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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45405/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale che, con corretti e logici argomenti giuridici, ha superato le obiezioni sollevate dalla difesa in quella sede e qui riproposte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale che, con corretti e logici argomenti giuridici, ha superato le obiezioni sollevate dalla difesa in quella sede e qui riproposte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 45405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris