. 761/1979 condecorrenza a far data dal 1.11.1994 - aveva riconosciuto ildiritto dei ricorrenti alle ulteriori differenze retributivematurate per l’intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino alla dNautmae rod rie gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026quiescenza di ognuno di essi. La Corte di AppeNlluom,e ro idni r accolta generale 9548/2026accoglimento delle eccezioni di prescrizioni delDleat a pubblicazione 14/04/2026amministrazioni resistenti, invece, aveva dichiarato prescrittii diritti di credito antecedenti il quinquennio prima dellanotifica del ricorso introduttivo (9.10.2009), ovvero quelliantecedenti il 9.10.2004. La Corte messinese aveva, però,secondo parte ricorrente, erroneamente ritenuto nonconfacente al caso di specie il concetto di diritto stipiteelaborato dalla giurisprudenza, condiviso dal Giudice di primogrado e richiamato dagli odierni ricorrenti in quanto avevasostenuto, erroneamente, che il diritto all’equiparazione nonavesse un contenuto a sé stante rispetto alle differenzeretributive da esso scaturenti e per l’effetto la prescrizionedei crediti successivamente maturati dal deposito del ricorsonon era stata interrotta dalla pendenza del ricorso e dallasuccessiva sentenza, non facendo buon governo dei principidi diritto in quanto il diritto all’equiparazione economicariconosciuto ex art. 31 del d.P.R n. 761 del 1979 e del D.I.9.11.1982 (SS.UU. 8521/2012) con la prima sentenzapassata in giudicato costituiva il presupposto e, quindi, ildiritto stipite rispetto alle differenze retributive che nederivano, differentemente da quanto statuito nelprovvedimento impugnato, era confacente al caso di specie.Secondo i ricorrenti, si trattava, pertanto, di due dirittistrettamente connessi nei quali l’uno (riconoscimentodell’equiparazione a dirigente sanitario non medico) è ildiritto stipite dell’altro (il diritto alle differenze economiche);senza riconoscimento del primo non avrebbe potuto esserericonosciuto il credito vantato; pertanto la prescrizione degliulteriori crediti maturati dal deposito del ricorso n.Numero registro generale 14139/20235318/2001 R.G. (Donato) e dal ricorso n. 3137/2005 R.G.N umero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 9548/2026che riassume il giudizio n. 5319/2001 R.G. (Bardaro) era dDaat a pubblicazione 14/04/2026considerarsi sospesa fino alla pubblicazione delle sentenzeinter partes in quanto era pacifico che il caso de quorientrasse nella fattispecie del diritto stipite, disciplinato dalcombinato disposto degli art. 2943 -2945 c.c.6. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazioneafflitta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.La Corte territoriale ha accolto l’eccezione di prescrizionesulla base di due distinte ragioni entrambe aggredite con imotivi sopra indicati e fondate su affermazioni inconciliabili,come si evince ictu oculi dalla lettura della sentenza. Inparticolare la Corte prima affermava che il dirittoall’equiparazione a dirigente sanitario era distinto dalledifferenze retributive che ne derivano, ciò al fine direspingere la tesi che il primo giudizio sospende laprescrizione dei diritti invocati nel secondo, imponendo unonere di distinto ed ulteriore atto interruttivo, salvo poirappresentare l’opposto ovvero che il diritto all’equiparazionenon aveva un contenuto a sé stante rispetto al diritto dicredito da esso scaturente e ciò al fine di respingere l’altratesi opposta dai lavoratori circa il diritto stipite cheinterrompeva la prescrizione dei diritti ad esso connessi.7. Il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 comma I n.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,sotto il profilo del vizio di motivazione. Si rappresenta che ilGiudice del gravame ha dichiarato prescritti i crediti anteriorial 2004; la sentenza qui avversata, secondo i ricorrenti, èerrata atteso che il Giudice ha omesso di tener conto di unfatto decisivo che proprio l’A.O.U. ha rappresentato e che èstato oggetto di discussione in appello. InverNou,m eroè re gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026l’amministrazione suddetta, con note del 21.5.2009 n. N2u9me4ro0 d6i r accolta generale 9548/2026e n. 29412 che riconosce agli odierni ricorrenDtait a pubblicazione 14/04/2026l’equiparazione economica al dirigente di I livello non medico“a partire dal 01.07.1998 in avanti”, senza quindi alcunapreclusione e limitazione temporale.8. I motivi, da scrutinare congiuntamente per la lorointerferenza, sono