CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 32091/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per il delitto di lesioni in concorso. Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore con due distinti atti di impugnazione, lamentando Gambardella vizio di motivazione illogica quanto all'aggravante del numero delle persone riunite e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Maiola la violazione di legge quanto al ritenuto concorso nel reato ,anche con riguardo alle prove testimoniali. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti 'generiche, che, avendo fatto riferimento i Giudici di merito alla speciale violenza dell'aggressione ed alle gravi conseguenze lesive subite dalla persona offesa, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Osservato che l'aggravante del numero delle persone trova congrua giustificazione alla pagina cinque del testo in ragione del rilevato numero di partecipi materiali e morali all'azione violenta e la difesa in proposito non formula censure specifiche. Considerato che che le censure proposte da Maiola aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati delle prove testimoniali mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine 5 e 6 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha espllicitato le ragioni del suo convincimento circa il concorso dell'imputato nel delitto. Rilevato che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarato inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente I l' ( ) I \ T [OSCURATO:PERSONA] de Grborio IN C n \(- !,1 !?,"\ Dr. Stefm5:attvet.., 31