fondati.Va richiamato il precedente di questa Corte (Cass. n.18963/2024) secondo cui “In tema di personale dipendenteuniversitario con qualifica non medica impiegato presso ilservizio sanitario nazionale, l’avvenuta proposizione da partedel lavoratore, nei confronti dell’azienda ospedalierauniversitaria ove presta servizio o dell’università della qualeè dipendente, della domanda giudiziale volta alriconoscimento del diritto all’equiparazione economica al IXlivello/dirigente amministrativo, ai fini della liquidazionedell’indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del DPR n.761 del 1979, ha efficacia interruttiva della prescrizione, chesi protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza chedefinisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., relativamentea tutti i diritti che siano in relazione di causalità,eventualmente subordinata, con detto riconoscimento. Fratali diritti figura quello al pagamento, per il tempo per cui èdovuta, dei ratei della medesima indennità, senza cheoccorra che il titolare ne chieda specificamente, nello stessoo in altro processo, la corresponsione e anche quando larelativa pretesa non possa essere avanzata nel giudiziopendente”.La sentenza gravata non è in linea con il principio sopraindicati di talché le formulate censure devono essere accolte.9. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 commNau mIe rno r.e gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/20263 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dNeulm DeroP dRi r accolta generale 9548/2026n. 761/79, dell’art. 33 comma 1 lettera A CCNL dirigenzDaat a pubblicazione 14/04/2026area III 2002-2005 anche alla luce della clausolainterpretativa Aran ex art. 64 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3CCNL dirigenza area III 2006, dell’art. 40 CCNL 8 Giugno2000, dirigenza area III, in combinato disposto con art. 44CCNL dirigenza area III 2002-2005 e art. 3 CCNL del 6.Maggio 2010, dirigenza, Area III. Si sostiene che il nuovocontratto Collettivo del 2002/2005, dirigenza area III, avevaistituito la retribuzione di posizione minima unificata a partiredal 01.01.2004 non legata all’incarico dirigenziale (cfr. 33comma 1 lettera A). Parte ricorrente, sul punto, richiama laclausola di interpretazione autentica del 21.01.2021 (ex art.64 d.lgs. 165/2001) resa in accordo tra l’ARAN e le OO.SS.in relazione all’art. 33 del C.C.N.L. area III del 3 novembre2005 con cui era stato statuito che “l’art. 33 comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990 (ndr. ex nono e decimo livello funzionale), sanitari,va interpretata nel senso che la retribuzione di posizioneminima unificata, che rientra nel trattamento fondamentale,è riconosciuta ed erogata anche al dirigente sanitario exmodulo funzionale DPR 384/1990 che non sia titolare di alcunincarico, a condizione che i relativi oneri siano sostenuti acarico del pertinente fondo previsto dal contratto collettivonazionale”. Lamenta che la Corte di Appello, preso atto dellanovità contrattuale, tuttavia era rimasta erroneamenteancorata ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n.9279/2016, negando il diritto di esso ricorrente alla nuovaNumero registro generale 14139/2023retribuzione di posizione minima unificata ex artt. 33 aN umero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 9548/2026comma 1 lettera A e 44 del CCNL dirigenza area III 2002D-ata pubblicazione 14/04/20262005, sul presupposto che la nuova retribuzione di posizioneminima unificata fosse legata allo svolgimento dell’incarico.10. Il sesto motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 comma I n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione - sotto altri profili- dell’art. 31 del DPR n. 761/79 e dell’art. 33 lett. A CCNL2002/2005 in relazione anche ai principi espressi dalleSS.UU. 9279/2016 e della Corte Cost. 126/1981, deducendoche la Corte territoriale aveva ritenuto - in contraddizionecon quanto statuito nella prima parte della sentenza - che lanuova retribuzione di posizione minima unificata non fosselegata all’incarico ma al possesso della qualifica dirigenzialee per l’effetto spettante solo a chi avesse rivestito la qualificadirigenziale. Il dipendente equiparato ex art. 31 DPR 761/79- secondo la Corte di appello - non avrebbe potuto ambirealla retribuzione di posizione minima unificata, essendoquest'ultima strettamente legata alla qualifica dirigenziale.L’interpretazione articolata dalla Corte territoriale era,secondo parte ricorrente, del tutto inedita e si poneva inaperto contrasto con i principi espressi dall’art. 31 DPR761/79, così come interpretati dalle SS.UU. 9279/2016secondo cui l’intento perequativo presupponeva ilriconoscimento – a prescindere dal possesso della qualificadirigenziale - di tutte le componenti del trattamentoeconomico complessivo del dirigente che dipendevanodall'inquadramento contrattuale (nel caso di specie,compresa tale voce ormai sganciata dall’incarico, perespressa indicazione di ARAN/OO.SS.).11. Il settimo motivo ascrive, ai sensi dell’art. 360 comma In. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1362 e 1363 c.c., circal’interpretazione della clausola interpretativa Aran/OO.SNuSm.e rSo rie gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026rappresenta che la Corte di Appello, nell’interpretNaurmeer o ldai r accolta generale 9548/2026clausola Aran/OO.SS, aveva utilizzato criteri ermeneutici chDeat a pubblicazione 14/04/2026avevano violato l’intenzione delle parti e l’interpretazioneletterale della stessa laddove era stato ritenuto che il quesitoe la clausola medesima avessero riguardato esclusivamenteil personale dirigenziale di ruolo privo di incarico e non ancheil dirigente equiparato ex art. 31 DPR 761/1979, mentre daltenore letterale della clausola emergeva il contrario.12. I suddetti motivi, anche essi da esaminarecongiuntamente per connessione logico-giuridica, sonoinfondati.Si richiamano le argomentazioni, dalle quali non si ritienedoversi discostare, di cui ai precedenti di questa Corte n.5056/2024; n. 4982/2018; n. 28295/22; n. 18967/2024; n.16817/2025 (tra le altre). Trattandosi, quindi, di questionigià esaminate dalla Suprema Corte con orientamenti ormaidi recente consolidati, non sussistono i presupposti perrimettere la trattazione del ricorso alle SSUU, come chiestoin memoria.In particolare, nei predetti provvedimenti si è affermato che‹‹L’indennità di perequazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 DPR n.761 del 1979 deve essere determinata - in caso diequiparazione tra gli originari VIII livello di cui alla legge n.312 del 1980, relativo ai dipendenti dell’Università, e Xlivello, del personale ospedaliero - senza includereautomaticamente nel criterio di computo la retribuzione diposizione, anche nella sua componente fissa, dei dirigenti delcomparto sanità; infatti, detta retribuzione, essendostrettamente connessa allo svolgimento della loro funzione eall’attribuzione della connessa responsabilità, può esserericonosciuta solo se collegata all’effettivo conferimentNoum edroe rle gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026relativo incarico, non rilevando che la contrattNauzmieoron dei r accolta generale 9548/2026collettiva nazionale successiva al CCNL del 5 dicembre 199D6at a pubblicazione 14/04/2026abbia incluso la “retribuzione di posizione minima - partefissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata almenzionato CCNL, secondo biennio economico 1996-1997”nel trattamento fondamentale di tali dirigenti››.Inoltre, va ribadito che non ha pregio anche la tesi per laquale la retribuzione di posizione minima unificatadomandata nell’attuale giudizio sarebbe una voce deltrattamento fondamentale, per tale motivo da erogare aprescindere dall’attribuzione di qualsivoglia incaricodirigenziale.Invero, si richiama la clausola interpretativa ARAN/ OO.SS.del 12 gennaio 2021, resa ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del2001 in un procedimento analogo al presente, la qualeprecisa che la retribuzione di posizione minima, regolatadall’art. 33 del CCNL del 2005, quale parte del trattamentofondamentale, spetterebbe al dirigente a prescinderedall’incarico. Sarebbe stato chiarito, secondo i ricorrenti, conriferimento alla posizione di un dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761 del 1979, che “l’art. 33 comma 1, lett. a,n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990, sanitari, va interpretata nel senso che laretribuzione di posizione minima unificata, che rientra neltrattamento fondamentale, è riconosciuta ed erogata ancheal dirigente sanitario ex modulo funzionale DPR 384/1990che non sia titolare di alcun incarico, a condizione che irelativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente Nfuomnedroo re gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026previsto dal contratto collettivo nazionale”. Numero di raccolta generale 9548/2026Si tratta, a parere della Corte, di una previsione che, peròDa,t a pubblicazione 14/04/2026non incide sulla presente decisione, atteso che, come giàchiarito (Cass., Sez. L, n. 5142 del 27 febbraio 2024) essa siriferisce ai dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione diposizione minima sia a carico del pertinente fondo previstodal contratto collettivo nazionale. Nella specie, invece, vienein questione la posizione di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina solo “strutturato” nel Servizio sanitarionazionale, il quale non ricopre la qualifica di dirigente deldetto Servizio; inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPRn. 761 del 1979, le somme necessarie per la corresponsionedell’indennità di cui al comma 1 dell’appena citato art. 31presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioniai sensi dell’art. 51 della legge n. 833 del 1978 e sonoversate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalleRegioni alle Università.Le considerazioni dei ricorrenti non giustificano, pertanto,una modifica dell’indirizzo esposto, atteso che non siconfrontano né con l’ontologica differenza esistente fra ilcollaboratore tecnico che non ha ab origine la qualifica didirigente del SSN e i dirigenti sanitari né con la specificitàdella destinazione delle risorse attribuite alle Regioni e, poi,alle Università (cfr. Cass. n. 18967/2024).13. L’ottavo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma I n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. percontrasto irriducibile e motivazione contraddittoria,precisando che la Corte di Appello aveva rigettato in primaistanza la pretesa creditoria del ricorrente sul presuppostoerroneo che la nuova retribuzione di posizione minimaunificata fosse legata all’incarico e per l’effetto riconoNsucmiuertoa re gistro generale 14139/2023Numero sezionale 611/2026al dirigente solo ed esclusivamente nel caso di svolgiNmumeenro tdoi r accolta generale 9548/2026dell’incarico dirigenziale; nella seconda parte della sentenzaDa,t a pubblicazione 14/04/2026però, la Corte territoriale aveva affermato che la nuovaretribuzione di posizione minima unificata era sganciatadall’incarico ma legata al possesso della qualifica dirigenzialee per l’effetto riconosciuta automaticamente solo al dirigentedi ruolo senza incarico ma non al dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761/79. Si rappresenta il contrasto insanabiletenuto conto che la prima tesi riconosceva la retribuzione diposizione minima unificata solo al dirigente che avesse svoltol’incarico mentre la seconda tesi, invece, riconosceva lamedesima retribuzione di posizione minima unificata aldirigente anche senza incarico in quanto propria dellaqualifica dirigenziale.Anche tale motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato diNumero registro generale 14139/2023legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaN umero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 9548/2026verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestDoat a pubblicazione 14/04/2026dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che la “retribuzionedi posizione fissa e variabile”, la quale si era appuntotrasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavanon avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021: tanto basta per superare il cd. “minimocostituzionale” richiesto per non sussistere il viziomotivazionale.14. Il nono motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.precisando che, dalla riforma della sentenza oggi impugnatae quindi dall’accoglimento delle domande dell’originarioricorrente, discendeva ex art. 91 c.p.c. la liquidazione ed ilriconoscimento delle spese di lite di primo e secondo gradoche la sentenza impugnata ha parzialmente compensato.La trattazione di tale motivo resta assorbitadall’accoglimento dei primi quattro motivi per cui laNumero registro generale 14139/2023regolamentazione globale e definitiva delle spese di lite dovràN umero sezionale 611/2026Numero di raccolta generale 9548/2026essere valutata dal giudice del rinvio. Data pubblicazione 14/04/202615. Alla stregua di quanto esposto, i primi quattro motivivanno accolti, mentre vanno rigettati gli altri e assorbitol’ultimo.16. La impugnata sentenza deve, pertanto essere cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte diappello di Messina, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente grado.La Corte accoglie i primi quattro motivi, rigettati gli altri eassorbito l’ultimo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2026La PresidenteCaterina Marotta